Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.10.2020 D-4791/2020

October 19, 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,645 words·~33 min·3

Summary

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 28 agosto 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4791/2020

Sentenza d e l 1 9 ottobre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nata il (…), Sri Lanka, rappresentata dalla signora Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 28 agosto 2020 / N (…).

D-4791/2020 Pagina 2 Fatti: A. L’interessata, asserita cittadina srilankese, di etnia tamil, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) luglio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]-2/2). B. La richiedente asilo è stata sentita in merito ai suoi dati personali il (…) luglio 2020, ove ha in particolare riferito di essere espatriata dal suo Paese d’origine il (…), via aerea e con un passaporto falso (…), verso la B._______. Quivi avrebbe sostato per alcuni mesi, prima di giungere in Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]-13/9; di seguito: verbale 1, pag. 3 segg.). C. Il (…) luglio 2020 si è svolta con la suddetta un colloquio Dublino. Durante il medesimo, ella si è espressa segnatamente in merito al suo stato di salute (cfr. atto SEM n. [...]-16/2; di seguito: verbale 2). D. Nel corso delle successive audizioni tenutesi rispettivamente il (…) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-24/19; di seguito: verbale 3) ed il (…) agosto 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-27/16; di seguito: verbale 4), l’interessata è stata in particolare sentita approfonditamente circa i suoi motivi d’asilo. Ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che nel (…) del 2008, ella si sarebbe recata a casa di C._______, suo fidanzato, a D._______, trovando però soltanto la madre di quest’ultimo che le avrebbe riferito che il figlio sarebbe rientrato soltanto di lì a un mese, essendosi recato a E._______ per motivi lavorativi. Ella non avrebbe tuttavia voluto fare rientro a casa, a F._______, prima di rivedere il compagno, rimanendo presso il domicilio dei genitori del medesimo. Due giorni dopo che ella si trovava lì, sarebbe giunta la polizia, chiedendo di C._______, perquisendo la casa ed interrogando i famigliari di quest’ultimo. Anche l’interessata sarebbe dapprima stata interrogata nel predetto luogo, ma in seguito gli agenti l’avrebbero condotta presso la stazione di polizia di “(…)” per essere nuovamente interrogata. Nel corso dello stesso interrogatorio, l’avrebbero malmenata, e le avrebbero chiesto ove si trovasse C._______, riferendole pure che quest’ultimo era ricercato a causa dell’aiuto prestato alle Tigri Tamil (anche dette LTTE, acronimo in inglese per: “Liberation Tigers of Tamil Eelam”) per trovare alloggio a D._______ o nel rifornirle di medicamenti a G._______, nonché se lei avesse una qualche relazione con le LTTE. Tuttavia lei avrebbe negato di

D-4791/2020 Pagina 3 conoscere alcunché circa C._______ come pure di avere qualsiasi legame con la predetta organizzazione. In seguito, e sino al (…) del 2010, dietro ordine degli agenti, ella si sarebbe presentata quasi giornalmente alla stazione di polizia per essere interrogata in merito a C._______ Quest’ultimo non l’avrebbe tuttavia più incontrato né sentito a seguito dell’ultimo incontro avuto con lo stesso nel (…) del 2006, salvo apprendere dal giornale “(…)” che nel mese di (…) del 2010 egli sarebbe stato arrestato in H._______, ma non ricordandone il motivo (cfr. verbale 3, D46 segg., pag. 7; verbale 4, D97 segg., pag. 10). Soltanto dietro compenso da parte del padre dell’interessata alla polizia, gli interrogatori nei suoi confronti sarebbero cessati. Questo sino al (…) del 2011, ove la polizia avrebbe ripreso a fermarla e ad interrogarla allorché la incontrava per strada sul conto di C._______ nonché accusandola, per la sua relazione con quest’ultimo, di sostenere pure lei le LTTE. Venuto a conoscenza di tali angherie, il padre della richiedente l’avrebbe fatta partire per il I._______ nel (…) del 2012, con il suo passaporto e per via aerea dall’aeroporto di D._______. Nel 2015, rassicurata dal padre circa il fatto che a F._______ non vi sarebbero più state problematiche, a causa del matrimonio della sorella, avrebbe fatto rientro in Sri Lanka, sempre in aereo e con il suo passaporto, atterrando a D._______, ed andando a vivere a F._______. Dopo il suo rientro, gli interrogatori in strada da parte della polizia, accompagnata anche dai militari, sarebbero ripresi. Tra il 2016 ed il 2017, una notte, dei militari sarebbero entrati nel loro giardino, scavalcando la recinzione, senza tuttavia ulteriore seguito. Nel 2017, allorché ella avrebbe lavorato quale (…) presso il (…) di J._______, un giorno sarebbe stata nuovamente fermata dalle autorità summenzionate davanti all’(…), che l’avrebbero dapprima interrogata su dove si trovasse C._______, accusandola di aiutarlo nelle sue attività di sostegno per le LTTE, ed in seguito dicendole che se avesse voluto che la lasciassero in pace avrebbe dovuto avere dei rapporti intimi con loro. Ella, dalla paura, si sarebbe rifugiata all’interno dell’(…). In particolare a causa di tale evento, l’interessata nel 2018 si sarebbe recata in K._______ rimanendovi soltanto per un mese, a causa della scadenza del visto. Al suo ritorno le vessazioni da parte della polizia e dei militari sarebbero riprese. Nell’ultimo incontro con i medesimi, avvenuto tra il (…) e l’(…) del 2019, l’avrebbero minacciata di morte se non avesse ammesso che sosteneva C._______ e le LTTE. Per questo motivo, nel corso del 2019, il padre l’avrebbe fatta partire per un viaggio per L._______, M._______ ed N._______, della durata di un mese. Dal suo rientro in Sri Lanka, nel (…) del 2019, e sino alla sua partenza definitiva dal Paese d’origine per la B._______ il (…), ella non avrebbe più avuto alcun contatto con la polizia ed i militari, poiché non sarebbe più uscita di casa. Infine ella ha dichiarato di temere, a causa delle

D-4791/2020 Pagina 4 persone attualmente al governo, che il suo passato ritorni alla luce e gli interrogatori possano riprendere nel caso tornasse in Sri Lanka, oltreché potrebbe essere uccisa dalle autorità (cfr. verbale 3, D168 seg., pag. 17 seg.; verbale 4, D141 seg., pag. 14). A sostegno della sua domanda d’asilo, la richiedente asilo ha presentato copia del suo certificato di nascita n. (…) con la relativa traduzione in inglese (cfr. verbale 1, p.to 4.01, pag. 4, atto 18/4; mezzo di prova n. 1), nonché la sua carta d’identità srilankese originale (cfr. verbale 2, pag. 2; atti SEM n. 22/1 e n. 23/2; mezzo di prova n. 2). E. Il 27 agosto 2020, la rappresentante della richiedente ha presentato le sue osservazioni (cfr. atto SEM n. [...]-30/2) al progetto di decisione dell’autorità inferiore del 26 agosto 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-29/10). F. Con decisione del 28 agosto 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-34/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessata, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. G. In data 28 settembre 2020 (cfr. risultanze processuali), la ricorrente è insorta con ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; in primo subordine che gli atti siano restituiti all’autorità di prime cure per nuova valutazione sul punto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo; ed in secondo subordine, che le sia concessa l’ammissione provvisoria, per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Ella ha altresì presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Con il ricorso la ricorrente ha allegato quali nuovi documenti, per i suoi problemi di salute: copia dei fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (…), del (…) e del (…) (già presenti agli atti di causa, cfr. atti SEM n. [...]-36/2, n. 42/2 e n. 43/1).

D-4791/2020 Pagina 5 H. Il 30 settembre 2020 l’interessata è stata nuovamente visitata per l’emicrania (cfr. consulti medici precedenti del […], atto SEM n. 36/2; e del […], cfr. atto SEM n. 43/1), per la quale le è stato prescritto un analgesico, nonché per le problematiche all’orecchio destro, ove è stato notato un canale uditivo pieno di granulazioni con un timpano non visibile, ma senza secrezione attuale, a causa delle quali la ricorrente è stata annunciata per un consulto specialistico (cfr. atto SEM n. [...]-44/2; consulti medici precedenti per il problema alle orecchie cfr. atti SEM n. 33/2, 42/2; ed agli occhi: cfr. atto SEM n. 21/2). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un

D-4791/2020 Pagina 6 secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore ha dapprima considerato che le dichiarazioni rese dalla ricorrente circa la presunta persecuzione da parte delle autorità srilankesi, siano inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, in quanto contraddittorie ed illogiche. Proseguendo nell’analisi, l’autorità inferiore, ha ritenuto che non vi fossero nel caso di specie, dei fattori di rischio legati alla ricorrente o derivanti dall’elezione presidenziale del 16 novembre 2019, dai quali si potrebbe dedurre che lei possa essere esposta, in caso di un suo rientro in Sri Lanka, ad essere oggetto di persecuzioni ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per il resto, in assenza di elementi o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica delle predette conclusioni apportati con il parere del 27 agosto 2020 dalla ricorrente, la SEM ha confermato le stesse. 4.2 Nel gravame ed in sunto, l’insorgente ritiene inizialmente che il giudizio negativo sulla verosimiglianza espresso nel provvedimento avversato, non si sarebbe basato su di una valutazione complessiva delle allegazioni dell’interessata come prescritto dalla giurisprudenza del Tribunale, bensì avrebbe posto l’accento unicamente su alcuni elementi delle medesime asserzioni. In seguito, la ricorrente passa in rassegna, contestandole, le diverse illogicità presenti nel suo racconto ed evidenziate dalla SEM nella decisione sindacata. L’insorgente, in particolare, ritiene come una reazione di vuoto di memoria alla vista della polizia, la quale le incuteva timore nonché che le avrebbero mosso violenza nel corso degli interrogatori, sia verosimile. In tal senso ha pure osservato come ella si sarebbe rivolta all’infermeria del Centro federale presso il quale alloggia, richiedendo un sostegno psicologico. Sarebbe peraltro plausibile, visto il lungo periodo temporale nel quale la ricorrente ha vissuto gli eventi narrati, ricco di avvenimenti significativi per la medesima, che non riuscirebbe a ricordare perfettamente avvenimenti così lontani nel tempo e tanto numerosi, e pertanto che ella possa tralasciare alcune informazioni nel suo racconto. In seguito, ella considera che le sue vicende sarebbero pure pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Le persecuzioni che avrebbe subito dal 2008 al 2020 andrebbero difatti ritenute come verosimili, anche tenendo in debita considerazione alcuni elementi del suo stato di salute. Inoltre, le medesime rientrerebbero anche nella categoria delle “persecuzioni riflesse”. Fondandosi anche su dei rapporti di organizzazioni nazionali ed

D-4791/2020 Pagina 7 internazionali, la ricorrente rischierebbe invero, nel caso di un suo rientro in Sri Lanka, di continuare ad essere perseguitata proprio per la sua relazione con C._______, della quale la polizia srilankese ne sarebbe stata sempre al corrente, ciò che sarebbe sufficiente per comportare una persecuzione riflessa nei suoi confronti. L’autorità di prime cure avrebbe poi omesso di considerare la minaccia di violenza sessuale delle forze dell’ordine nei confronti della ricorrente, avvenuta nel 2017. Tale minaccia sarebbe fonte di traumatizzazione a lungo termine per l’insorgente, che andrebbe considerata come elemento per il riconoscimento della qualità di rifugiato della stessa, come già statuito dal Tribunale in una recente sentenza D-6301/2018 del 23 aprile 2020, nonché nelle Linee guida aggiornate della SEM sulle violenze di genere, e di quanto disposto dall’art. 3 LAsi, che imporrebbe di tenere conto dei motivi specifici di fuga femminili. Inoltre, come sarebbe dimostrato dalla fonte citata ([…]), la ricorrente verrebbe interrogata dalle autorità al suo arrivo. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate, contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

D-4791/2020 Pagina 8

6. Il Tribunale considera che l’insorgente non abbia presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all’impugnata decisione. Le sue dichiarazioni motivanti l’espatrio, nel loro complesso, si esauriscono invero in affermazioni incoerenti ed illogiche. 6.1 La ricorrente ha in primo luogo rilasciato delle dichiarazioni discrepanti riguardo diversi punti chiave del suo racconto. A titolo meramente esemplificativo, in merito alla regolarità degli interrogatori che si sarebbero svolti dal 2008 al 2010 presso la stazione di polizia a D._______, ella ha dapprima sostenuto che si sarebbe dovuta recare ogni giorno presso la stessa (cfr. verbale 3, D14, pag. 4 e D60 segg., pag. 9), salvo poco dopo invece riferire trattarsi soltanto dei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i sabati e le domeniche (cfr. verbale 3, D72, pag. 10). Nell’audizione successiva, ella ha modificato nuovamente tali suoi asserti, offrendo di fatto una terza versione degli stessi, riferendo trattarsi di interrogatori che si svolgevano circa tre volte alla settimana (cfr. verbale 4, D33 seg., pag. 4). Uguale incoerenza nelle asserzioni della ricorrente circa la regolarità in cui sarebbe stata interrogata dalla polizia, la si riscontra anche per quanto attiene gli interrogatori che sarebbero avvenuti in strada tra il 2015 ed il 2020. Invero, se dapprima ella asserisce essere stata fermata ogni giorno, escluso la domenica, in quanto non lavorava e pertanto non usciva di casa (cfr. verbale 4, D72, pag. 8); successivamente invece, allorché il funzionario incaricato ha ripreso i suoi asserti perché confermasse gli stessi, ha senza alcuna spiegazione, modificato sostanzialmente la sua precedente esposizione, affermando invece che non si sapeva esattamente quando i poliziotti sarebbero passati, e che non veniva fermata ogni giorno per essere interrogata (cfr. verbale 4, D73, pag. 8). Peraltro, e come a giusta ragione denotato dalla SEM nella decisione impugnata, ella avrebbe riferito dapprima che dopo essere rientrata dal viaggio nel I._______ nel 2015 e sino al 2017, non avrebbe riscontrato più alcuna problematica con la polizia e con i militari (cfr. verbale 3, D14, pag. 4), mentre invece nell’audizione seguente, ha asserito che pochi mesi dopo il suo rientro, ovvero nel (…) o (…) del 2015, gli interrogatori sarebbero ripresi regolarmente (cfr. verbale 4, D64 segg., pag. 7 seg.). Ora, appare pacifico che l’importante incoerenza temporale nella narrazione di tali eventi, non può essere spiegabile con le supposte dimenticanze da parte della ricorrente, dovute alle presunte violenze subite negli interrogatori dagli agenti di polizia, che risultano a loro volta poco credibili. Invero, circa le presunte violenze subite durante gli interrogatori

D-4791/2020 Pagina 9 in polizia, ella non risulta essere particolarmente coerente, allegando dapprima che ogni volta che si recava in polizia l’avrebbero malmenata alla testa (cfr. verbale 3, D14, pag. 4), salvo non farne più menzione nell’audizione successiva, asserendo unicamente che alle volte sarebbe capitato, nell’attesa di essere interrogata, che un poliziotto le tirasse un colpo con il piede sulle ginocchia (cfr. verbale 4, D30 segg., pag. 4 segg.). Infine, se durante il corso dell’audizione del (…) luglio 2020, ella ha sostenuto trattarsi di quattro agenti uomini che si sarebbero presentati al domicilio di C._______ nel 2008 (cfr. verbale 3, D53 segg., pag. 8), nella successiva audizione ha modificato tali asserti senza alcuna spiegazione, affermando invece trattarsi di tre poliziotti uomini ed una donna agente (cfr. verbale 4, D138, pag. 13). 6.2 In secondo ed ultimo luogo, attinente le diverse illogicità presenti nelle dichiarazioni dell’insorgente si osserva quanto segue. Riguardo sia il fatto che ella sia espatriata dal suo Paese d’origine e vi abbia fatto ritorno svariate volte si rimanda a quanto concluso nella decisione avversata (cfr. art. 109 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110], per rinvio dell’art. 4 PA). Questo in quanto d’un canto quest’ultima risulta essere in proposito sufficientemente esplicita e motivata (cfr. p.to II/1, pag. 4 seg. della decisione impugnata), e d’altro canto non essendo gli argomenti ricorsuali, atti a modificare il predetto giudizio contenuto nel provvedimento sindacato. Invero, non convincono gli argomenti che ella abbia fatto ritorno dapprima dall’K._______ poiché scaduto il suo visto, nonché non avendo un lavoro ed una rete familiare, come pure in seguito anche dal suo viaggio a L._______, in M._______ ed N._______ poiché priva di quest’ultimo supporto. Ella conosceva difatti di andare incontro a tali problematiche già prima di intraprendere gli stessi viaggi, e non paiono essere oggettivamente degli elementi di difficoltà insormontabili che una persona, che tema realmente per la sua vita nel suo Paese d’origine, come ha allegato l’insorgente, non intenda assumersene il rischio. Questo tenuto conto anche del fatto che ella avesse già risieduto nel I._______ durante il suo primo espatrio, per più di tre anni, senza alcuna relazione familiare presente sul posto. Ulteriore elemento di particolare illogicità nel comportamento della ricorrente, come rettamente rimarcato dall’autorità resistente nella sua decisione, appare inoltre essere il fatto che ella – malgrado dal 2010 fosse a conoscenza della sorte che sarebbe toccata al suo ex compagno – non si ricordasse mai di riportarlo alla polizia durante i molteplici interrogatori (cfr. verbale 4, D118 seg., pag. 12). La spiegazione fornita in sede d’audizione dall’interessata, ovvero che ella allorché vedeva la polizia avesse soltanto timore e non si ricordasse più nulla (cfr. verbale 4, D119, pag. 12), ripresa anche nel memoriale ricorsuale (cfr. p.to 3,

D-4791/2020 Pagina 10 pag. 5 seg.), non risulta convincente. Invero, d’un canto tale timore non pare essersi nei fatti concretizzato, in quanto la ricorrente, malgrado sapesse la regolarità con la quale ella venisse fermata ed interrogata dalla polizia – e dal 2015 in avanti in compagnia anche dei militari – ha continuato a svolgere una vita pressoché normale, frequentando dei corsi d’(…) e nel 2016 seguendo una formazione per diventare (…), o ancora recandosi nei negozi, e lavorando durante tutto il corso del 2017 presso (…) di J._______ (cfr. verbale 3, D82 segg., pag. 11; verbale 4, D108 segg., pag. 11). D’altro canto, il timore nei confronti della polizia, non motiverebbe comunque il fatto che ella, la quale ormai si doveva aspettare di essere interrogata dalla stessa – vista la regolarità quasi quotidiana in cui avvenivano gli interrogatori secondo le sue stesse asserzioni – non si fosse premurata nei diversi anni di riportare quanto appreso sul conto di C._______ dal giornale “(…)” (cfr. verbale 3, D50, pag. 7; D92, pag. 11 seg.; verbale 4, D118 segg., pag. 12). Ciò avrebbe difatti potuto arrestare le persecuzioni allegate da parte della polizia, dato che l’interesse delle autorità srilankesi nei suoi confronti erano legate allo stesso C._______ Stupisce inoltre che l’insorgente, malgrado affermi che nell’articolo di giornale ci fosse scritto il motivo dell’arresto di C._______ in H._______, non se lo ricordi (cfr. verbale 4, D97 segg., pag. 10), e che nei diversi anni non abbia cercato di ottenere maggiori informazioni in merito e non si sia premurata di tenere o reperire tale articolo per mostrarlo alla polizia nei diversi interrogatori, in sua difesa. Infine, appare per lo meno poco credibile il comportamento inusuale adottato dalla polizia srilankese nei confronti della ricorrente dopo il suo ritorno dal I._______ nel 2015 e sino al suo espatrio avvenuto nel (…) del 2020. Invero, se la ricorrente avesse interessato realmente le autorità del suo Paese d’origine, queste ultime non si sarebbero accontentate di interrogarla allorché ella veniva fermata, quasi casualmente, quando si trovava fuori casa (cfr. verbale 3, D81 segg., pag. 10 seg.; verbale 4, D26 segg., pag. 4); bensì avrebbero per lo meno svolto delle incursioni, delle perquisizioni al suo domicilio familiare nonché degli eventuali interrogatori dei suoi famigliari, continuando peraltro a chiamarla per essere interrogata presso la stazione di polizia, per determinare il suo reale ruolo ed eventuali relazioni supposte con le LTTE, nonché tenerla sorvegliata. 6.3 Visto quanto precede, è proprio nella valutazione complessiva e d’insieme delle allegazioni della ricorrente, come postulato anche dall’insorgente nel gravame, che l’intera sua narrazione delle persecuzioni incorse da parte delle autorità di polizia e militari del suo Paese d’origine e che l’avrebbero indotta all’espatrio definitivo, non risulta essere verosimile giusta l’art. 7 LAsi. Per il che, il ricorso in materia di concessione dell’asilo

D-4791/2020 Pagina 11 non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata. 7. 7.1 Proseguendo nell’analisi, l’insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all’esclusione della concessione dell’asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi), in ragione della sua partenza dal paese d’origine (“Republickflucht”), come a ragione considerato dall’autorità inferiore nel provvedimento avversato. In effetti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, la ricorrente – visto anche quanto sopra considerato inverosimile (cfr. consid. 6) – non ha mai interessato la giustizia srilankese da dover essere registrata nella “Stop List” dalle autorità del suo Paese (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Tale asserto è dimostrato anche dalla facilità con la quale la ricorrente è riuscita a svolgere, munita di un passaporto con i suoi dati, diversi viaggi all’estero e poi a ritornare in Sri Lanka, sempre via aerea, senza riscontrare particolari problematiche (cfr. verbale 3, D94 segg., pag. 12 seg.; D119 segg., pag.14 seg.). Ciò è stato pure il caso del suo espatrio definitivo dallo Sri Lanka nel (…), ove munita del suo passaporto originale, è partita dall’aeroporto di D._______, senza subire particolari controlli (cfr. verbale 4, D45 segg., pag. 5 segg.). La ricorrente non appare neppure essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in patria (cfr. sentenza di riferimento precitata, segnatamente il consid. 8.5.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4). Lei non ha difatti mai preso parte alle LTTE (cfr. verbale 3, D14, pag. 4; D165 segg., pag. 17; verbale 4, D5, pag. 2), né ha allegato di essere stata impegnata politicamente. Ella non ha peraltro asserito di avere dei famigliari stretti che abbiano avuto qualsivoglia legame con l’organizzazione predetta. Invero, l’asserzione ricorsuale che esista un documento che parlerebbe di un sostegno del padre alle LTTE (cfr. p.to 5, pag. 10 del ricorso), risulta essere una mera allegazione di parte, in quanto non supportata da alcuna elemento concreto, né peraltro trova alcun riscontro nelle dichiarazioni della ricorrente rese durante il corso delle sue audizioni. Visto quanto già sopra considerato inverosimile, l’interessata non si può neppure prevalere di una persecuzione riflessa a causa del supposto legame con le LTTE di C._______, come postulato nel gravame, in quanto lei non è riuscita a rendere credibile di essere entrata in modo specifico nel mirino delle autorità srilankesi in ragione della presunta appartenenza dello stesso alle

D-4791/2020 Pagina 12 LTTE. Altresì, il solo fatto, in quanto tamil, di aver depositato una domanda d’asilo in Svizzera, preso a sé stante, non espone la ricorrente a dei trattamenti proscritti dalle disposizioni internazionali in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; cfr. anche sentenza di riferimento succitata, consid. 8 e 9; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4). Le sole evenienze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d’origine, come pure di aver introdotto una domanda d’asilo all’estero, la durata del suo soggiorno all’estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia (...) e la sua età anagrafica (cfr. sentenza di riferimento succitata, consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt’al più che ella possa essere interrogata da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5). A differenza poi di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente, la sola condizione di donna, peraltro in specie con un’ampia rete sociale e famigliare in patria non la caratterizzano quale avente un profilo di rischio accresciuto (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015, in particolare consid. 8.3 e 9.2.4). La sentenza del Tribunale citata nel ricorso dall’insorgente (cfr. D-6301/2018 del 23 aprile 2020) non modifica tale conclusione, in quanto la fattispecie alla base di quest’ultima, si discosta notevolmente dal presente caso, essendo in particolare che nella stessa l’interessata, donna sola, è stata riconosciuta come verosimile vittima di violenze sessuali pregresse perpetrate dalle autorità srilankesi, ciò che non risulta essere pacificamente il caso di specie. Peraltro, le allegate minacce di violenze sessuali che sarebbero state indirizzate dalle autorità di polizia alla ricorrente, visto quanto già sopra ritenuto inverosimile, non risultano essere a loro volta credibili e quindi di alcuna rilevanza per la presente disamina. Per quanto concerne poi il fatto che ella non sia più munita di un passaporto nazionale (cfr. verbale 4, D45 segg., pag. 5 seg.), lei potrebbe essere sanzionata dalle autorità del suo Paese d’origine con una multa da 50’000 a 100’000 rupie, ma tale sanzione non può essere considerata come un serio pregiudizio ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.4). 7.2 Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all’incarto che rendano verosimile che la ricorrente possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in

D-4791/2020 Pagina 13 questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Segnatamente, non v’è all’ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Per il resto, la situazione conflittuale tra l’(…) e le autorità srilankesi si è nel frattempo normalizzata. Nel contempo hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente, dei richiedenti l’asilo, senza che fossero interrogati all’aeroporto di D._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale E-2294/2020 del 24 settembre 2020 consid. 10.2.1 con ulteriori riferimenti citati, D-6151/2018 del 31 luglio 2020 consid. 6.2 e 6.3 con riferimenti citati). Peraltro non vi è alcuna relazione personale tra la ricorrente e l’elezione presidenziale del 16 novembre 2019 rispettivamente con le sue conseguenze, che la possa esporre ad un rischio particolare di persecuzioni nel caso di un suo rientro in patria. 7.3 Alla luce di quanto precede, la SEM nella decisione impugnata è giunta a ragione alla conclusione che la ricorrente non possa prevalersi di alcun timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un’alta probabilità, per dei motivi pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v’è da confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 8. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. 9. 9.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

D-4791/2020 Pagina 14 9.2 Nella propria decisione, l’autorità sindacata ritiene in sunto l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile, sia dal profilo della situazione previgente nel Paese d’origine sia personale dell’interessata, come pure possibile. Nel suo gravame, la ricorrente contesta tale valutazione. Ella osserva essenzialmente, citando anche diverse fonti di organizzazioni internazionali nel ricorso, come la SEM non abbia preso in considerazione adeguatamente nel suo apprezzamento circa l’ammissibilità della misura d’esecuzione, la situazione politica e sociale vigente in Sri Lanka a seguito dell’elezione quale Presidente di Gotabaya Rajapaksa, nonché il profilo di rischio della richiedente in quanto giovane donna tamil, riguardo ai rischi di abusi – in particolare violenze sessuali – alla quale potrebbe essere esposta da parte di esponenti delle autorità di sicurezza nel caso di esecuzione dell’allontanamento, ovvero a trattamenti proscritti dall’art. 3 CEDU. Inoltre, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente sarebbe pure da ritenere inesigibile, alla luce delle caratteristiche personali della stessa, la sua condizione di fragilità e le sue problematiche di salute. 9.3 Nel caso in parola, il Tribunale rileva dapprima come la ricorrente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti già sopra ritenute. Pertanto, l’ammissibilità del rinvio della ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi essere pacifico. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. supra consid. 7) – ed a differenza di quanto esposto in modo perlopiù generico dall’interessata nel gravame – non sono ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposta ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Le questioni mediche (cfr. infra consid. 9.4.3) non sono inoltre tali da influire sull’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, posto che risultano pertinenti solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre la DTAF 2011/9 consid. 7 con riferimenti alla Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [CorteEDU]). Ne consegue pertanto che, l’allontanamento della ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerare ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi. 9.4 9.4.1 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo, nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga

D-4791/2020 Pagina 15 attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). In tale contesto il Tribunale ha altresì proceduto all’attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24 ed ha confermato che l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia (...) ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017, in particolare consid. 9.5) qualora i criteri individuali dell’esigibilità siano dati (in particolare l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]). Da notare che già la precedente DTAF 2011/24 considerava di principio esigibile l’esecuzione dell’allontanamento verso la provincia (...). 9.4.2 Nel caso specifico, la ricorrente proviene dalla provincia (...) e meglio da F._______, situata nell’omonimo distretto. Pertanto, in riscontro alla giurisprudenza precitata, che risulta tutt’ora attuale, il suo ritorno in tale regione d’origine è da un punto di vista generale, ragionevolmente esigibile. 9.4.3 Anche i problemi medici dell’insorgente non risultano essere ostativi all’esecuzione del suo rinvio. Invero, secondo la documentazione medica agli atti, per il mal di testa di cui soffre la ricorrente è stata posta da ultimo una diagnosi di emicrania associata a probabile cefalea tensiva (cfr. atto SEM n. [...]-43/1), che ella sta curando con un trattamento farmacologico a base di (…) (cfr. atto SEM n. 44/2). Per i problemi all’orecchio destro, le è stata invece inizialmente diagnosticata una lieve ipoacusia trasmissiva a destra, con la prescrizione di una terapia con mucolitici ed eventuale controllo dopo quindici giorni (cfr. atto SEM n. 33/2), ed in seguito una sospetta meringite granulare al timpano destro con granulazioni epitimpanale, con la prescrizione di una terapia a base di gocce auricolari di (...) per (…) (cfr. atto SEM n. 42/2). Sempre per quest’ultima problematica, a causa delle risultanze dell’ultimo consulto medico (cfr. supra lett. H), la ricorrente è stata annunciata per un consulto specialistico (cfr. atto SEM n. 44/2). Non avendo nel frattempo il patrocinatore dell’insorgente prodotto certificati medici aggiornati, si parte dal presupposto che le patologie sopra citate non abbiano subito evoluzioni significative, come neppure che le problematiche psicologiche allegate nel ricorso non abbiano avuto alcun seguito (cfr. sentenza del Tribunale E-2022/2015 del 28 aprile 2017 consid. 3.5). Ora, per il quadro clinico in

D-4791/2020 Pagina 16 questione le cure necessarie possono senz’altro essere assicurate nel paese d’origine della richiedente, e non vi sono elementi per ritenere che lo stato di salute dell’interessata, in caso di rinvio in patria, si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Peraltro ella non ha allegato di non poter ricevere le cure adeguate nel suo Paese per le predette problematiche valetudinarie, di cui soffre invero già dal 2008, e per le quali non ha mai richiesto dei trattamenti in patria (cfr. verbale 3, D4 segg., pag. 2), malgrado avesse avuto la possibilità di farlo, segnatamente avendo lavorato per un anno quale (…) in un (…). Pertanto, i problemi medici dell’insorgente non risultano ostativi all’esecuzione del rinvio. 9.4.4 D’altro canto la ricorrente è giovane, dispone di una buona formazione scolastica e quale (…), avendo pure lavorato in tale veste per un anno nel suo paese d’origine. Ella può inoltre contare su di una vasta rete famigliare vivente sia a F._______ che a O._______, sempre situata nella provincia (...) dello Sri Lanka (cfr. verbale 4, D103 segg., pag. 11; D117, pag. 12), alla quale potrà far capo, in caso di bisogno, nel contesto di un reinserimento. Non vi è dunque da temere che lei sia esposta ad una situazione di minaccia esistenziale in caso di rientro in patria a causa dell’impossibilità di procacciarsi il minimo vitale. 9.4.5 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi). 9.5 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l’aspetto dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Per il resto, l’attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all’epidemia da Coronavirus, non risulta ostativa all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. a titolo d’esempio la sentenza del Tribunale E-2294/2020 del 24 settembre 2020 consid. 13.3.4). 9.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata ed un’ammissione provvisoria dell’insorgente non entra quindi in considerazione.

D-4791/2020 Pagina 17 10. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-4791/2020 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

D-4791/2020 — Bundesverwaltungsgericht 19.10.2020 D-4791/2020 — Swissrulings