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Bundesverwaltungsgericht 25.09.2019 D-4755/2019

September 25, 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,384 words·~12 min·8

Summary

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 10 settembre 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4755/2019

Sentenza d e l 2 5 settembre 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Contessina Theis cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 10 settembre 2019 / N (…).

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Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 30 giugno 2019, il verbale dell’audizione sulle generalità del 16 luglio 2019 con contestuale diritto di essere sentito in merito alla confutazione circa la sua asserita minore età, nonché all’eventuale responsabilità della Danimarca per la trattazione della sua domanda d’asilo (cfr. atto 1044992-13/13), la decisione della SEM del 10 settembre 2019 (notificata l’11 settembre 2019), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell’interessato verso la Danimarca, il ricorso del 17 settembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 settembre 2019) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, per il cui tramite l’interessato ha contestato la competenza danese circa la trattazione della sua domanda di asilo, postulandone nel contempo l’evasione in Svizzera; che egli ha altresì chiesto l’esenzione dall’anticipo delle spese processuali, oltre al conferimento dell’effetto sospensivo alla propria impugnativa, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

D-4755/2019 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),

D-4755/2019 Pagina 4 che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che in casu, un confronto con il sistema centrale d’informazione sui visti (CS-VIS) ha permesso di constatare il rilascio, da parte della Danimarca, di un visto Schengen emesso in favore dell’interessato per il periodo 25 maggio 2019 – 4 luglio 2019 (cfr. atto 1044992-7/1), cosa del resto confermata dal medesimo al momento dell’audizione (cfr. atto 1044992-13/13, pag. 7, punto 2.05); che il ricorrente ha inoltre espressamente ammesso di aver raggiunto la Danimarca proprio per il tramite del visto in questione (cfr. atto 1044992-13/13, pag. 7, punto 2.05), che su tali presupposti, il 16 luglio 2019, la SEM ha presentato alle autorità danesi competenti, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico del ricorrente fondata sull’art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto 1044992-19/7), che queste hanno accettato detta domanda di presa in carico (cfr. atto 1044992-21/2), che nel caso in disamina, fermo considerati i fatti esposti a margine e la menzionata avvenuta accettazione, la competenza della Danimarca per la trattazione della domanda d’asilo dell’interessato è di principio data,

D-4755/2019 Pagina 5 che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che con l’impugnativa il ricorrente non avversa censure in proposito, che, proseguendo l’analisi, in virtù dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta disposizione concretizza in diritto interno svizzero la cosiddetta «clausola di sovranità» prevista dall’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che l’autorità di prima istanza, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d’esame del

D-4755/2019 Pagina 6 Tribunale e che pertanto quest’ultimo può e deve unicamente controllare che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d’apprezzamento e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in casu, agli atti non figurano indizi oggettivi, concreti e seri che permettano di concludere che in caso di trasferimento in Danimarca il ricorrente sarebbe durevolmente privato del sostentamento minimo e rischierebbe di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che, in proposito, l’insorgente non ha opposto censura alcuna, che in altre parole egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Danimarca, che infine, per quanto riguarda l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso che ci occupa, a difetto di conclusioni chiare, si ha ragione di considerare che l’argomentazione relativa a un’integrazione facilitata in Svizzera – in virtù della presunta esistenza nel Paese di una nutrita rappresentanza della comunità biafrana, nonché della conoscenza di una delle lingue nazionali – sia stata sollevata dal ricorrente quale implicito motivo umanitario, che dagli atti non appaiono tuttavia elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, che non vi è perciò motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III,

D-4755/2019 Pagina 7 che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Danimarca è competente dell’esame della domanda di asilo dell’insorgente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Danimarca conformemente all’art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4755/2019 Pagina 8 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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