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Bundesverwaltungsgericht 09.11.2010 D-4690/2006

November 9, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,994 words·~20 min·4

Summary

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16...

Full text

Corte IV D-4690/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 9 novembre 2010 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Thomas Wespi e Daniel Schmid, cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 16 giugno 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4690/2006 Fatti: A. Il (...), l'interessato – cittadino afghano di etnia hazara – ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 giugno 2005 [di seguito: verbale 1] e del 9 giugno 2005 [di seguito: verbale 2]) di aver lasciato l'Afghanistan all'età di (...) anni a causa della guerra e di essersi trasferito con la sua famiglia a B._______ (Iran), dove avrebbe frequentato le scuole e lavorato legalmente fino al (...) 2004, quando le autorità iraniane non gli avrebbero più rinnovato il permesso di soggiorno. Dunque, per poter continuare gli studi, l'interessato sarebbe ritornato in Afghanistan, a C._______ (provincia di Baghlan), presso uno zio per circa (...) giorni e, successivamente, si sarebbe recato a Kabul per frequentare l'università, dove sarebbe stato ospitato presso un conoscente. Nella capitale, avrebbe incontrato una ragazza, della quale si sarebbe innamorato e che avrebbe voluto sposare. Il padre della ragazza, di etnia said, non avrebbe accettato la proposta dell'interessato di chiedere in sposa la ragazza, a causa della sua etnia. A seguito di tale rifiuto, nell'(...) 2004, l'interessato sarebbe fuggito con la ragazza prima a Ghazni ed in seguito a D._______ (provincia di Ghazni), presso dei suoi parenti. Dopo una settimana, informati su dove si trovava l'interessato e la ragazza, il padre ed i fratelli di quest'ultima sarebbero andati a D._______ e sarebbe scoppiata tra loro una lite, nella quale sarebbe rimasto colpito un parente dell'interessato. Di conseguenza, temendo per la sua vita, in data (...) o l'(...), l'interessato avrebbe deciso di espatriare. Egli avrebbe raggiunto la sua famiglia a B._______ (Iran) e, dopo (...) settimane, si sarebbe recato a E._______ (Turchia), da dove – dopo (...) mesi – sarebbe partito alla volta della Svizzera, B. Con decisione del 16 giugno 2005, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A 10/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 6 luglio 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la Pagina 2

D-4690/2006 succitata decisione dell'UFM, limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata in merito all'esecuzione dell'allontanamento e, di conseguenza, la pronuncia dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 14 luglio 2005, la CRA ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge del 20 dicembre 1968 federale sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura della presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 21 luglio 2005, l'UFM, nell'ambito della sua risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. F. L'11 agosto 2005, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. G. Il 26 giugno 2007, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) un mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni, presentato come l'ordine di arresto in originale emesso in data (...) contro l'interessato e la sua ragazza, con la relativa traduzione nella lingua italiana e in annesso la busta d'invio. H. Il 27 agosto 2007, tramite un altro rappresentante legale, il ricorrente ha presentato al Tribunale un complemento dei motivi ed integrazione delle conclusioni del ricorso del 6 luglio 2005. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo e, in in via sussidiaria, l'annullamento della decisione impugnata sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria. Pagina 3

D-4690/2006 I. Il 2 novembre 2007, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale la fotocopia del contratto di tirocinio da lui sottoscritto in data (...), della durata di quattro anni presso una ditta di (...) a F._______, a sostegno della sua integrazione nel tessuto sociale svizzero. J. Il 9 gennaio 2008, il ricorrente ha presentato tre stralci di notizie, scaricati da alcuni siti internet in merito alla situazione di conflittualità nella provincia di Ghazni, nella quale gli sarebbero rimasti alcuni parenti. Ha, inoltre, sollecitato l'evasione del ricorso, che non gli permetterebbe di raggiungere una stabilità, al fine di progettare il suo futuro. K. Il 1° luglio 2008, il ricorrente ha nuovamente sollecitato l'evasione del ricorso inoltrato il 6 luglio 2005. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il Tribunale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. Pagina 4

D-4690/2006 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. 2.1 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso – inoltrato dall'insorgente il 6 luglio 2005 – che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 2.2 Il ricorso del 6 luglio 2005 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. 2.3 L'atto di complemento dei motivi ed integrazione delle conclusioni del ricorso del 6 luglio 2005, inoltrato dal ricorrente – per il tramite un altro rappresentante legale – in data 27 agosto 2007, mediante il quale il ricorrente ha esteso il suo ricorso alla questione sulla qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo è inammissibile, in quanto manifestamente tardivo. Infatti, nella procedura di ricorso, le conclusioni sia principali che in via subordinata, devono essere presentate con l'atto di ricorso entro il termine di ricorso di 30 giorni (cfr. art. 50 cpv. 1 PA). La presentazione ulteriore, per esempio in sede di replica, di altre conclusioni non è ammissibile, di modo che non si entra nel merito delle stesse (cfr. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. 2.215 pag. 96). Tale documento viene pertanto ritenuto ammissibile unicamente in relazione alle argomentazioni concernenti la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. 2.4 Ne discende pertanto che l'oggetto del ricorso consiste unicamente nella questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento, mentre che la decisione impugnata del 16 giugno 2005 ha acquistato forza di cosa giudicata in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame del punto 4 e 5 del dispositivo relativo all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua Pagina 5

D-4690/2006 della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM, in merito all'esecuzione dell'allontanamento, ha considerato che né la situazione vigente in Afghanistan – consolidata da uno sviluppo crescente dell'apparato di sicurezza ed un programma di disarmo delle milizie – né quella personale del ricorrente – uomo giovane, di buona salute, con una formazione scolastica superiore capace di provvedere al suo sostentamento e con dei parenti in Afghanistan, dove egli avrebbe vissuto fino all'età di (...) anni, prima di trasferirsi in Iran con la sua famiglia e dove sarebbe ritornato nel 2004 per frequentare l'università a Kabul – si opporrebbero ragionevolmente al ritorno di quest'ultimo in detto Paese. 5.2 Nel gravame, il ricorrente, che non si oppone alla decisione di rifiuto della sua domanda d'asilo, contesta l'esecuzione dell'allontanamento ritenendola inesigibile, contrariamente a quanto considerato in maniera generalizzata da parte dell'autorità inferiore in contrasto con l'art. 14a cpv. 4 della nel frattempo abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS) e con la relativa giurisprudenza della CRA (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 30). In particolare, l'insorgente ritiene, da un lato, che la situazione concreta in Afghanistan sarebbe molto più drammatica rispetto al quadro fornito dall'UFM, come sarebbe confermato dal rapporto pubblicato dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR] nel marzo 2004 e richiamato, inoltre, lo scritto dell'Organizzazione Police Brief, Pagina 6

D-4690/2006 Care International in Afghanistan del gennaio 2003. Dall'altro lato, egli fa valere di non possedere più alcun parente stretto in Patria, di modo che in caso di rinvio non avrebbe l'appoggio di una rete sociale e familiare di riferimento. Per questi motivi, il ricorrente conclude che in caso di rimpatrio si troverebbe in una concreta situazione di pericolo e pertanto chiede che gli venga concessa l'ammissione provvisoria. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non conterebbe elementi suscettibili a provocare un cambiamento della sua posizione. Ha inoltre sottolineato che la situazione in Afghanistan – la quale sarebbe già presa in considerazione nell'ambito della decisione impugnata – non è caratterizzata da violenza generalizzata e quindi non vi sarebbe una minaccia concreta della popolazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 vLDDS. Inoltre, detto Ufficio rileva che, contrariamente a quanto esposto nel ricorso, l'insorgente – oltre a possedere una formazione scolastica superiore che faciliterebbe l'inserimento professionale nel Paese, ha dichiarato di avere zii e cugini, presso i quali avrebbe vissuto e che si sarebbero dimostrati presenti e disponibili. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha confermato integralmente la decisione impugnata e, rinviando ai suoi considerandi, ha proposto la reiezione del gravame. 5.4 Nella replica, il ricorrente ha confermato le allegazioni e conclusioni presentate con l'atto ricorsuale, precisando che il quadro dipinto dall'UFM per quanto concerne la situazione in Afghanistan sarebbe errato, basandosi su valutazioni di generali e diplomatici, i quali classificherebbero la situazione come fallimento del processo di pacificazione nel Paese. Inoltre, secondo la giurisprudenza stabilita in GICRA 2003 n. 30 (consid. 6 e 7), il rimpatrio nella provincia di Ghazni, come pure nella zona Hazarajat sarebbe inesigibile e il riconoscimento di un'alternativa di rifugio interno a Kabul, per i richiedenti l'asilo originari di Hazarajat, presupporrebbe l'esistenza nella capitale di una solida familiare e sociale, nonché la sicurezza di disporre di un alloggio. 5.5 Nel complemento dei motivi ed integrazione delle conclusioni del gravame, il ricorrente ribadisce che nel suo caso troverebbe applicazione l'art. 14a vLDDS. In particolare, richiamata la giurisprudenza relativa alla situazione in Afghanistan (GICRA 2006 n. 9, GICRA 2003 n. 30 consid. 7a e GICRA 2003 n. 10) nonché la sentenza de Tribunale D-3485/2006 del 20 luglio 2007, il ricorrente fa Pagina 7

D-4690/2006 valer che il suo allontanamento in detto Paese sarebbe inesigibile. Infatti, non avrebbe più alcun legame familiare a C._______, nella provincia di Baghlan, di cui sarebbe originario, bensì gli sarebbero rimasti nella provincia di Ghazni, dove vi sarebbe ancora la guerra, dei parenti, ai quali tuttavia non potrebbe chiedere aiuto poiché temerebbe la Polizia e terzi in relazione ai motivi che l'avrebbero condotto ad espatriare. Inoltre, il suo allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto violerebbe le norme a tutela dell'integrità fisica di ogni uomo, previste dall'ordinamento svizzero e da quello inernazionale a cui la Svizzera ha aderito, ossia l'art. 25 cpv. 2 e cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 vLDDS e l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6. 6.1 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 6.2 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/51 consid. 5.4 pag. 748 e relativi riferimenti). È sul punto dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che il Tribunale intende concentrare la sua analisi. 6.3 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo Pagina 8

D-4690/2006 o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco. 6.4 Per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2006 n. 9), l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un’instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [cfr. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell’ovest del Paese. L’esecuzione dell’allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d’assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, celibi/nubili oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano di alcun grave problema medico. 7. L'UFM, in qualità di autorità giudicante in materia d'asilo, deve accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12, 32 e 49 PA). In tale ambito deve procurarsi gli atti necessari per la procedura, chiarire i fatti giuridicamente rilevanti e portarne la prova regolarmente (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNEr, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, pag. 97; GICRA 2004 n. 16 consid. 7a pag. 108). Pagina 9

D-4690/2006 8. 8.1 Nella fattispecie, innanzitutto, il Tribunale rileva che, se da un lato è incontestato che il ricorrente sia un cittadino afghano, di etnia hazara, dall'altro è d'uopo constatare che non è stato stabilito quale sia la regione di origine o di provenienza in Afghanistan del ricorrente, di primordiale importanza, avuto riguardo alla sopra evocata giurisprudenza specifica a detto Paese (consid. 7.4). In particolare, l'UFM non ha approfondito in maniera esatta ed esaustiva, la questione relativa alla regione di origine o di provenienza in Afghanistan del ricorrente, omettendo di raccogliere, nel corso delle audizioni, gli elementi necessari a tale determinazione, nonché di valutare e verificare le allegazioni decisive presentate a tal proposito dal ricorrente, il quale ha dichiarato, da un lato, di essere, nato a C._______ nella provincia di Baghlan, dove avrebbe vissuto fino all'età di (...) anni (1989/1990), prima di trasferirsi in Iran con la sua famiglia (cfr. verbale 1 pag. 1 e ricorso pag. 1) e, dall'altro, di essere nato a Ghazni, specificando che tutta la sua famiglia proviene dal villaggio di D._______ (cfr. verbale 2 D5). Inoltre, l'UFM ha omesso di chinarsi sulla possibilità per il ricorrente di un'alternativa di soggiorno interna, in particolare a Kabul, rispetto a quella che sarebbe stata la sua regione di provenienza o di origine, nonostante fossero emersi dei fatti rilevanti, secondo cui il ricorrente avrebbe soggiornato a Kabul, dove si sarebbe recato – dopo essere rientrato in Afghanistan – allo scopo di frequentare l'università (cfr. verbale 1 e 2). Di conseguenza, conto tenuto della situazione particolare in Afghanistan e della relativa giurisprudenza sopra evocata (consid. 6.4), nonché dell'insieme delle circostanze del caso di specie, l'autorità inferiore non poteva accontentarsi, come nella motivazione della decisione impugnata, di considerare il ricorrente semplicemente quale cittadino afghano e di ritenere, quindi, in maniera del tutto generale il suo allontanamento in Afghanistan, senza distinzione alcuna. In altri termini, non è possibile, allo stato attuale degli atti, determinare con sufficiente certezza quale è la regione di origine o di provenienza determinante per risolvere la questione dell'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso l'Afghanistan o stabilire se il ricorrente possiede effettivamente un'alternativa di soggiorno interna. 8.2 In secondo luogo, oltre a quanto appena premesso, l'UFM non ha accertato e verificato se il ricorrente – pur essendo celibe, giovane e in salute – disporrebbe nel suo Paese d'origine di una solida rete Pagina 10

D-4690/2006 familiare o sociale effettivamente in grado di assicurargli un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale) – in relazione al suo allontanamento verso la regione di origine o di provenienza, oppure in caso di un'alternativa di rifugio interno – ciò che è indispensabile per ritenere ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di un richiedente verso determinate regioni dell'Afghanistan (cfr. GICRA 2006 n. 9). Infatti, malgrado dal racconto del ricorrente siano emersi degli elementi inerenti alla sua situazione familiare in Afghanistan, in particolare alla presenza di zii e cugini o di conoscenti di una famiglia (cfr. verbale 1 pagg. 3-5 e verbale 2 D5, D10, D12, D24), l'UFM non ha proceduto ad alcuna verifica in concreto – segnatamente tramite domande specifiche al ricorrente durante le audizioni o indagini in loco per il tramite dei servizi competenti – circa il fatto che, in caso di rientro in Afghanistan, l'insorgente possa effettivamente contare su questi parenti o disporre di una solida rete familiare per il suo adeguato reinserimento sociale, in particolare nella provincia di Baghlan o a Kabul, ritenuto che la provincia di Ghazni – dove il ricorrente ha affermato avere degli zii – fa parte delle province verso cui l'allontanamento è inesigibile all'ora attuale. Di conseguenza, l'UFM non poteva limitarsi a rilevare in maniera del tutto stereotipata l'esistenza di parenti del ricorrente in Patria. 8.3 Infine, in virtù della constatazione circa l'assenza da parte dell'UFM di un accertamento completo dei fatti, ne discende direttamente che la decisione impugnata relativamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento è carente nella sua motivazione, laddove appunto stabilisce in maniera generale, da un lato, che il ricorrente potrebbe essere allontanato in Afghanistan e dall'altro, che in detto Paese sarebbe in grado di provvedere al suo sostentamento – essendo giovane, in buona salute – e avrebbe dei parenti. 8.4 In conclusione a tutto quanto precede, allo stato attuale degli atti e ritenuta la manifesta carente motivazione, la decisione impugnata – nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan – incorre nell'annullamento. 9. 9.1 Quando il Tribunale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Pagina 11

D-4690/2006 Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore, se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007 consid. 11 e relativo riferimento). 9.2 Nella fattispecie, ritenuto che gli atti non sono completi e comunque insufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale come precedentemente considerato, il Tribunale non può sostituirsi all'autorità inferiore. In effetti, incombe all'UFM di procedere ad una audizione complementare nei confronti del ricorrente, al fine di determinare la regione di origine e di provenienza del ricorrente in Afghanistan, come pure la possibilità di un'eventuale alternativa di soggiorno interna in detto Paese, nonché di raccogliere maggiori e precise informazioni (ev. anche procedendo ad indagini in loco) sulla presenza concreta e sull'effettiva possibilità che il ricorrente disponga di una solida rete familiare e sociale, la quale sia attualmente disponibile e in grado d’assicurargli un adeguato reinserimento sociale, in caso di rientro in Patria, che si tratti della sua regione di origine, di provenienza o di un'eventuale alternativa di soggiorno interna, a meno che una di queste non permetta da sola di concedere al ricorrente l'ammissione provvisoria. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento e ad emettere una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. 10. Per conseguenza, conto tenuto di quanto precede la decisione impugnata è annullata sul punto di questione dell’esecuzione allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata). 11. 11.1 Visto l'esito del gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto. 11.2 Ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA Pagina 12

D-4690/2006 e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 600.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal primo rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13

D-4690/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le conclusioni presentate tardivamente con il complemento dei motivi e integrazione del 27 agosto 2007 tendenti al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo sono inammissibili. 2. Il ricorso è accolto. 3. I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati. 4. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 5. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili in questa sede. 6. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata) - UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N […] (in copia, per corriere interno) - G._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 14

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