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Corte IV D-4675/2016
Sentenza d e l 1 2 agosto 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato il (…), Italia, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 27 luglio 2016 / N (…).
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Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 5 luglio 2016 in Svizzera, i verbali d'audizione dell’8 luglio 2016 (di seguito: verbale 1) e del 20 luglio 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 27 luglio 2016, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A16/1), con la quale detta Segreteria ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato l’Italia come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, il ricorso del 30 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 2 agosto 2016) contro detta decisione, con il quale il ricorrente ha concluso, secondo il senso, all'annullamento delle decisione della SEM e alla concessione dell'asilo, l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 4 agosto 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
D-4675/2016 Pagina 3 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca; che, pertanto, la presente decisione può essere redatta in italiano, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino italiano e di avere lasciato il Paese a seguito di alcuni furti subiti tra il 2009 ed il 2010 – periodo in cui dormiva per le strade di Roma –, per la duplice sottrazione dei suoi documenti d’identità, nonché per un’aggressione con conseguente ricovero ospedaliero (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D11); che inoltre, nel 2011 di rientro dalla Spagna sarebbe stato fermato dalle autorità italiane a Ventimiglia e arrestato per una notte a causa di un mandato di cattura – rivelatosi in seguito un errore dovuto all’abuso dei suoi documenti rubati – emesso a suo nome (cfr. verbale 2, D12 segg.); che nel marzo del 2015 si sarebbe trasferito a Salerno (cfr. verbale 2, D15); che in tale periodo egli avrebbe usufruito delle mense della Caritas, presso le quali, alcune persone avrebbero messo delle sostanze nel suo cibo e nelle sue bevande (cfr. verbale 2, D16); che a seguito di tali fatti, egli si sarebbe, nel giugno 2016, trasferito a Caserta; che non avendo qui a disposizione le strutture necessarie per fare la doccia, egli si sarebbe recato ogni sabato a Capua presso un centro gestito dalla Chiesa, ove potesse lavarsi nonché cenare (cfr. verbale 2, D17); che due settimane prima del suo espatrio verso la Svizzera, egli, in quanto ateo, si sarebbe rifiutato di alzarsi per la preghiera prima del rancio, venendo così in un primo momento allontanato dal refettorio, per poi successivamente essere comunque ammesso al pasto (cfr. verbale 2, D17); che il richiedente avrebbe esposto denuncia per
D-4675/2016 Pagina 4 tutto quanto avvenutogli in Italia, potendo tuttavia solamente registrare le denunce in merito ai furti e alle aggressioni subite (cfr. verbale 2, D26); che i carabinieri si sarebbero rifiutati di accogliere le denunce riguardanti le discriminazioni subite a Capua, in quanto non oggetto di possibilità di notifica (cfr. verbale 2, D17); che infine, alcune denunce da lui effettuate, e dovutamente registrate dalle forze dell’ordine, non risulterebbero più nei registri (cfr. verbale 2, D23), che nella querelata decisione la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato irrilevanti in materia d’asilo; che il Consiglio federale ha designato, ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, l’Italia uno Stato in cui non vi è pericolo di persecuzione, un cosiddetto “Safe Country”; che pertanto la SEM respingerebbe le domande d’asilo inoltrate da cittadini italiani, a meno che nel corso delle audizioni non emergerebbero elementi atti a smentire l’assenza di persecuzioni secondo l’art. 3 LAsi; che nel caso in disamina, i fatti esposti denoterebbero un’assenza di indizi idonei a capovolgere la presunzione confutabile dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che al ricorrente sarebbe stato spiegato dalle autorità del suo Paese, che i presunti atti discriminatori non rappresenterebbero avvenimenti per cui sarebbe possibile esporre denuncia; che per quanto concerne i furti e le aggressioni subite, le autorità italiane avrebbero registrato le sue querele; che inoltre, l’assenza di alcune denunce potrebbe essere riconducibile, come da lui stesso dichiarato, all’archiviazione o alla chiusura dei casi; che pertanto non ci sarebbe volontà della giustizia italiana di arrecargli arbitrariamente dei danni; che conseguentemente, quanto sopra esposto dimostrerebbe piuttosto che le autorità del suo Paese prenderebbero seriamente le sue contestazioni; che quanto argomentato troverebbe conferma nei mezzi informatici depositati in corso di procedura, che la SEM ha dunque ritenuto le dichiarazioni dell'interessato irrilevanti in materia d’asilo; respinto la domanda d’asilo; pronunciato l’allontanamento nonché l’esecuzione del medesimo, sicché ammissibile, esigibile e possibile, che nel ricorso egli ha rilevato che l’autorità inferiore avrebbe commesso un errore procedurale; che egli avrebbe esplicitamente segnalato nel foglio dei dati personali, completato in occasione della deposizione della domanda d’asilo, di preferire un’audizione in tedesco; che inoltre, egli avrebbe affermato in entrambe le audizioni di prediligere la lingua tedesca; che se ciò fosse stato rispettato, egli avrebbe potuto fornire una dichiarazione giurata; che tuttavia non conoscendo il termine italiano non avrebbe potuto usufruire di tale opportunità; che oltracciò la decisione
D-4675/2016 Pagina 5 lederebbe i diritti umani, sicché per l’esito della procedura sarebbero state considerate determinanti le sue origini; che conseguentemente tale condizione violerebbe il diritto di uguaglianza; che pertanto, in quanto persona bisognosa di protezione, avrebbe diritto all’asilo senza essere discriminato per la sua provenienza, che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che, stando alle sue dichiarazioni, il richiedente è cittadino italiano; che il Consiglio federale ha inserito l’Italia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che innanzitutto, circa la lingua dell’audizione, il richiedente ha indicato nel foglio dei dati personali, completato in occasione della deposizione della domanda d’asilo, l’italiano come ulteriore lingua d’intervista (cfr. atto A1/1); che nell’audizione sulle generalità ha dichiarato di capire “molto bene” il suo interlocutore (cfr. verbale 1, pag. 2); che al termine dell’audizione ha riconfermato tale affermazione (cfr. verbale 1, pag. 9); che nel corso dell’audizione federale, ha sì esposto di preferire la lingua tedesca, tuttavia ha anche dichiarato di essersi potuto esprimere come avrebbe voluto (cfr. verbale 2, D38); che inoltre, se avesse seriamente avuto l’intenzione di effettuare una dichiarazione giurata, avrebbe potuto tranquillamente usare il
D-4675/2016 Pagina 6 termine tedesco, come fatto in altre occasioni (cfr. a titolo d’esempio l’utilizzo di “auflauern”; verbale 2, D11); che non di meno, considerando le consistenti ed esplicative affermazioni effettuate durante le audizione, non sembrerebbe che il ricorrente abbia avuto particolari difficoltà ad esprimersi; che pertanto, la censura ricorsuale, infondata, va respinta, che inoltre, questo Tribunale osserva che non sussistono motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che l’Italia, come rettamente considerato dall’autorità di prime cure nella decisione impugnata, alla quale onde evitare inutili ripetizioni si rimanda, può essere considerato uno Stato sicuro; che tale supposizione non esclude un cittadino italiano dalla possibilità di ottenere l’asilo; che tuttavia, l’interessato deve esporre elementi in grado di smentire la presunta assenza di persecuzioni secondo l’art. 3 LAsi; che nella fattispecie le sue allegazioni sono manifestamente irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi e conseguentemente insufficienti a confutare tale presunzione; che i problemi allegati sono riconducibili a rapporti di natura privata; che, stando alle dichiarazioni addotte, esso si è rivolto alle autorità del suo Paese per denunciare i soprusi ed i furti subiti; che in merito a ciò, le autorità hanno registrato le sue denunce (cfr. verbale 2, D26); che questi elementi permettono di ritenere che le autorità italiane hanno la volontà di aiutare il ricorrente; che, in tale contesto, non ci sono motivi per ritenere che l’interessato, in caso di bisogno, non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un appropriato sostegno contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una diversa valutazione, che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richiedente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la Segreteria di Stato pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuta astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
D-4675/2016 Pagina 7 (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti d'essere esposti, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi, che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l’Italia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è
D-4675/2016 Pagina 8 attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli ha una formazione scolastica di base ottenuta in Germania (cfr. verbale 1, pag. 4); che egli padroneggia perfettamente il tedesco nonché molto bene la lingua italiana (cfr. verbale 1, pag. 4); che nella sua carriera professionale ha svolto diverse attività, quale operaio, numismatico, gestore di negozi di compravendita, immobiliarista, consulente finanziario, reporter o pubblicista nonché giornalista (cfr. verbale 1, pag. 4); che inoltre, può rivolgersi, come già fatto in passato, ai preposti uffici governativi del suo Paese d’origine per richieder eventuali sussidi (cfr. verbale 2, D34), che inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3, 2009/2 consid. 9.3.2); che come sottolineato dalla SEM, i malesseri di cui il ricorrente ha sofferto in passato – quali anemia, livelli elevati di ferritina e disturbi addominali – possono essere, come già fatto con successo in passato, trattati dalle numerose infrastrutture pubbliche del suo Paese (cfr. verbale 2, D17 segg.), che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e le querelate decisioni dell'autorità inferiore confermate, che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell’asilo vanno respinte, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
D-4675/2016 Pagina 9 (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4675/2016 Pagina 10 per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: