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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2020 D-4654/2020

November 27, 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,514 words·~13 min·4

Summary

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 20 agosto 2020

Full text

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Corte IV D-4654/2020

Sentenza d e l 2 7 novembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nata il (…), Siria, patrocinata dalla MLaw Cinzia Chirayil, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 20 agosto 2020 / N (…).

D-4654/2020 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera 13 luglio 2020, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 17 luglio 2020 (atto SEM 11/12), al colloquio Dublino del 24 luglio 2020 (atto SEM 14/2) ed all’audizione sui fatti del 14 agosto 2020 (atto SEM 23/13), il progetto di decisione del 18 agosto 2020 (atto SEM 26/6) ed il contestuale parere della rappresentante legale del 19 agosto 2020 (atto SEM 28/9), la decisione della SEM del 20 agosto 2020 (notificata il giorno medesimo; atto 30/1) e per il cui tramite detta autorità ha respinto la domanda d’asilo dell’interessata pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterla provvisoriamente per causa d’inesigibilità, il ricorso del 21 settembre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 22 settembre 2020) con contestuale istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 24 settembre 2020 che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo l’insorgente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tempestivo deposito della somma richiesta, i fatti del caso di specie che se necessario verranno ripresi nei considerandi,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,

D-4654/2020 Pagina 3 che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la richiedente, cittadina siriana originaria di Qamishli, ha affermato di aver conosciuto colui che sarebbe divenuto suo marito su di un noto social network; che questi la avrebbe dipoi chiesta in sposa a suo padre, cosa che avrebbe permesso, nel 2017, il matrimonio ed il successivo trasferimento della coppia a (…) (Iraq), luogo d’origine del coniuge; che una volta stabilitasi nel paese limitrofo, la richiedente si sarebbe resa conto delle reali intenzioni del marito, il quale intendeva sfruttarla economicamente e non avrebbe esitato ad umiliarla imponendole di giacere con dei suoi amici, il tutto con la complicità della suocera; che non sarebbero mancati gli episodi di violenza; che l’interessata avrebbe quindi chiesto al congiunto di poter divorziare, ma questi avrebbe subordinato la sua condiscendenza al benestare di suo padre; che non avendo la richiedente esposto la gravità della situazione al genitore, e meglio

D-4654/2020 Pagina 4 essendosi limitata – per vergogna e timore che la sua confessione potesse ingenerare un delitto d’onore a danno del coniuge persecutore – ad informalo del fatto che non andava più d’accordo con il marito, questi non avrebbe però dato il suo assenso, asserendo che i motivi erano insufficienti per una separazione; che la ricorrente avrebbe quindi deciso di darsi alla fuga riparando nel Kurdistan iracheno sotto falso nome, ove avrebbe conosciuto e sposato religiosamente un altro uomo; che proprio quest’ultimo, a circa due anni di distanza dall’abbandono del domicilio coniugale, la avrebbe informata che tre uomini si sarebbero recati presso il suo luogo di lavoro, chiedendo di lei utilizzando il suo nome reale; che grazie ad un contatto telefonico con la sorella, l’insorgente avrebbe appreso che i suoi famigliari si sarebbero messi sulle sue tracce unitamente al marito con lo scopo di consegnarla al genitore che la avrebbe voluta uccidere per via del disonore causato alla famiglia (cfr. atto 23/13, pag. 3 e seg.), che essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e non avendo ella censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto integralmente irrilevanti ai fini dell’asilo i fatti esposti dall’insorgente, in particolare in

D-4654/2020 Pagina 5 quanto quest’ultima non potrebbe avvalersi del timore che il padre la voglia uccidere, che con il ricorso, l’interessata, si oppone a tale valutazione; che l’autorità inferiore avrebbe misconosciuto l’esistenza di una persecuzione legata al genere; che la ricorrente non avrebbe avuto modo di ottenere il divorzio dal primo marito; che la SEM avrebbe presupposto un comportamento che non poteva essere ragionevolmente esatto da quest’ultima, omettendo nel contempo un esame accurato circa l’esistenza di un’alternativa di protezione efficace; che la patrocinatrice dell’insorgente illustra poi le diverse modalità per ottenere un divorzio secondo la legislazione siriana, precisando che nessuna delle opzioni sarebbe stata praticabile visto il rifiuto del marito e del padre nonché in considerazione dell’impossibilità a provare i maltrattamenti; che la Segreteria di Stato avrebbe altresì apprezzato in modo errato i fatti rilevanti in relazione al crimine d’onore; che la sicurezza trovata nel Kurdistan iracheno non sarebbe durata a lungo visto che le informazioni fornite dalla sorella indicherebbero senza ombra di dubbio che ella sarebbe stata localizzata dai suoi famigliari; che la legislazione siriana prevedrebbe sanzioni lievi o addirittura legittimerebbe i crimini d’onore commessi nei confronti di donne che tentano di sottrarsi al matrimonio forzato; che la pratica sarebbe d’altro canto aumentata a seguito del conflitto civile in essere; che con la fuga a Erbil la ricorrente avrebbe peggiorato la sua posizione; che nemmeno si potrebbero escludere atti pregiudizievoli nei confronti del marito qualora la sua famiglia venisse a conoscenza degli abusi a cui era sottoposta durante il matrimonio, che in maniera del tutto generale, va osservato che la concessione dell’asilo non è intesa a compensare le ingiustizie del passato, ma bensì a fornire protezione dalle future persecuzioni (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-1030/2020 del 7 agosto 2020 consid. 7.1); che inoltre, perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D- 6090/2019 del 5 maggio 2020 consid. 5.4), che dipoi, v’è da rammentare che le condizioni per ammettere la qualità di rifugiato sono da esaminare con il solo riferimento al Paese d’origine del richiedente asilo (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), di modo che, avvenimenti che hanno avuto luogo in paesi terzi, quale l’Iraq nel caso in esame, quand’anche di indubbia ed intollerabile gravità, non

D-4654/2020 Pagina 6 risultano pertinenti (cfr. sentenza del Tribunale D-2054/2018 del 4 luglio 2018), che alla luce di ciò e senza voler in alcun modo sminuire le pretese sofferenze allegate all’insorgente, solo è da determinare se in concreto possa o meno essere riconosciuto un fondato timore di esposizione a futuri pregiudizi rilevanti per l’asilo nel caso di un ipotetico rientro in Siria, e meglio, in quella che ad oggi è de facto l’amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est (Rojava), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che in concreto ed alla luce degli atti all’inserto, i timori di cui la ricorrente si avvale non si fondano però su di indizi concreti e sufficienti quanto al fatto che i famigliari siano in procinto di sottoporla ad atti pregiudizievoli, che in primis, lo stesso fatto che la ricorrente risulti tutt’ora in contatto con la sorella nonostante abbia appreso da quest’ultima delle intenzioni del padre non milita in favore dell’esistenza di un tale timore (cfr. atto 23/13, D26, D29, D44), che va dipoi rammentato come nel caso in esame gli atti pregiudizievoli di cui l’insorgente si è avvalsa non siano le conseguenze di un’unione

D-4654/2020 Pagina 7 impostale dai genitori, bensì il frutto di una sua scelta pienamente libera, e rispetto alla quale il padre era per di più inizialmente contrario (cfr. atto 23/13, D51), che così, la posizione della SEM secondo la quale, a fronte di un quadro completo sulla vicenda, il padre finirebbe per comprendere il suo comportamento senza condannarla a tal punto da volerle causare pregiudizi di un’intensità tale da risultare rilevanti per l’asilo, è condivisibile, che ciò è del resto indirettamente confermato dalle stesse allegazioni dell’insorgente, la quale ha dichiarato che se avesse rivelato i dettagli dell’accaduto, sarebbe stato proprio l’ex marito e non lei a rischiare di essere sottoposto a rappresaglie (cfr. cfr. atto 23/13, D49), che in questo contesto, le argomentazioni della SEM circa il fatto che la famiglia della richiedente l’asilo, che le ha tra le altre cose permesso di sposare un uomo conosciuto su internet e di trasferirsi all’estero, non sia così conservatrice come ella sembri voler far credere, non sono del tutto inappropriate, che la sorella medesima, non certo estranea a detto ambiente famigliare, le ha invero e per sua stessa ammissione consigliato di affrontare l’argomento con il padre, cosa che contribuisce a confermare la tesi quanto all’esistenza di un probabile terreno d’intesa (cfr. atto 23/13, D44), che su questi presupposti, il solo pudore a rendere conto dell’accaduto, per quanto sentimento comprensibile vista la traumaticità degli eventi ed il contesto socioculturale di appartenenza, non può precludere ogni tentativo di riconciliazione con la famiglia e altrimenti giustificare la concessione della protezione internazionale, avente carattere sussidiario, atteso in particolare che un eventuale riavvicinamento escluderebbe con ogni probabilità l’avvento di una persecuzione, che in una tale eventualità, la famiglia potrà così fungere da riparo nei confronti di eventuali azioni dell’ex marito, che nemmeno risiede nella Rojava e non ha d’altro canto ad oggi causato alcun pregiudizio in tale Paese all’insorgente, subordinando sempre la propria condotta al benestare del padre della richiedente asilo, che la ricorrente non può così avvalersi di un fondato timore di essere esposta a pregiudizi rilevanti per l’asilo nell’eventualità astratta di un rientro in patria,

D-4654/2020 Pagina 8 che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 3 ottobre 2020, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4654/2020 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 3 ottobre 2020. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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