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Bundesverwaltungsgericht 31.10.2018 D-4385/2017

October 31, 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,411 words·~12 min·6

Summary

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 luglio 2017

Full text

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Corte IV D-4385/2017

Sentenza d e l 3 1 ottobre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), François Badoud, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato dall’avv. Peter Frei, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 luglio 2017 / N (…).

D-4385/2017 Pagina 2 Fatti:

A. A._______, cittadino turco di etnia curda con ultimo domicilio a X._______, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 22 maggio 2017 (cfr. atto A5, pag. 2 e seg.). Sentito sui motivi alla base della stessa, il richiedente asilo ha dichiarato di aver lasciato la Turchia a causa della pressione esercitata nei confronti delle persone di etnia curda. Egli ha in particolare asserito di non essere mai riuscito a far passare le sue idee, percependo il peso della repressione in ogni ambito. Più concretamente, quanto alla sua situazione personale, l’interessato ha fatto menzione di alcuni fermi che si sarebbero sempre risolti con il suo rilascio senza accuse formali e la cui ultima espressione risalirebbe al luglio del 2016. Oltracciò, egli ha riferito di aver subito offese ed insulti per mano della polizia nonché di essere stato oggetto di alcune ricerche ad opera di sconosciuti presso il suo domicilio. Inoltre, durante un momento di svago, l’interessato avrebbe subito delle vie di fatto dopo aver dichiarato pubblicamente di aver votato per l’HDP. Simpatizzante del PKK, il richiedente asilo ha anche asserito di essere stato oggetto, già in tenera età, di repressioni, a causa del fratello B._______, già residente in Svizzera (cfr. atto A8, pag. 2 e seg.). B. Con decisione del 20 luglio 2017 (notificata il giorno stesso, cfr. atto A12) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 7 agosto 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 8 agosto 2017) il richiedente asilo è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF) chiedendone l’annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In via subordinata egli ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, l’interessato ha presentato un’istanza volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con protestate spese e ripetibili.

D-4385/2017 Pagina 3 D. Il TAF, con decisione incidentale del 9 ottobre 2017, ha accolto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentate dal ricorrente, esentandolo dal versamento dell’anticipo spese e nominando l’avv. Peter Frei quale suo patrocinatore d’ufficio. E. Il 23 ottobre 2017, l’autorità di prima istanza ha presentato la propria risposta al gravame. F. Con scritto del 22 novembre 2017, il ricorrente si è espresso in replica. G. Il 12 gennaio 2018, l’autorità intimata ha fatto pervenire al TAF delle ulteriori considerazioni. H. A seguito della presa di posizione dell’insorgente del 13 febbraio 2018, il TAF ha concluso lo scambio di allegati. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto:

1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. L’UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

D-4385/2017 Pagina 4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso 2. Con ricorso al TAF possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1. Nella querelata decisione l’autorità intimata ha ritenuto irrilevanti i motivi d’asilo di cui il ricorrente si è avvalso. A mente dell’autorità di prima istanza, i fermi e gli insulti ad opera delle forze dell’ordine non avrebbero alcun legame causale con l’espatrio, essendosi l’ultimo episodio prodotto ad oltre un anno di distanza dall’abbandono del paese. Inoltre, sarebbe generalmente noto che le persone di etnia curda possano essere esposte ad ingiustizie e molestie in Turchia, senza tuttavia che ciò renda la permanenza nel paese d’origine impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull’asilo. In questo stesso senso, l’episodio secondo cui alcuni sconosciuti avrebbero cercato l’insorgente al domicilio nel 2016 non lascerebbe presupporre che questi fosse finito nel visore delle autorità. Dal canto loro, i pregiudizi addotti a riguardo delle discussioni con gli insegnanti ed i colleghi di lavoro, così come le difficoltà a relazionarsi con le persone non raggiungerebbero un’intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia. 3.2. Nel proprio ricorso, l’insorgente, dopo aver precisato i fatti esposti in corso di procedura, contesta innanzitutto il fatto che l’autorità di prima istanza, nonostante i precisi riferimenti del ricorrente al riguardo, non abbia fatto alcuna menzione degli atti relativi alla procedura d’asilo del fratello, B._______. A suo dire, la SEM avrebbe infatti dovuto chiarire se il ricorrente potesse o meno essere esposto ad una persecuzione riflessa in caso di ritorno in patria. La decisione della Segreteria di stato sarebbe pertanto basata su di uno stato degli atti insufficiente. 3.3. In sede di risposta, l’autorità intimata ha comunicato che, pur avendo effettivamente identificato il fratello del ricorrente, negli archivi non esisterebbe alcun dossier attestante il deposito di una domanda d’asilo ad opera

D-4385/2017 Pagina 5 di B._______. Su tali presupposti, anche il riferimento del ricorrente ad una presunta persecuzione riflessa, ad ogni modo irrilevante visto il lungo tempo trascorso, risulterebbe infondato. 3.4. Nella propria replica, l’insorgente ha ribadito con fermezza la circostanza secondo la quale il fratello avrebbe depositato una domanda d’asilo in Svizzera. Egli ha quindi fornito ulteriori dettegli in merito allo svolgimento di tale procedura nonché a riguardo dei motivi d’asilo allegati ed al suo esito (con particolare riferimento al ritiro della stessa a seguito del matrimonio di B._______ con una cittadina svizzera). Il ricorrente ha parimenti fatto menzione di ulteriori problematiche incontrate dal fratello con le autorità turche in occasione di un suo ulteriore rientro in patria. 3.5. In sede di duplica, la SEM ha fatto presente che, a seguito di una più approfondita analisi nella banca dati, l’incarto litigioso sarebbe infine emerso. Nella medesima occasione, l’autorità di prima istanza ha tuttavia sottolineato che l’allora Ufficio federale dei rifugiati avrebbe statuito, già nel 2003, a proposito della questione, giungendo a concludere che le allegazioni di B._______ sarebbero state inverosimili. Quest’ultimo sarebbe quindi insorto dinanzi alla Commissione di ricorso in materia d’asilo (CRA), salvo poi ritirare il gravame a seguito del matrimonio con una cittadina elvetica. Ne conseguirebbe pertanto che il suo interesse nei confronti della domanda d’asilo non sarebbe stato degno di nota. 3.6. Con ulteriori osservazioni, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie valutazioni, avversando nel contempo la tesi circa l’infondatezza del rimedio di diritto depositato da B._______. Questi avrebbe infatti rinunciato alla procedura ricorsuale a seguito dell’ottenimento di uno statuto di soggiorno sicuro senza dover attendere il delinearsi della procedura ricorsuale. 4. Il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 29 PA, impone all’autorità giudicante di prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa nell’ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b ; DTF 105 Ia 193 consid. 2b/cc). Altro aspetto primordiale del diritto di essere sentito è il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni; trattasi di un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti (cfr. DTF 126 I 97, 102). Dal canto suo, il TAF è tenuto ad effettuare d’ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem

D-4385/2017 Pagina 6 Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Nelle procedure di natura amministrativa si applica infatti il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridicamente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191, sentenza del TAF D- 1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 5. Ora, come giustamente segnalato nel gravame, il riferimento del ricorrente alle vicissitudini subite in patria a causa del fratello B._______, già da tempo residente in Svizzera, non paiono essere state prese in considerazione dall’autorità di prima istanza. Visto il tenore della decisione impugnata e dei successivi allegati trasmessi al TAF, non risulta che la SEM abbia esaminato l’incarto relativo a quest’ultimo. Infatti, l’autorità intimata ha in un primo momento sostenuto che gli atti in questione sarebbero stati inesistenti, ravvedendosi poi solo in sede di duplica a seguito di una più approfondita analisi nella propria banca dati. Sennonché, proprio in tale ambito, la SEM ha liquidato la questione ritenendola ininfluente sulla sola base del fatto che la domanda d’asilo di B._______ fosse, a suo tempo, stata respinta. Così facendo, la SEM ha però disatteso non solo il suo obbligo di accertare in modo completo i fatti ma ha parimenti violato il diritto di essere sentito dell’insorgente. L’autorità di prima istanza non ha infatti tenuto in debita considerazione un motivo d’asilo addotto dall’interessato, accertando dunque in modo incompleto i fatti ed omettendo nel contempo ogni riferimento alla questione nella decisione impugnata.

D-4385/2017 Pagina 7 6. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 15 giugno 2015 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l’istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Su tali presupposti non vi è necessità di passare in rivista le restanti censure ricorsuali. 7. Il diritto di essere sentito a riguardo dell’incarto di B._______ postulato dal ricorrente sarà garantito dalla SEM nei termini usuali e secondo discrezione dell’autorità di prima istanza dopo la ritrasmissione degli atti. La rispettiva richiesta può conseguentemente rimanere inevasa. 8. 8.1. Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il TAF aveva comunque accolto la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 9 ottobre 2017. 8.2. Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al TAF, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il TAF fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il TAF fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, la nota d’onorario prodotta dal patrocinatore in annesso allo scritto del 22 novembre 2017 appare corretta, sia in termini di tempo di lavoro che per quanto concerne le spese. La tariffa oraria rientra inoltre nei limiti di cui all’art. 10 cpv. 2 TS-TAF. Anche le ulteriori prestazioni relative all’ulteriore presa di posizione del 13 febbraio 2018 paiono giustificate. Su tali presupposti la l’indennità per spese ripetibili è fissata in CHF 2834.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi). Di conseguenza, il diritto dell’avvocato d’ufficio al pagamento dell’onorario è divenuto privo d’oggetto.

D-4385/2017 Pagina 8 9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4385/2017 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 20 luglio 2017 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 2834.– a titolo di indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

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