Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D4214/2011 Sen tenza d e l 2 3 g enna i o 2012 Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio), Martin Zoller, Fulvio Haefeli, cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 luglio 2011 / N […] .
D4214/2011 Pagina 2 Fatti: A. L'interessato di etnia tamil, originario di B._______ (Sri Lanka), con ultimo domicilio a far tempo dal 1987 a C._______ sulla penisola di Jaffna (Sri Lanka), è espatriato il (…) 1994 ed ha presentato una prima domanda di asilo in Svizzera il (…) 1994, facendo valere di aver lasciato il suo Paese di origine, a causa della guerra e delle pressioni di cui sarebbe stato oggetto da parte delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), affinché ne diventasse membro e prestasse loro i suoi servizi di (…). Inoltre, dopo aver lasciato il suo villaggio ed essersi trasferito a D._______ (Sri Lanka), egli sarebbe stato arrestato dalle autorità di detta città, le quali l'avrebbero trattenuto per un mese, poiché lo sospettavano di avere presunti legami con le LTTE. B. Con decisione del 25 novembre 1994, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Con sentenza del 27 gennaio 1995, l'allora Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA), ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione dell'UFR. D. In data 10 luglio 1995, la CRA ha giudicato inammissibile la domanda di revisione del 30 maggio 1995 presentata dall'interessato contro la predetta sentenza. E. A partire dal 1° aprile 1997, l'interessato si è reso irreperibile. F. In data 11 ottobre 2010, l'interessato ha presentato una seconda domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale di audizione del 13 ottobre 2010 [di seguito:
D4214/2011 Pagina 3 verbale 1] e del 21 giugno 2011 [di seguito: verbale 2], di aver lasciato la Svizzera nel 1997 e di essersi recato in E._______, ad F._______, dove avrebbe altresì depositato una domanda di asilo, nonché avrebbe vissuto fino al suo ritorno in Svizzera, salvo per un periodo di un anno tra il 2005/2006 in cui avrebbe soggiornato in G._______. Egli adduce di non poter tornare in Sri Lanka, in quanto – oltre ai problemi avuti con i militari cingalesi e anche con le LTTE in detto Paese prima del suo espatrio – egli avrebbe lavorato per le LTTE nei H._______, vendendo dei CD e dei libri di questo movimento. Egli temerebbe d'altronde i membri delle LTTE di cui avrebbe fatto il nome, i quali vivrebbero nelle sue vicinanze e si sarebbero alleati con il governo. Inoltre, egli sarebbe venuto a conoscenza da sua moglie che ella avrebbe avuto dei problemi in patria, poiché i militari le avrebbero chiesto dove fosse suo marito. Infine, egli soffrirebbe di diabete, avrebbe subito un intervento chirurgico all'addome in Svizzera e dovrebbe essere operato di nuovo sotto la spalla. G. Con decisione del 25 luglio 2011, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. H. Il 27 luglio 2011, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. I. Il Tribunale, tramite decisioni incidentali del 29 luglio 2011, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al medesimo il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al gravame.
D4214/2011 Pagina 4 J. Il 10 agosto 2011, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, proponendo la reiezione del gravame, il quale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione. Ha, di conseguenza, rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente. Tali osservazioni sono state trasmesse dal Tribunale al ricorrente per informazione. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua. Pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
D4214/2011 Pagina 5 decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima procedura di asilo, avviata il (…) 1994, si sarebbe definitivamente conclusa con la sentenza della CRA del 27 gennaio 1995 e che i fatti addotti dal richiedente, verificatisi dopo la conclusione della precedente procedura, non sarebbero propri a motivare la sua qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, ritenuto che egli non sarebbe più ritornato nel suo Paese di origine, come pure che le sue allegazioni rese nel corso del presente procedimento di asilo sarebbero totalmente inverosimili. In particolare, egli avrebbe dichiarato nell'audizione sui fatti di non poter tornare in patria, poiché avrebbe lavorato per le LTTE nei H._______, vendendo libri o CD, ciò che non avrebbe più menzionato nella seconda audizione. Inoltre, come motivazione a sostegno del suo espatrio nel 1994, a differenza di quanto indicato in precedenza, egli avrebbe affermato di avere collaborato con l'esercito indiano e con i militari cingalesi, fornendo loro i nomi di membri delle LTTE e di essere stato costretto a prestare la sua firma presso la polizia a D._______. Del resto, la spiegazione fornita del richiedente, secondo la quale avrebbe avuto paura di presentare tale motivo, non potrebbe essere considerata verosimile, così come non sarebbe credibile la notizia circa i problemi di sua moglie con le autorità e le LTTE, a causa della sua assenza. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile. Peraltro, non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Inoltre, l'allontanamento del richiedente sarebbe ragionevolmente esigibile verso il suo Paese di origine, in particolare a C._______ nella penisola di Jaffna, in considerazione della stabilizzazione della situazione securitaria generale del Paese, nonché avuto riguardo alla persona del richiedente, il quale godrebbe in Patria della presenza della moglie e dei loro figli, avrebbe un'esperienza professionale come (…) ed il suo stato di salute non rappresenterebbe un ostacolo al suo rientro in Sri Lanka, visto che l'(…) sarebbe stata curata con successo e il (…) sarebbe controllato da una sola dieta alimentare.
D4214/2011 Pagina 6 5.2. Nel gravame, l'insorgente contesta la decisone dell'UFM, sostenendo che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo per approfondire maggiormente la questione legata al suo allontanamento verso lo Sri Lanka, ritenuta la lunga assenza dal suo Paese di origine, dove non vi sarebbe più ritornato e gli anni trascorsi dalla presentazione della sua domanda di asilo in Svizzera nel 1994. Inoltre, in considerazione della situazione attuale dal profilo della sicurezza in Sri Lanka, il ricorrente chiede che l'esecuzione del suo allontanamento non sia considerata ragione esigibile e che gli venga concessa l'ammissione provvisoria. 6. 6.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6.2. Nella fattispecie, la prima procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 25 novembre 1994, a seguito della reiezione del ricorso presentato contro la stessa con sentenza della CRA del 27 gennaio 1995, nonché della sentenza di inammissibilità della CRA del 30 maggio 1995 relativa alla domanda di revisione inoltrata dal ricorrente contro la precedente sentenza. Peraltro, L'insorgente ha espressamente riconosciuto di non essere rientrato in Sri Lanka dopo la conclusione infruttuosa della sua prima domanda di asilo, ovvero tra la crescita in giudicato della decisione del 25 novembre 1994 e l'inoltro della seconda domanda di asilo in Svizzera. Infatti, una volta resosi irreperibile in Svizzera a far tempo dal 1° aprile 1997, egli si sarebbe recato in E._______ ed in G._______, dove avrebbe vissuto tutti questi anni, prima di giungere nuovamente in Svizzera nell'ottobre 2010 (cfr. verbale 1 pagg. 2, 56 e verbale 2 D18 D26 e D33). Inoltre, riguardo ai motivi di asilo a sostegno della sua seconda domanda di asilo, il ricorrente si è palesemente contraddetto, come rilevato dall'UFM, fornendo due versioni distinte riguardo a pretesi nuovi elementi che si sarebbero aggiunti alla sua vicenda. Inizialmente, ha asserito di temere di rientrare in patria a causa del lavoro svolto nei H._______ a
D4214/2011 Pagina 7 favore delle LTTE, per cui vendeva CD e libri (cfr. verbale 1 pag. 5). In seguito, per contro, non ha più menzionato tale motivo, bensì ha addotto di essere stato informato da sua moglie che ella avrebbe avuto dei problemi a causa sua (cfr. verbale 2 D31), nonché di temere i membri delle LTTE di cui egli avrebbe fatto i nomi prima del suo espatrio. A tal proposito, d'altronde, il ricorrente ha fornito una motivazione totalmente incongruente rispetto a quella resa durante la prima procedura di asilo, senza alcuna giustificazione plausibile, facendo valere di essere fuggito dal suo Paese di origine, in considerazione dei problemi che avrebbe avuto con i militari indiani e cingalesi (cfr. verbale 2 D48–D50). In tali circostanze, vi è ragione di concludere alla palese inverosimiglianza dei pretesi nuovi elementi che si sarebbero aggiunti alla sua vicenda, così come addotti dal ricorrente. Infine, il medesimo non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Infatti, nel gravame, l'insorgente non ha contestato l'analisi effettuata dall'UFM circa la verosimiglianza dei suoi motivi di asilo, come pure l'esistenza di fatti propri, intervenuti nel frattempo, atti motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. In particolare, egli si è limitato unicamente a far valere che, in considerazione degli anni trascorsi dal suo espatrio e dalla sua prima procedura di asilo, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo (cfr. ricorso pag. 2). Di conseguenza, alla luce di quanto evocato, vi è ragione di concludere all'assenza di indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e relativi riferimenti). 6.3. In considerazione di quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1; RS 142.311]). 8.
D4214/2011 Pagina 8 8.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. 8.2. 8.2.1. Non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sri Lanka, in particolare (…) a C._______ sulla penisola di Jaffna, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.; RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura; RS 0.105). 8.2.2. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 8.3. 8.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag. 111, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1999 n. 28 consid. 5b pag. 170, nonché GICRA 1998 n. 22 consid. 7a pag. 191). In Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza in detto Paese, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il nord dello Sri Lanka – ad eccezione
D4214/2011 Pagina 9 della regione di Vanni – nonché verso l'est del Paese (cfr. DTAF E6220/2006 del 27 ottobre 2011 consid. 11 a 13). Peraltro, per quanto attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata, a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009 e la diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione degli ospedali. L'Alto Comissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa et Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (cfr. DTAF E6220/2006 consid. 13.2.1). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 – per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF E 6220/2006 consid. 13.2.1.1) – e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Difatti, per questa categoria di persone, è necessario analizzare la situazione individualmente, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli , segnatamente concrete possibilità di alloggio e garanzie di sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare. Se tali condizioni non sono realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. DTAF E6220/2006 consid. 13.2.1.2). 8.3.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato di essere originario del nord dello Sri Lanka, nonché di aver avuto ultimo domicilio a C._______, sulla penisola di Jaffna a far tempo dal 1987. Egli ha lavorato in detto Paese come (…). Inoltre, egli dispone di un'importante rete sociale, in quanto, dopo il suo espatrio, sua moglie e i suoi tre figli hanno continuato a risiedere a C._______ (cfr. verbale 1 pagg. 13 e verbale 2 D28D31). Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in patria, segnatamente a C._______, dove – sebbene egli sia espatriato prima della fine della guerra – potrà ritrovare le stesse condizioni di vita e di alloggio al momento della sua partenza. Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel
D4214/2011 Pagina 10 gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Infatti, i problemi di salute invocati dal ricorrente in corso di procedura sono da considerarsi risolti o ad ogni modo non suscettibili di ostacolare il suo rinvio, tanto più del resto che non li ha più fatti valere in sede di ricorso. Segnatamente, secondo i certificati medici agli atti (cfr. atto B27/3 e B26/4), risulta che, da un lato, l'(…) è stata asportata con un intervento chirurgico ben riuscito e senza alcuna conseguenza e, dall'altro lato, il (…) è curato con una semplice dieta alimentare (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D33 e segg.). 8.3.3. Pertanto, alla luce di tutte le circostanze, vi è ragione di concludere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr). 8.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, oltre alla carta di identità già prodotta in corso di procedura (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.5. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata. 9. Visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
D4214/2011 Pagina 11 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: