Corte IV D-3923/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 giugno 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), E._______, nato il (...), F._______, nato il (...), G._______, nato il (...), Repubblica della Serbia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 giugno 2009 / N [...] e N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3923/2009 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato il (...) in Svizzera, i verbali d'audizione degli interessati del 9 febbraio e del 9 aprile 2009, nonché del 24 aprile e del 20 maggio 2009, la decisione dell'UFM del 17 giugno 2009, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il medesimo giorno (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2
D-3923/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere di etnia rom e di aver risieduto a H._______, nella regione di I._______ (Serbia), fino al loro espatrio che sarebbe avvenuto nel mese di febbraio rispettivamente aprile 2009, che C._______, ancora minorenne, figlia rispettivamente figliastra degli interessati A._______ e B._______ ha affermato di essere espatriata, su consiglio di quest'ultimi, nel febbraio 2009 e di aver depositato domanda d'asilo in Svizzera, poiché sarebbe stata picchiata e maltrattata dal suo fidanzato di origine serba - con il quale avrebbe convissuto senza il consenso della sua famiglia - che avrebbe voluto che lei abortisse il figlio che aspetterebbe da lui; che gli interessati B._______ e A._______ - con i loro quattro nipoti, figli del loro figlio J._______, sarebbero a loro volta espatriati nell'aprile 2009, depositando domanda d'asilo in Svizzera e dichiarando che - dopo la partenza della loro figlia - essi sarebbero stati minacciati di morte dal fidanzato di quest'ultima, che si sarebbe recato a casa loro ed avrebbe altresì picchiato rispettivamente ferito l'interessato, mentre che sua moglie si sarebbe nascosta in casa assieme ai loro nipoti, anch'essi presenti, i quali vivrebbero con loro, ritenuto che il loro padre si sarebbe risposato e la loro madre non potrebbe occuparsene, che a seguito di tale episodio, gli interessati assieme ai loro nipoti avrebbero lasciato la Serbia illegalmente per arrivare in Svizzera e raggiungere la figlia minorenne e incinta già sul territorio elvetico, che la famiglia degli interessati ha potuto riunirsi ed è stata revocata la curatela istituita in favore della figlia minorenne, non accompagnata, giunta precedentemente in Svizzera, che, nella decisione del 17 giugno 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti non sono verosimili siccome contraddittorie, vaghe e incredibili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, Pagina 3
D-3923/2009 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti hanno contestato che la Serbia possa essere considerata un Paese sicuro, in particolare per la minoranza etnica rom di cui loro fanno parte; che - sebbene i loro problemi in patria sarebbero causati da terzi, e meglio dal fidanzato della loro figlia - in ragione della loro etnia rom, essi non potrebbero beneficiare della protezione da parte delle autorità serbe e della Polizia; che, infatti, nonostante i riconoscimenti formali dei diritti delle minoranze, sarebbe notorio che i rom sono oggetto di discriminazioni, nonché di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali della persona da parte degli organi dello Stato e da parte di terzi; che essi hanno sottolineato che il loro racconto sarebbe dettagliato e senza contraddizioni, nonché conforme alla realtà e all'esperienza generale di vita, di modo che dovrebbe essere considerato come verosimile, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria l'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenzia giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Pagina 4
D-3923/2009 Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6 marzo 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che - oltre alle allegazioni contradditorie e vaghe rese dai ricorrenti e già sostanzialmente rilevate dall'UFM nella decisione impugnata - basti rilevare che gli insorgenti si sono contraddetti e non hanno saputo fornire dettagli precisi su punti essenziali del loro racconto; che, a titolo d'esempio, innanzitutto in merito all'asserita convivenza della ricorrente (N [...]) con il suo fidanzato rispettivamente marito, che l'avrebbe maltrattata e avrebbe minacciato la sua famiglia, ella ha dichiarato di aver convissuto con quest'uomo dal (...) fino alla fine di (...) (cfr. verbale d'audizione della ricorrente [N ...] del 9 aprile 2009 Q70 pag. 6) mentre che, in precedenza, ha affermato di aver vissuto dalla nascita fino al (...) con il padre, la nonna e il fratello (cfr. verbale d'audizione della ricorrente [N ...] del 9 febbraio 2009 pag. 2); che, in secondo luogo in merito alle presunte aggressioni, i ricorrenti non sono stati nemmeno in grado di indicare con precisione quando esse sarebbero avvenute, ragione per cui v'è motivo di credere che essi non hanno vissuto personalmente i fatti che allegano; che, infatti, l'insorgente non ha saputo fornire la data esatta dell'attacco in cui sarebbe stato ferito alla guancia, affermando che sarebbe avvenuto un Pagina 5
D-3923/2009 mese prima circa del loro espatrio (cfr. verbale d'audizione del ricorrente [N ...] del 24 aprile 2009 pag. 5 e del 20 maggio 2009 D7 pag. 3), ciò che tuttavia non combacia con l'allegazione secondo cui sarebbero partiti quattro giorni dopo quest'episodio e sarebbero arrivati in svizzera solo il (...) (cfr. verbale d'audizione del ricorrente [N ...] del 24 aprile 2009 pag. 5); che, inoltre, egli ha affermato che il malfattore, prima dell'evocato episodio, si sarebbe presentato regolarmente a casa loro (cfr. ibidem e verbale d'audizione del ricorrente [N ...] del 20 maggio 2009 D35 e 38 pag. 6), mentre che la moglie avrebbe dichiarato che vi si sarebbe recato solo due volte (cfr. verbale d'audizione della ricorrente [N ...] del 24 aprile 2009 pag. 5) per poi invece cambiare versione, con l'intento, verosimilmente, di conformarsi a quella resa dal marito (cfr. verbale d'audizione della ricorrente [N ...] del 20 maggio 2009 D51-53 pag. 7), che, in considerazione di quanto sopraesposto e ritenuti gli altri innumerevoli elementi inconsistenti, contraddittori e vaghi presenti nel racconto dei ricorrenti, che sarebbe sovrabbondante enumerare, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dagli insorgenti a sostegno della loro domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, che, d'altronde le presunte persecuzioni da parte del fidanzato della ricorrente - oltre a non essere verosimili - non emergono avere alcun legame con l'etnia rom dei ricorrenti, contrariamente a quanto essi pretenderebbero far valere per giustificare la mancata denuncia di tali presunti fatti alle autorità serbe, da cui - a loro dire - non potrebbero ottenere protezione in quanto appartenenti ad una minoranza notoriamente discriminata in Serbia (cfr. ricorso pag. 2); che, infatti, essi hanno dato tutt'altra sorte di spiegazioni - durante le audizioni sul motivo per cui non avrebbero denunciato i presunti fatti alla Polizia (cfr. verbale d'audizione della ricorrente [N ...] del 9 febbraio 2009 pag. 6; del ricorrente [N ...] del 24 aprile 2009 pag. 5 e del 20 maggio 2009 D48 pag. 7 nonché della ricorrente [N...] del 20 maggio 2009 D); che, d'altronde, gli insorgenti hanno dichiarato di non aver avuto nessun problema con le autorità serbe, nonché di aver vissuto bene in questo Paese, dove hanno una casa di proprietà, del bestiame e delle serre (cfr. verbale d'audizione del ricorrente [N ...] del 24 aprile 2009 pag. 5, del 20 maggio 2009 D11-12, D19-20 e D54 pagg. 4 e 7 nonché della ricorrente [N ...] del 24 aprile 2009 pag. 5 e del 20 maggio 2009 D19-20 e D84 pagg. 4 e 9), Pagina 6
D-3923/2009 che, pertanto, non v'è altresì motivo di considerare che i ricorrenti - in virtù della loro etnia - non possano beneficiare di un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che gli insorgenti si sono limitati - con una semplice e generica affermazione di parte - a far valere in sede di ricorso l'esistenza di discriminazioni e violazioni dei diritti fondamentali della persona nei confronti dei rom, senza alcuna precisazione o alcun mezzo di prova a sostegno di quanto addotto (cfr. ricorso pag. 2), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 7
D-3923/2009 che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che essi sono ancora giovani e, seppur con una formazione scolastica minima se non inesistente, hanno sempre vissuto in Serbia dove hanno una casa di proprietà, delle serre e del bestiame, che permettono al marito di esercitare la sua attività di contadino (cfr. verbali d'audizione dei ricorrenti [N ...] del 24 aprile 2009 pagg.1-2 e del ricorrente [N ...] del 20 maggio 2009 D12 pag. 4); che gli insorgenti con questa attività hanno vissuto bene, senza che emergesse alcun problema di sorta (cfr. verbali d'audizione dei ricorrenti [N ...] del 20 maggio 2009 D12 pag. 4 e D 19 pag. 4); che i nipoti dei ricorrenti, ancora in giovane età, nonché la loro figlia, di 17 anni, hanno vissuto sin dalla nascita in Serbia, dove potranno frequentare le scuole, rispettivamente riprenderle senza difficoltà oppure cominciare una formazione professionale; che gli insorgenti dispongono, inoltre, di una rete sociale importante in patria, ritenuto che i genitori del marito, cugini, amici nonché i genitori dei loro nipoti, tra cui loro figlio, vivono ancora in loco (cfr. verbali d'audizione della ricorrente [N ...] del 9 febbraio 2009 pag. 3, nonché dei ricorrenti [N ...] del 24 aprile 2009 pagg. 2-3 e del 20 maggio 2009 D13-14 pag. 4 e D10-11 pag. 3, D22 pag. 4); che i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, dagli ultimi rapporti del (...) e del (...) non è emersa né alcuna urgenza, né è stata presa alcuna disposizione particolare per il trattamento della problematica all'(...) di cui soffrirebbe uno dei nipoti dei ricorrenti; che ad ogni modo non vi è ragione di dubitare che egli non possa ricevere in patria le necessarie e appropriate cure, tanto più che egli è già stato operato a K._______ (cfr. verbale d'audizione della ricorrente [N ...] del 20 maggio 2009 D5 pag. 3), Pagina 8
D-3923/2009 che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. oltre a quelli che hanno già depositato dinanzi alle autorità svizzere (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-3923/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...] e N [...]) - L._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10