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Bundesverwaltungsgericht 21.08.2012 D-379/2012

August 21, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,724 words·~19 min·3

Summary

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 22 dicembre 2011 / N

Full text

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Corte IV D-379/2012

Sentenza d e l 2 1 agosto 2012 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Contessina Theis, cancelliere Andrea Pedrazzini.

Parti

A._______, nata il (…), ed il figlio B._______, nato il (…), Eritrea, entrambi rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo; decisione dell'UFM del 22 dicembre 2011 / N […].

D-379/2012 Pagina 2

Fatti: A. L'interessata, di religione mussulmana, è nata a C._______ (Eritrea), dove ha risieduto fino al giorno del suo espatrio, avvenuto il (…). In seguito, ha vissuto in D._______ ed in Libia per poi giungere in E._______ il (…). In data (…), è entrata in Svizzera insieme al figlio ed il medesimo giorno hanno presentato domanda di asilo. Interrogata sui motivi di asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 16 maggio 2011 [di seguito: verbale 1] e del 26 ottobre 2011 [di seguito: verbale 2]), di avere lasciato l'Eritrea nel (…) per raggiungere i suoi due figli F._______ e G._______ in D._______, in quanto quest'ultimi, nel (…), sarebbero stati espulsi dall'Eritrea verso l'Etiopia, a causa della cittadinanza etiope del loro defunto padre. L'interessata ha aggiunto che, prima dell'espulsione dei sopraccitati figli o, secondo un'altra versione, dopo la loro espulsione, un altro suo figlio H._______ sarebbe stato arrestato in occasione di un tentativo di espatrio. In seguito, le autorità eritree avrebbero interrogato la richiedente, giacché indiziata di avere aiutato il figlio ed alcuni altri ragazzi nel succitato tentativo. Le autorità l'avrebbero quindi lasciata rientrare a casa, ma l'avrebbero avvertita che successivamente sarebbe stata imprigionata. Tuttavia, sarebbe riuscita a fuggire prima. L'interessata ha inoltre asserito di avere avuto in patria dei problemi famigliari, a causa della differente appartenenza religiosa del suo compagno, di fede (…). Sin dalla nascita dell'interessato, infatti, l'interessata sarebbe stata accusata dai suoi famigliari residenti all'estero di avere infangato il nome della famiglia e sarebbe stata minacciata di morte. In un'occasione sarebbe stata persino picchiata da un suo fratello, ora deceduto. L'interessato dal canto suo ha asserito di non avere avuto alcun problema in Eritrea ed ha spiegato di avere lasciato il Paese di origine nel (…) per raggiungere la madre in D._______, essendo rimasto a casa a C._______ senza i genitori (cfr. verbale di audizione del 16 maggio 2011 [di seguito: verbale 3], pag. 5). B. All'interessata, pochi giorni dopo l'audizione del 16 maggio 2011, è stato diagnosticato un tumore al (…) ed è stato deciso un trattamento di chemio e radioterapia. In data 17 agosto 2011, ha subito un intervento chirurgico.

D-379/2012 Pagina 3 C. Con scritto del 13 settembre 2011, la richiedente ha inoltrato all'UFM copia della documentazione medica a lei relativa del Servizio di (…) dell'Ospedale regionale di I._______ (cfr. act. A 23/7).

D. Con decisione del 22 dicembre 2011, notificata ai richiedenti in data 23 dicembre 2011 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha riconosciuto loro la qualità di rifugiato, ma respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, rinunciando tuttavia all'esecuzione di tale misura, poiché inammissibile. L'autorità inferiore ha infine concesso l'ammissione provvisoria ai richiedenti.

E. In data 20 gennaio 2012 (cfr. plico raccomandato; data di entrata: 23 gennaio 2012), i ricorrenti sono insorti contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per un approfondimento e una nuova valutazione della fattispecie. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali. F. In data 3 febbraio 2012, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso. G. Il 5 marzo 2012, l'UFM nell'ambito della sua risposta ha proposto la reiezione del gravame. H. Il 26 marzo 2012, gli insorgenti hanno presentato l'atto di replica.

I. Il 30 aprile 2012, l'UFM ha inoltrato le sue osservazioni all'atto di replica dei ricorrenti, proponendo nuovamente la reiezione del ricorso. Le stesse

D-379/2012 Pagina 4 sono state trasmesse dal Tribunale, in data 2 maggio 2012, agli insorgenti per informazione.

Diritto: 1.

1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3.

3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei provvedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

D-379/2012 Pagina 5 5. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria ed essendo stata riconosciuta loro la qualità di rifugiato con decisione dell'UFM del 22 dicembre 2011, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione del rifiuto della loro domanda di asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 6.

6.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni in materia di asilo della richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, in quanto la medesima avrebbe fornito delle versioni dei fatti palesemente diverse tra la prima e la seconda audizione. Nel corso dell'audizione sulle generalità, l'interessata avrebbe infatti asserito che, a seguito del tentativo di espatrio del figlio H._______, le autorità eritree l'avrebbero condotta e interrogata al posto di polizia ed in seguito, nel (…), i suoi due figli G._______ ed F._______ sarebbero stati espulsi verso l'Etiopia. Nella seconda audizione, per contro, avrebbe esposto i fatti in una sequenza differente, ovvero: i figli G._______ ed F._______ sarebbero espatriati tra il (…) ed il (…) 2006, dopodiché, il (…), un mese o due dopo il tentativo di espatrio fallito del figlio A.J, tre militari l'avrebbero condotta nel carcere di C._______, dove sarebbe stata interrogata. Secondo l'autorità inferiore tali evidenti incongruenze denoterebbero palesemente l'inverosimiglianza del racconto. In aggiunta, nel corso dell'audizione sommaria l'insorgente avrebbe chiaramente esplicitato di essere espatriata allo scopo di incontrare i suoi figli espulsi, spiegando che, se non fossero stati espulsi, non avrebbe mai lasciato l'Eritrea. Tali affermazioni non collimerebbero però con quelle rilasciate dalla medesima nell'audizione sui motivi di asilo, dove avrebbe spiegato di essere espatriata per il timore di essere incarcerata dopo l'interrogatorio subito il (…). Per quanto concerne i problemi famigliari allegati dall'interessata, gli stessi non costituirebbero una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, ritenuto che la medesima avrebbe convissuto per anni con i propri famigliari, rinunciando in particolare a sporgere denuncia alla polizia. Del resto, tali fatti non sarebbero più attuali. Infine, l'autorità inferiore ha concluso che sarebbero fondati i timori dei richiedenti di essere esposti a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, una volta rientrati in Eritrea, giacché avrebbero lasciato il Paese in età di prestare servizio militare obbligatorio. In effetti, in tali circostanze le autorità eritree presumerebbero di principio un atteggiamento ostile al governo, punendo assai severamente le persone

D-379/2012 Pagina 6 interessate. Non ha invece concesso l'asilo agli interessati, i quali sarebbero rifugiati ai sensi dell'art. 3 LAsi in ragione della partenza dal Paese di origine. Pertanto, sussisterebbero dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi).

6.2. Nel gravame, gli insorgenti, pur riconoscendo una divergenza cronologica nei racconti della ricorrente, ritengono che l'UFM abbia erroneamente considerato come palesemente inverosimile il racconto della medesima. In effetti, nei suoi racconti gli eventi scatenanti la fuga dall'Eritrea collimerebbero, così come costante sarebbe la data in cui la medesima avrebbe lasciato l'Eritrea e la data in cui i figli G._______ ed F._______ sarebbero stati espulsi dal Paese. Anche l'arresto del figlio H._______ in occasione del suo tentativo di espatrio e diversi altri aspetti della vicenda sarebbero concordanti. D'altronde, la divergenza cronologica riscontrata sarebbe riconducibile al suo stato di salute al momento delle audizioni. Secondo il certificato medico del 13 gennaio 2012, allegato al ricorso, la ricorrente sarebbe stata presa a carico dal (…) a partire dal mese di maggio 2011 per un tumore della (…) localmente avanzato e un'alterazione della capacità cognitiva, dovuta alla forte condizione di stress indotta dalla problematica oncologica come pure dal trattamento chemioterapico, oltre che dall'assunzione di oppiacei, sarebbe da prendere in considerazione nel valutare l'affidabilità delle sue dichiarazioni. Non si potrebbe dunque escludere che le divergenze riscontrate nella cronologia degli eventi possano essere imputate ad uno stato di alterazione della capacità cognitiva. Infine, la stessa nel corso delle audizioni avrebbe fatto valere come motivo di espatrio sia la volontà di ricongiungersi con i due figli espulsi dal Paese, sia il timore di essere imprigionata dalle autorità in seguito all'interrogatorio. Non vi sarebbe dunque stato contrasto fra le motivazioni indicate nel corso delle differenti audizioni.

6.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato come le allegazioni della ricorrente siano in maniera lampante contraddittorie e carenti di quei particolari soggettivi che potrebbero persuadere che l'insorgente abbia potuto vivere veramente gli eventi enunciati. Inoltre, secondo l'autorità inferiore, pur ammettendo che durante l'audizione sui motivi di asilo la ricorrente abbia avuto uno stato alterato di coscienza connesso all'assunzione dei farmaci che l'avrebbe portata a narrare una cronologia delle vicende contraddittoria, il timore di essere uccisa ed incarcerata dalle autorità non troverebbe comunque alcun fondamento nelle sue dichiarazioni, poiché lei stessa avrebbe affermato che in carcere i militari le avrebbero fatto molte domande, ma che poi sarebbe stata rilasciata.

D-379/2012 Pagina 7 6.4. Nell'atto di replica, i ricorrenti hanno ribadito quanto asserito nel ricorso. Inoltre, hanno inoltrato un certificato medico, datato 14 marzo 2012, nel quale viene indicato che la ricorrente sarebbe confrontata con una malattia inguaribile avente una mediana di sopravvivenza di 6-9 mesi. 6.5. Nella duplica, l'UFM ha rinviato a quanto scritto nella decisione impugnata, confermandola pienamente.

7.

7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 7.3. Nella fattispecie, le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere affermazioni di parte, contraddittorie, imprecise e non corroborate dal benché minimo elemento di seria

D-379/2012 Pagina 8 consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitata a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, non ha saputo narrare i fatti che avrebbe vissuto in maniera coerente. Infatti, ha dapprima affermato che il figlio H._______ sarebbe stato arrestato, mentre stava per espatriare, prima dell'espulsione dei due figli G._______ ed F._______ (cfr. verbale 1, pag. 6) ed ha addirittura aggiunto che, prelevata dalle autorità per essere interrogata circa un eventuale aiuto fornito al figlio nel tentativo di espatrio, sarebbe stata accompagnata dai due figli G._______ ed F._______ al posto di polizia (cfr. ibidem). Per contro, in seguito, nel corso della seconda audizione, l'insorgente ha asserito che i due figli G._______ ed F._______ sarebbero stati espulsi e che solo successivamente il figlio H._______ avrebbe tentato l'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 8, D 50). Pertanto, a prescindere dalla vaghezza, rispettivamente confusione circa le date, per cui può essere data prova di indulgenza, ritenuta la malattia di cui soffre la ricorrente, vi è una chiara contraddizione circa la presenza dei figli all'interrogatorio o meno.

La ricorrente si è contraddetta pure circa i motivi che l'avrebbero portata all'espatrio. Difatti, nel corso dell'audizione sulle generalità ha dichiarato di avere lasciato il Paese per raggiungere i due figli G._______ ed F._______ e poterli aiutare, date le loro difficili condizioni di vita in D._______, affermando persino chiaramente che, se i medesimi fossero rimasti in patria, non sarebbe espatriata (cfr. verbale 1, pagg. 5-7). Inoltre, alla domanda a sapere come mai avrebbe deciso di espatriare proprio il (…), l'insorgente ha asserito di avere dovuto attendere notizie precise in merito ai suoi figli in Etiopia (cfr. verbale 1, pag. 6). Contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, nel corso della seconda audizione la stessa ha però chiaramente indicato di essere fuggita dal Paese per il timore di essere incarcerata. Non da ultimo, ha anche espresso il desiderio, nutrito da sempre, di lasciare il Paese per vivere tranquillamente (cfr. verbale 2, pag. 4, D 21).

Non collimanti appaiono per giunta le dichiarazioni della ricorrente concernenti la maniera in cui la medesima sarebbe venuta a conoscenza dell'arresto del figlio. Nel corso della prima audizione ella ha asserito di avere ricevuto la notizia da un ragazzo (cfr. verbale 1, pag. 6). Nel corso della seconda audizione ha invece affermato di avere sospettato che fosse successo qualcosa al figlio, quando i militari si sarebbero presentati a casa sua il (…) e, in seguito, avrebbe ricevuto conferma dell'arresto dai militari stessi durante il colloquio in carcere (cfr. verbale 2, pag. 7, D 44).

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Nelle versioni rilasciate dalla ricorrente si riscontrano delle incongruenze anche per quanto concerne l'interrogatorio che avrebbe subito in seguito al tentativo di espatrio del figlio. Nel corso dell'audizione sommaria ha affermato che le autorità le avrebbero posto tante domande sui ragazzi che avevano tentato l'espatrio e le avrebbero detto di ripresentarsi con la persona che le avrebbe comunicato che suo figlio era stato incarcerato, per motivi a lei tuttavia sconosciuti (cfr. verbale 1, pag. 6). Nel corso dell'audizione sui motivi di asilo ha per contro dichiarato di essere stata interrogata circa l'identità di un passatore che avrebbe aiutato suo figlio ed i suoi amici nel tentativo di espatrio. Inoltre, le autorità le avrebbero detto espressamente che sarebbe dovuta ritornare in carcere per essere imprigionata (cfr. verbale 2, pag. 4, D 21). Per giunta, è poco plausibile pure il racconto secondo cui le autorità, dopo averla interrogata, l'avrebbero rilasciata per permetterle di sistemare la famiglia e di lasciare alcuni soldi per i figli. Infatti, se le autorità avessero davvero voluto incarcerarla, risulta difficilmente credibile che l'avrebbero rilasciata, concedendole di tornare a casa sua, dandole così la possibilità concreta di fuggire. L'affermazione della ricorrente è ancora meno verosimile, se si considera che, secondo la versione fornita nel corso della seconda audizione, al momento dell'interrogatorio da parte delle autorità, i due figli G._______ ed F._______ sarebbero già stati espulsi dal Paese.

In considerazione di quanto sopra, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. L'indicazione secondo la quale la ricorrente avrebbe avuto uno stato di coscienza alterato durante le audizioni non permette peraltro di modificare le considerazioni precedenti, in quanto le incongruenze riscontrate sono troppo evidenti per potere essere giustificate in tal senso. Per quanto concerne i problemi che la ricorrente avrebbe avuto con i propri famigliari è d'uopo rilevare come questi non siano stati minimamente menzionati nel corso della prima audizione. Già per questo motivo tali allegazioni risultano inverosimili. Inoltre, stando alle dichiarazioni della stessa, sarebbe stata minacciata, fra le altre persone, da un suo fratellastro, risiedente in J._______. Il medesimo l'avrebbe minacciata telefonicamente e, alla nascita del ricorrente, le avrebbe persino scritto una lettera minatoria (cfr. verbale 2, pag. 5, D 27). Tuttavia, il fratellastro in questione non figura neppure tra i parenti indicati dalla ricorrente nel corso della prima audizione (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4). Del resto, pur ammettendo l'esistenza di problemi con i famigliari, tali problemi non rappresentano una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, in

D-379/2012 Pagina 10 quanto essi costituirebbero tutt'al più semplici angherie non aventi un grado di intensità sufficiente per giustificare la concessione dell'asilo. In effetti, stando alle dichiarazioni dell'interessata, nonostante i problemi con i propri famigliari sarebbero cominciati nel (…) con la nascita del terzo figlio, nonché richiedente (cfr. verbale 2, pag. 5, D 25), e proseguiti per tutti gli anni successivi fino all'espatrio, avvenuto nel (…), la medesima avrebbe convissuto con tali problemi, oltretutto senza mai provare a ricorrere alle autorità (cfr. verbale 2, pag. 6, D 33). Inoltre, tali minacce costituirebbero prevalentemente delle affermazioni verbali. Peraltro, l'unica parente con domicilio a C._______, tale K._______, pur non approvando la sua relazione con l'attuale compagno, non l'avrebbe mai minacciata (cfr. verbale 2, pag. 6, D36). Per giunta, la ricorrente ha affermato che, in occasione degli ultimi contatti avuti con i famigliari, un mese dopo il decesso di sua madre, vi sarebbe stato un semplice litigio in relazione all'eredità, ma non ha allegato in alcun modo di avere subito, in quell'occasione, alcuna minaccia relativa alla sua relazione con l'attuale compagno (cfr. verbale 2, pag. 6, D 41). Infine, essendo deceduto il fratello della ricorrente che viveva in L._______, il quale una volta l'avrebbe picchiata (cfr. verbale 2 pag. 5, D 25), la medesima non deve più temere delle violenze da parte sua. Visto quanto sopra, i motivi di asilo sopra menzionati non soddisfano le condizioni previste dall'art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 8. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione della concessione dell'asilo, destituito di ogni benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. 9.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).

9.2. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009 n. 50 consid. 9, pag 733).

D-379/2012 Pagina 11 9.3. Pertanto, anche in materia di pronuncia dell'allontanamento il ricorso va respinto. 10. In virtù di tutto quanto precede, anche la conclusione ricorsuale volta all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per un approfondimento ed una nuova valutazione della fattispecie va rigettata. 11. Ne consegue che le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a e art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-379/2012 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini

Data di spedizione:

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