Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 30.01.2023 D-376/2023

January 30, 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,133 words·~6 min·4

Summary

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 19 gennaio 2023

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-376/2023

Sentenza d e l 3 0 gennaio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Markus König; cancelliere Demis Mirarchi.

Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino [Italia] - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 19 gennaio 2023 / N (…).

D-376/2023 Pagina 2

Visto: la domanda d’asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il (…) novembre 2022, l’estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (…) novembre 2022, da cui si evince che l’interessato è entrato in Italia in data (…) ottobre 2022, la richiesta di presa in carico del (…) novembre 2022 fondata sull’art. 13 par. 1 del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità italiane (cfr. atto SEM n. [{…}]-11/1), il verbale del colloquio Dublino del (…) novembre 2022 (cfr. atto SEM n. 18/3), l’assenza di risposta da parte delle autorità italiane alla richiesta di presa in carico (cfr. atto SEM 23/1), la decisione della SEM del (…) gennaio 2023, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 30/1), di non entrata nel merito giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell’interessato verso l’Italia, la dichiarazione del (…) gennaio 2023 di cessazione del mandato di rappresentanza (cfr. atto SEM n. 31/1), il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) entrato in data 24 gennaio 2023, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]),

D-376/2023 Pagina 3 che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l’interessato ha dichiarato di non voler essere rinviato in Italia, perché, dopo i controlli delle autorità, egli avrebbe dovuto vivere per strada, che l’autorità inferiore ha escluso che in Italia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l’applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l’insorgente dichiara di essere stato costretto con la forza a fornire le impronte digitali; che in Italia egli non avrebbe ottenuto cibo, vestiti ed un luogo in cui dormire, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che avantutto, quo all’obbligo di fornire le impronte digitali, va osservato che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento Eurodac [Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/1 del 29 giugno 2013]), che, tacitamente (art. 22 par. 7 RD III), l’Italia ha riconosciuto la propria competenza, derivante dall’art. 13 par. 1 RD III, per la trattazione della domanda d’asilo in questione, che, di conseguenza, la competenza dell’Italia è di principio data, che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Italia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.2); che la presunzione secondo cui l’Italia agisca

D-376/2023 Pagina 4 in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che il trasferimento in Italia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 15/2,17/2, 22/2 e 25/4), che l’Italia è pertanto tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 RD III, che la contingenza, peraltro momentanea, che l’Italia non ammetta ulteriori trasferimenti è per l’esito del presente caso inconferente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-376/2023 Pagina 5 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

Data di spedizione:

D-376/2023 — Bundesverwaltungsgericht 30.01.2023 D-376/2023 — Swissrulings