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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2012 D-3646/2012

July 19, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,356 words·~17 min·2

Summary

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 giugno 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3646/2012

Sentenza d e l 1 9 luglio 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger; cancelliera Nicole Manetti.

Parti

A._______, nata il (…), Montenegro, alias B._______, nata il (…), Kosovo, alias C._______, nata il (…), Serbia, con suo marito D._______, nato il (…), alias E._______, nato il (…), Serbia, alias F._______, nato il (…), Kosovo, e la loro figlia G._______, nata il (…), Serbia ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 giugno 2012 / N […].

D-3646/2012 Pagina 2

Visto: la prima domanda d'asilo che D._______,, cittadino serbo e di etnia rom, ha presentato in Svizzera il 17 giugno 1999, conclusasi con decisione negativa dell'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito: UFM) del 22 febbraio 2000; la seconda domanda d'asilo presentata dallo stesso in Svizzera in data 24 settembre 2006, la quale è stata stralciata in data 30 ottobre 2007 a seguito dell'irreperibilità dell'interessato; la terza domanda d'asilo presentata dall'interessato in data 22 dicembre 2008 e la decisione dell'UFM del 27 febbraio 2009, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con contestuale pronuncia dell'allontanamento del richiedente verso la Svezia; la prima domanda d'asilo depositata il 12 febbraio 2007 in Svizzera da A._______ (allora ancora con il cognome da nubile […]), cittadina del Montenegro e di etnia rom; la decisione incidentale dell'UFM dell'8 marzo 2007 d'allontanamento preventivo dell'interessata verso la Francia; il ricorso della ricorrente del 9 marzo 2007 contro detta decisione e la sentenza d'inammissibilità del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 18 aprile 2007; il matrimonio tra A._______ e D._______ concluso in Svezia nel 2010 in data sconosciuta; il nuovo rientro in Svizzera in data 29 giugno 2011 dei coniugi assieme alla loro figlia e la nuova domanda d'asilo che essi hanno depositato in Svizzera il 14 luglio 2011; i verbali di audizione del 25 luglio 2011 (di seguito: verbale 1 [A._______] e 2 [D._______]); la domanda di riammissione in Svezia dei richiedenti da parte dell'UFM del 10 agosto 2011;

D-3646/2012 Pagina 3 la decisione dell'autorità competente svedese del 17 agosto 2011 nella quale ha accettato di riammettere sul suo territorio D._______ e in cui ha respinto la richiesta relativa alla moglie e alla figlia; la domanda di riammissione in Francia dei richiedenti da parte dell'UFM del 18 agosto 2011; la decisione dell'autorità competente francese del 24 ottobre 2011 nella quale ha respinto tale richiesta; il provvedimento dell'UFM dell'11 novembre 2011 con il quale l'Ufficio ha posto fine alla procedura Dublino e ha statuito la ripresa della procedura d'asilo in Svizzera; i verbali di audizione del 27 aprile 2012 (di seguito: verbale 3 [D._______] e 4 [A._______]) e la copia del certificato medico del 18 aprile 2012 stilato dal Dr med. Fabio Cattaneo concernente D._______ che il richiedente ha consegnato all'UFM in questa occasione a sostegno della sua domanda; la decisione dell'UFM del 29 giugno 2012, notificata ai richiedenti in data 3 luglio 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale l'Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo; il ricorso inoltrato dagli interessati in data 10 luglio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 luglio 2012) con i seguenti allegati:  copia dello scritto del 3 febbraio 2009 della Dr.ssa med. S. Chimchila Chevili dell'Ospedale Italiano di Viganello concernente il diabete da cui il richiedente è affetto;  copia del certificato medico del 30 gennaio 2009 redatto dalla Dr.ssa Paola Blanco Zanzi dell'Ospedale Italiano di Viganello con allegata una copia dei risultati di laboratorio concernenti il richiedente;  lo scritto della Dr.ssa med. Iris Hausmann dell'Ospedale regionale di Lugano concernente l'interessato con allegata una copia dello scritto concernente il paziente che il Dr med. Sebastiano Franscella dell'Ospedale italiano di Viganello le ha indirizzato;

D-3646/2012 Pagina 4  il certificato medico dell'8 luglio 2011 redatto dal Dr med. Fabio Cattaneo;  il certificato medico del 19 agosto 2011 redatto dal Dr med. Gianluca Gualco dell'Ospedale Regionale di Lugano concernente la bambina G._______; l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 12 luglio 2012; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e che sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di

D-3646/2012 Pagina 5 un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che i richiedenti hanno dichiarato di chiedere asilo in quanto in Svezia, dove avrebbero vissuto prima di giungere in Svizzera, l'interessato non avrebbe ricevuto le cure appropriate al diabete da cui è affetto (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5; verbale 3, pag. 8 e verbale 4, pag. 9); che inoltre in Svezia avrebbero avuto dei problemi con delle persone del vicinato a causa della sorella del richiedente (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 4, pag. 8); inoltre alcuni vicini di casa in Svezia avrebbero raccontato alla richiedente che suo padre sarebbe giunto in Svezia con l'intenzione di separarla dal marito e di uccidere lei e la neonata figlia (cfr. verbale 1, pag. 6); che nessuno dei due coniugi sarebbe rientrato in patria dopo la conclusione dell'ultima procedura d'asilo in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 5); che essi hanno dichiarato di non poter rientrare in Serbia o in Montenegro in quanto non avrebbero né una casa né soldi e non potrebbero crescere la loro figlia in modo decoroso (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 6); che inoltre in Serbia potrebbero avere dei problemi con i famigliari del marito della sorella del richiedente (cfr. verbale 3, pag. 9); che nella decisione del 29 giugno 2012 l'UFM ha considerato che i richiedenti sarebbero venuti in Svizzera con l'intenzione di crescervi la loro figlia in quanto nel loro Paese non avrebbero una casa e nemmeno disporrebbero dei mezzi finanziari per provvedere al loro sostentamento; che inoltre il richiedente necessiterebbe delle adeguate cure per il suo diabete; che l'autorità inferiore osserva che gli interessati avrebbero motivato la loro domanda con argomenti di origine prettamente economica; che quindi i fatti addotti verificatisi dopo la conclusione delle precedenti procedure d'asilo non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la sua esecuzione verso il loro Paese siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso gli insorgenti hanno allegato di avere nuovamente deposto una domanda d'asilo in Svizzera in quanto comunque sarebbero trascorsi diversi anni dalle precedenti domande d'asilo e che questa sarebbe la

D-3646/2012 Pagina 6 prima presentata per motivi propri; che infatti in precedenza avrebbero chiesto asilo congiuntamente ai loro genitori; che inoltre il richiedente avrebbe documentato di essere affetto da diabete e necessiterebbe dunque di importanti cure; che in caso di rimpatrio egli rischierebbe di non più ricevere i trattamenti necessari e questo potrebbe compromettere seriamente la sua salute; che quindi l'UFM avrebbe perlomeno dovuto entrare nel merito della domanda d'asilo degli interessati; che in conclusione i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili; che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che preliminarmente il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo in Svizzera di D._______ si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione di non entrata nel merito dell'UFM del 27 febbraio 2009; che anche la precedente procedura d'asilo in Svizzera di A._______ si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione incidentale dell'UFM dell'8 marzo 2007 a seguito della sentenza del Tribunale D-1799/2007 del 18 aprile 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'insorgente relativo alla decisione d'allontanamento preventivo dell'interessata verso la Francia; che in limine va osservato che la circostanza che allora erano ancora minori, peraltro ascoltati sui loro motivi di asilo, non preclude ora l'autorità inferiore dal pronunciarsi con una non entrata nel merito sulla loro domanda; che, in casu, codesto Tribunale rileva che gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di

D-3646/2012 Pagina 7 giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che i fatti addotti dai richiedenti, alle cui dichiarazioni si rimanda, verificatisi dopo la conclusione delle precedenti domande di asilo per non essere propri a motivare la qualità di rifugiato, sono pure inverosimili e oltremodo fantasiose; che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dagli insorgenti nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti verso la Serbia o il Montenegro possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

D-3646/2012 Pagina 8 che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che inoltre né la situazione vigente in Serbia né in Montenegro è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che quo alla situazione personale, i ricorrenti sono giovani ed hanno certo una figlia a carico, non di meno loro con una certa scolarizzazione e conoscenza delle lingue (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 2) per cui questo Tribunale, pur cosciente delle difficoltà, ritiene di poter pretendere in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 oltre ad altre sentenze del Tribunale, in particolare D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, pag. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, pag. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del 10 luglio 2009, pag. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 pag. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e pag. 143); che, pur non avendo elementi per ammettere l'esistenza di una rete sociale in Montenegro (cfr. verbale 2, pag. 3 e verbale 4, pag. 10), si può partire dal presupposto che in Serbia essi possano contare sulla presenza di famigliari stretti, segnatamente la madre, il padre e la sorella del richiedente (cfr. verbale 3, pagg. 4 seg.); che motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente se le cure necessarie sono essenziali e non ottenibili nel Paese di origine; che sono considerate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente necessarie per permettere una conduzione di vita conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento); che riguardo alla situazione in Serbia va osservato che effettivamente non può essere escluso che le persone di etnia rom siano vittime di discriminazioni, tra l'altro per quel che concerne l'accesso alle cure mediche; che non di meno, le persone di ritorno nel proprio Paese hanno diritto a un aiuto medico statale di urgenza, privo di spese, provando il proprio

D-3646/2012 Pagina 9 statuto di persone rimpatriate (ossia presentando un documento di viaggio, rispettivamente un documento attestante la perdita di tale documento); che questo statuto ha una validità che va dai 30 ai 60 giorni, dopodiché è necessaria l'iscrizione a un'assicurazione malattia (cfr. International Organization for Migration (IOM) – Country of Return Information Project (Irrico), Rückkehr nach Serbien - Länderinformationen, 30 novembre 2009); che quo al diabete diagnosticato al ricorrente nel 2009, va rilevato che non vi sono elementi per ammettere che in patria non gli sarebbe possibile accedere alle cure necessarie al punto tale da dover ammettere che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che in altre parole, in casu non vi sono elementi per concludere che la patologia possa comportare un effettivo pericolo per la salute dell'interessato (cfr. anche la decisione del Tribunale amministrativo federale D-1793/2011 del 5 aprile 2011, pag. 6); che del resto, non si evince dagli atti che pur essendo egli a conoscenza della patologia da tempo, si sia prodigato per effettuare dei controlli regolari o che si sia adoperato per prendere immediatamente misure volte a migliorare il suo stile di vita, anche per esempio, da un punto di vista alimentare; che v'è quindi da presumere che è anche per quest'ultimo motivo che si renda necessaria una presa a carico multidisciplinare tra diabetologo, dietologo ed oftalmologo (cfr. certificato del 18 aprile 2012); che ciò porta quindi questo Tribunale al convincimento che i problemi di salute lamentati non possano giustificare la loro ammissione provvisoria; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in patria, perlomeno verso la Serbia, è in casu da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che comunque, se date le condizioni, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il Tribunale segnala che il ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;

D-3646/2012 Pagina 10 che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che gli insorgenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

D-3646/2012 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Nicole Manetti

Data di spedizione:

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