Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3484/2011 Sentenza del 30 giugno 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______, Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 16 giugno 2011 / N […].
D-3484/2011 Pagina 2 Visti: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 22 dicembre 2009 in Svizzera; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 21 maggio 2010 nella quale ha respinto la domanda d'asilo suesposta ed in cui detto Ufficio ha ordinato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento medesimo; la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4533/2010 del 26 ottobre 2010, con la quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione dell'UFM; la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 24 maggio 2011; i verbali d'audizione del 1° (di seguito: verbale 1) rispettivamente del 16 giugno 2011; il verbale di decisione dell'UFM del 16 giugno 2011, notificato il 17 giugno 2011 all'interessato (cfr. act. UFM B 12/1); il ricorso inoltrato il 20 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 giugno 2011); l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 22 giugno 2011; i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
D-3484/2011 Pagina 3 RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino turco di etnia curda e di essere nato a C._______, nella provincia di D._______, con ultimo domicilio a E._______, nella provincia di F._______, dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio in data 17 dicembre 2009; che egli ha altresì affermato di aver lasciato il territorio svizzero dopo la conclusione infruttuosa della prima procedura di asilo a lui inerente in data 20 novembre 2010; che avrebbe quindi dapprima soggiornato da sua sorella per uno o due mesi, in seguito da amici ed infine presso un passatore ad F._______ (cfr. verbale 2, pag. 3);
D-3484/2011 Pagina 4 che ha asserito in un primo tempo di non avere nuovi motivi di asilo rispetto a quelli invocati in occasione dell'inoltro della prima domanda di asilo per poi allegare che sarebbe stato di nuovo oggetto di una serie di angherie da parte della polizia; che le autorità statali non l'avrebbero solo interrogato in merito al suo amico G._______, bensì anche circa le persone implicate negli eventi di "Taksim" (cfr. verbale 1, pag. 7); che, inoltre, ha pure speculato che i fermi sarebbero anche dovuti al fatto che egli frequentasse gente dell'organizzazione Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (di seguito: TIKKO) (cfr. ibidem, pag. 8); che a causa dei motivi citati poc'anzi sarebbe nuovamente espatriato in data 20 maggio 2010 raggiungendo la Svizzera in data 24 maggio 2011 dove ha presentato una seconda domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbale 1, pag. 9); che, nella decisione del 16 giugno 2011, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo si è definitivamente conclusa in data 26 ottobre 2010 e che l'interessato non ha addotto nessun fatto proprio a motivare la sua qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel gravame, l'insorgente dichiara, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che l'UFM avrebbe l'obbligo di esaminare materialmente la sua domanda d'asilo vista la presenza di evidenti nuovi fatti di rilievo occorsi nel periodo tra la prima e la seconda domanda d'asilo durante la sua permanenza in Turchia; che i suoi motivi d'asilo non sarebbero gli stessi della prima domanda, in quanto si riferirebbero a fatti nuovi e determinanti; che, dopo il suo rientro in patria, sarebbe stato prelevato e interrogato più volte dalla polizia; che le autorità in loco l'avrebbero altresì picchiato e maltrattato a causa delle sue attività politiche e sociali, in particolare per il suo rapporto con l'organizzazione TIKKO; che, peraltro, non sarebbe immaginabile un suo ritorno in Turchia, in quanto la sua vita sarebbe esposta a grave pericolo; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la
D-3484/2011 Pagina 5 concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4533/2010 del 26 ottobre 2010; che tra la crescita in giudicato della decisione summenzionata e l'inoltro della seconda domanda di asilo in Svizzera il ricorrente è rientrato in Turchia; che nell'ambito della procedura di prima istanza, oltre ad invocare gli stessi motivi già fatti valere durante la prima procedura di asilo avviata nei suoi confronti (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 4), ha fatto valere nuovi motivi di asilo, ovvero di essere pure stato interrogato circa le sue attività in seno al TIKKO e in merito alle persone implicate negli eventi di "Taksim" (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.); che, durante l'audizione sommaria, ha affermato che i suoi motivi d'asilo erano gli stessi rispetto a quelli invocati durante la prima procedura di asilo, confermando, su domanda esplicita, che alcun nuovo motivo di asilo è subentrato nel frattempo (cfr. verbale 1 pag. 7); che solo in seguito ha fatto valere la questione del "Taksim" e del TIKKO (cfr. ibidem, pagg. 7 seg.); che, peraltro, né nella seconda audizione, né nell'atto ricorsuale ha menzionato di essere stato interrogato circa le persone implicate negli eventi di "Taksim"; che, nella prima audizione, ha affermato di aver vissuto nel quartiere "H._______" di F._______ dal 20 novembre 2010 fino al 20 maggio 2011 (cfr. verbale 1, pag. 2) mentre nella seconda audizione ha asserito di aver soggiornato prima uno o due mesi da sua sorella nel quartiere "I._______" di F._______ (cfr. verbale 2, pag. 3) e di essersi spostato solo dopo aver avuto "due contatti" con la polizia per non causare dei problemi a sua sorella (cfr. verbale 2, pag. 4); che, inoltre, risulta contrario contro ogni logica dell'agire che una persona nella sua situazione non abbia tentato di tutelarsi rivolgendosi ad un legale, oppure ad una delle numerose organizzazioni umanitarie attive in loco; che il Tribunale osserva altresì che egli non si è nemmeno interessato di
D-3484/2011 Pagina 6 scoprire la sua posizione penale (cfr. verbale 2, pag. 5) e dei responsabili dei suoi fermi; che, inoltre, in sede ricorsuale, non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, difatti, l'insorgente si è sostanzialmente limitato a ribadire quanto già allegato in sede d'audizione; che, per il resto, codesto Tribunale rimanda, per evitare ulteriori ripetizioni, al corretto giudizio circa la verosimiglianza del racconto svolto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata; che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere all'assenza d'indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti); che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.; RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
D-3484/2011 Pagina 7 all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura; RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, la situazione vigente in Turchia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli ha una buona formazione avendo frequentato le scuole fino al liceo e dispone di una discreta esperienza lavorativa avendo operato in qualità di metal costruttore (cfr. verbale 1 pag. 3; verbale 3, pag. 2); che, inoltre, nel suo Paese d'origine vivono tuttora la madre, tre fratelli, quattro sorelle e due zii paterni (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
D-3484/2011 Pagina 8 che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
D-3484/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: