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Bundesverwaltungsgericht 25.08.2022 D-3478/2022

August 25, 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,927 words·~20 min·3

Summary

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 8 agosto 2022

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3478/2022

Sentenza d e l 2 5 agosto 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nato il (…), Camerun, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM dell’8 agosto 2022 / N (…).

D-3478/2022 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il (…) giugno 2022, le ricerche effettuate dall’autorità elvetica preposta, dalle quali è risultato in base alla banca dati dattiloscopica europea “Eurodac”, che il richiedente aveva presentato una domanda d’asilo in B._______ il (…), mentre che in Spagna era stato interpellato il (…), il verbale concernente il rilevamento dei suoi dati personali, tenutosi il (…) luglio 2022, e quello invece relativo al colloquio Dublino del (…) luglio 2022, la richiesta di ripresa in carico alla B._______ presentata il 13 luglio 2022 dalla SEM sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III), il rifiuto della suddetta richiesta da parte delle autorità (…) in data 25 luglio 2022, con l’indicazione della Spagna come Stato membro competente per la trattazione della domanda d’asilo dell’interessato, la richiesta di ripresa in carico dell’autorità svizzera preposta alla sua omologa spagnola il 26 luglio 2022, sempre fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III, l’accettazione di presa in carico della Spagna in data 27 luglio 2022 ex art. 13 par. 1 RD III, la documentazione medica agli atti, la decisione della SEM dell’8 agosto 2022, notificata il giorno successivo, mediante la quale la predetta autorità non è entrata nel merito della domanda d’asilo del richiedente ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Spagna,

D-3478/2022 Pagina 3 la cessazione del mandato di rappresentanza con la protezione giuridica in data 9 agosto 2022, il ricorso dell’11 agosto 2022 (cfr. risultanze processuali), non sottoscritto, con il quale il richiedente è insorto avverso la precitata decisione postulando la concessione dell’effetto sospensivo alla sua impugnativa e l’entrata nel merito della sua domanda d’asilo; contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, la decisione incidentale del Tribunale del 16 agosto 2022, con cui la detta autorità, prendendo atto della mancanza della firma in originale nel ricorso, ha fissato al ricorrente un termine di tre giorni dalla notifica della decisione incidentale per regolarizzare lo stesso in originale tramite la sua sottoscrizione oppure grazie all’inoltro della necessaria procura firmata, su pena d’irricevibilità del ricorso in caso d’inosservanza, la trasmissione del ricorso sottoscritto in originale, da parte del ricorrente, in data 19 agosto 2022 (ricevuto dal Tribunale il 22 agosto 2022, cfr. risultanze processuali), i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA, essendo che è osservato che in merito a quest’ultima disposizione il ricorrente ha presentato il ricorso regolarmente sottoscritto entro il termine impartitogli dal Tribunale, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice

D-3478/2022 Pagina 4 (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l’insorgente, posto dinnanzi alla possibile competenza della Spagna, ha dichiarato di non voler fare ritorno nel precitato Paese, in quanto vi avrebbe subito dei maltrattamenti da parte di persone appartenenti ad un’organizzazione non governativa (ONG) vestite come la (…); che su quesito del suo rappresentante legale riguardo ai maltrattamenti subiti, egli ha risposto che non si sarebbe sentito a suo agio in Spagna, in quanto la sua destinazione sarebbe stata la B._______ (cfr. atto SEM n. [{…}]-15/2), che nella querelata decisione l’autorità inferiore – dopo aver constatato l’esplicita ammissione di competenza da parte della Spagna, già accettata dalla stessa da parte della B._______ con risposta affermativa del 21 gennaio 2022, e l’ininfluenza del fatto che l’insorgente non vi avrebbe presentato una domanda d’asilo – ha escluso la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III, o un rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nell’analisi, la SEM ha negato l’esistenza di motivi che giustificherebbero l’applicazione dell’art. 16 par. 1 RD III o delle clausole discrezionali di cui all’art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità) e dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che segnatamente, lo stato di salute dell’interessato sarebbe stato sufficientemente accertato dalla SEM e risulterebbe chiaro; che difatti, non vi sarebbe motivo di supporre che dalla visita medica che verrebbe fissata ad un mese dall’ultima visita oftalmologica – ma per la quale non vi sarebbe ancora alcuna data – possa emergere una diagnosi così grave da mutare la valutazione della SEM; che nel suo caso specifico, si potrebbe escludere la sussistenza di un’emergenza medica e che il suo stato valetudinario peggiori drasticamente nel caso in cui venga rinviato in Spagna; che le problematiche mediche di cui è affetto l’insorgente, sarebbero inoltre trattabili in Spagna alla luce della sufficiente infrastruttura medica esistente nel Paese; che infine, la Spagna sarebbe uno Stato di diritto con un’autorità di polizia funzionante disposta ed in grado di offrirgli la protezione adeguata, di modo che l’interessato potrà quindi rivolgervisi nel caso in cui fosse esposto a delle minacce concrete,

D-3478/2022 Pagina 5 che nel proprio ricorso, l’insorgente contesta la competenza spagnola per il trattamento della sua domanda d’asilo e chiede che la procedura venga trattata in Svizzera applicando la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III; che difatti il suo stato di salute, a differenza di quanto valutato dalla SEM nella decisione impugnata, sarebbe gravemente compromesso; che pur esistendo delle strutture mediche in misura di prendere a carico le sue patologie, un eventuale suo trasferimento in C._______ (sic! Spagna) non garantirebbe la continuità del seguito terapeutico, in particolare dell’operazione che sarebbe pianificata per i primi di settembre 2022; che l’interruzione seppure minima delle cure, pregiudicherebbe i pochi miglioramenti conseguiti finora, che ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell’art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione – come è il caso di specie – ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III),

D-3478/2022 Pagina 6 che giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III), che giusta l’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nel caso in oggetto, dagli atti risulta che l’insorgente, è stato interpellato quale primo Paese europeo in Spagna, prima di spostarsi in B._______ e presentarvi una domanda d’asilo; che egli ha peraltro confermato tale informazione (cfr. n. 15/2), che su tali presupposti, il 13 luglio 2022, la SEM ha presentato alla B._______ una domanda di ripresa in carico ex art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 17/5), e ricevendone una risposta negativa il 25 luglio 2022 (cfr. n. 20/1) – indicante la Spagna quale Stato membro competente – ha in seguito presentato, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 RD III, un’ulteriore richiesta di ripresa in carico ai sensi della medesima disposizione succitata alle autorità spagnole in data 26 luglio 2022 (cfr. da n. 23/5 a n. 25/1), che il 27 luglio 2022, queste ultime autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Spagna, in applicazione dell’art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 26/2), che di conseguenza, la competenza della Spagna è di principio data, non essendo peraltro stata contestata nel suo principio dal ricorrente,

D-3478/2022 Pagina 7 che non vi sono fondati motivi di ritenere che in Spagna sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), ciò che tra l’altro il ricorrente non solleva neppure nel suo gravame, che inoltre, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e a tale titolo ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ciò non è manifestamente il caso in Spagna, aspetto che del resto neppure è censurato dal ricorrente, che pertanto l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III, come a giusta ragione ritenuto anche nella decisione avversata, non si giustifica in specie, che ciò nondimeno, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito

D-3478/2022 Pagina 8 della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso di specie, non avendolo ancora fatto, spetta in primo luogo al ricorrente, in caso di trasferimento nel suddetto Paese, presentare al più presto una domanda d’asilo alle autorità spagnole competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza, che l’insorgente non ha del resto apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che inoltre, per quanto concernente i maltrattamenti che l’insorgente ha asserito di aver subito in Spagna da parte di persone appartenenti ad un’ONG durante il suo colloquio Dublino, per nulla sostanziate e dettagliate, può essere senz’altro rinviato alla motivazione completa e chiara presente in merito nella decisione avversata (cfr. pag. 4), essendo peraltro che in fase ricorsuale l’insorgente non ha avanzato null’altro in merito, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua

D-3478/2022 Pagina 9 morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile, peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente soffre di problemi oftalmologici ad entrambi gli occhi, con diagnosi per l’occhio sinistro di cataratta bianca post-traumatica: corpo estraneo intraoculare inferiore ndd (possibilmente sottoretinico) e cicatrice corneale longitudinale; e per l’occhio destro di ipovisus noto in anamnesi di ndd: verosimilmente su otticopatia traumatica; nonché BIL iniziale pterigio nasale e temporale (cfr. n. 30/3), che tale stato di salute dell’insorgente, non si iscrive manifestamente nella restrittiva giurisprudenza succitata, che difatti, dall’ultimo certificato medico disponibile, si rileva come nessun intervento d’urgenza è stato segnalato, tranne una visita di approfondimento diagnostico ambulatoriale fra un mese (cfr. n. 30/3); che però né dalla documentazione agli atti, né con il ricorso, è evincibile quando tale visita sarebbe stata fissata, che anche nell’ipotesi in cui la stessa fosse stata programmata, come asserito in fase ricorsuale dall’insorgente per i primi di settembre 2022 – senza però portare alcuna prova a supporto di tale allegazione – non si vede come la stessa possa mutare le diagnosi già poste e tali da rendere un trasferimento dell’insorgente contrario alla disposizione internazionale succitata, essendo stato già denotato che non vi sia alcuna urgenza d’intervento (cfr. n. 30/3), che difatti la Spagna dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il tratta-

D-3478/2022 Pagina 10 mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che il Tribunale ritiene quindi, che l’eventuale visita di approfondimento oftalmologico – ed eventuale intervento – possano quindi essere fissati, in caso di bisogno, anche in altro contesto rispetto a quello elvetico, non essendo peraltro tenuto a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6), che appare essere stato chiarito a sufficienza dall’autorità inferiore tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano in specie (cfr. tra le altre la sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 6.2 con ulteriori rif. cit.), che ad ogni modo, dagli atti all’inserto non si evincono elementi atti a suffragare la tesi ricorsuale dell’insorgente secondo la quale il seguito terapeutico non verrebbe garantito qualora egli venisse trasferito nel succitato Paese, e questo anche nel caso egli necessitasse in futuro di un’eventuale operazione oftalmologica, che come già visto non appare avere alcuna urgenza di esecuzione; che tale affermazione dell’insorgente, appare essere tanto più infondata in quanto egli stesso riconosce che il C._______ (sic!: la Spagna) dispone delle strutture mediche necessarie a prendere in cura le sue patologie (cfr. ricorso, pag. 2), che altresì, prima del trasferimento, se necessario, sarà premura delle autorità competenti per l’esecuzione dell’allontanamento, informare in maniera precisa e completa le autorità spagnole dell’arrivo e degli eventuali problemi di salute dell’insorgente (cfr. art. 31 RD III), che lo stato di salute del ricorrente non rappresenta quindi un ostacolo ad un suo trasferimento verso la Spagna, che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Spagna,

D-3478/2022 Pagina 11 che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che su tali presupposti, non risultano quindi neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto non vi è motivo di applicare la clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Spagna è competente per l’esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Spagna conformemente all’art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente e pronuncia il suo trasferimento dalla Svizzera verso la Spagna, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo è senza oggetto, che altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

D-3478/2022 Pagina 12 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3478/2022 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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