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Bundesverwaltungsgericht 16.06.2011 D-3320/2011

June 16, 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,137 words·~16 min·2

Summary

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3320/2011 Sentenza del 16 giugno 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011 / N […].

D-3320/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato verosimilmente il medesimo giorno (la data del […] indicata sul documento è presumibilmente errata, ritenuto che la domanda di asilo è stata depositata il giorno successivo) e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali di audizione del 6 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e dell'8 giugno 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto A 10/1), il ricorso del 10 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 14 giugno 2011, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il medesimo giorno, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

D-3320/2011 Pagina 3 che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nonché di essere nato ad B._______ (Algeria) dove avrebbe vissuto dalla sua nascita sino al suo espatrio all'inizio del mese di (…) 2011, che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine per il timore di subire delle rappresaglie e meglio di essere ucciso da parte di terzi, ovvero di terroristi armati e con la barba che si sarebbero presentate al suo domicilio più volte di notte durante il mese di (…) 2011, chiedendo all'interessato del cibo nonché di collaborare con loro e minacciandolo di morte, se si fosse rifiutato e se li avesse denunciati; che, non volendo adempiere alle richieste dei suoi malfattori, l'interessato avrebbe deciso di espatriare, che, da B._______, l'interessato avrebbe raggiunto dapprima C._______ (Algeria) e successivamente un luogo a lui sconosciuto, da dove si sarebbe imbarcato e sarebbe arrivato su un'isola italiana dalle parti di D._______ (Italia); che, da lì, lo stesso giorno avrebbe raggiunto D._______ e, dopo due giorni trascorsi presso un arabo che avrebbe conosciuto sul posto, avrebbe continuato il viaggio in treno – passando per E._______ (Italia) – fino a giungere a F._______ (Svizzera), senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo,

D-3320/2011 Pagina 4 che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità entro il termine impartito dalla legge, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo e la decisione qui impugnata andrebbe annullata; che, in particolare, egli asserisce di essere giunto in Svizzera senza documenti e ribadisce che – a causa della sua situazione familiare – gli sarebbe impossibile farsi inviare la sua carta d'identità che sarebbe rimasta nel suo Paese di origine; che, in secondo luogo, il ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, infatti, secondo quanto avrebbe spiegato in modo chiaro e completo nel corso delle audizioni, l'insorgente sottolinea di essere fuggito a causa delle gravissime minacce di morte di alcuni terroristi, adducendo quindi che la sua vita in Algeria sarebbe in pericolo e, per questo motivo, domanda protezione alla Svizzera; che egli fa valere d'altronde che le considerazioni negative dell'UFM sarebbero irreali e smentite dai verbali delle audizioni; che, infine, l'autore del gravame ritiene che dovrebbe essere verificata l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento in Algeria, vista la situazione generale in detto Paese, dove dominerebbero l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza, ciò che dovrebbe condurre alla sua ammissione provvisoria in Svizzera, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che ha, altresì, presentato una

D-3320/2011 Pagina 5 domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, innanzitutto, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente non è stato in grado di indicare in maniera precisa né il luogo in cui si sarebbe imbarcato, né quello in cui sarebbe sbarcato, né tantomeno le località da cui sarebbe transitato durante il viaggio in treno (cfr. verbale 1 pagg. 7-8 e verbale 2 D12-D13); che, oltre a ciò, il ricorrente non ha saputo fornire indicazioni temporali puntuali in merito a tale viaggio, ad esempio circa la data precisa in cui sarebbe espatriato, nonché circa la durata del tragitto che avrebbe percorso in barca (cfr. verbale 1 pagg. 7-8 e verbale 2 D11); che, del resto, non è manifestamente plausibile che egli sia potuto arrivare dall'Algeria, entrando nello spazio Schengen, senza subire alcun controllo e senza documenti (cfr. verbale 1 pagg. 7-8 e verbale 2 D10 e D14),

D-3320/2011 Pagina 6 che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, in relazione a quanto rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono il medesimo le stereotipate allegazioni secondo cui gli sarebbe impossibile farsi inviare la sua carta d'identità, avuto riguardo alla sua situazione familiare, e meglio in considerazione dell'età dei suoi genitori (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e ricorso pag. 2, nonché verbale 2 D6-D9); che, infatti, tali asserzioni, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge, tanto più che il ricorrente ha altri parenti in patria, appartenenti sia alla famiglia paterna che materna (cfr. verbale 1 pag. 3); che, del resto, il ricorrente ha altresì dichiarato di non aver fatto alcun tentativo per procurasi detto asserito documento (cfr. verbale 1 pag. 4), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5);

D-3320/2011 Pagina 7 che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il racconto del ricorrente si distingue per il suo carattere estremamente vago e stereotipato, a tal punto che è evidente che i fatti addotti siano il frutto dell'inventiva del ricorrente, nonché siano stati costruiti ad hoc per i bisogni della causa; che, a titolo d'esempio, basti rilevare che l'insorgente non ha saputo descrivere dettagliatamente né le circostanze in cui gli sarebbero state proferite le asserite minacce, né tantomeno i responsabili delle stesse; che, infatti, il ricorrente ha dichiarato che degli individui si sarebbero recati più volte a casa sua per chiedergli del cibo e della collaborazione, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione in merito al susseguirsi di tali visite, alle richieste effettuate e all'asserito rifiuto da parte del medesimo (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D22, D36, D40-41, D42, D48-52, D57-63 e D67-72); che, peraltro, l'insorgente non ha chiarito il motivo per cui detti individui si sarebbero interessati a lui e si sarebbero recati proprio a casa sua (cfr. verbale 2 D73-D74, D86-87); che, in tali condizioni, è manifestamente illogico che il ricorrente sia espatriato a causa degli eventi addotti ed abbia, così, lasciato la sua famiglia in patria; che, inoltre, il ricorrente non ha saputo abbozzare minimamente l'identità dei suoi asseriti malfattori, limitandosi ad una descrizione alquanto fantasiosa ed immaginaria, nonché affermando in maniera del tutto stereotipata che si sarebbe trattato di terroristi, sebbene non li conoscesse (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D20, D33, D39); che, difatti, egli ha dichiarato unicamente che detti individui avevano la barba lunga, vestivano tute di combattimento scure (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D37-38) ed erano armati (cfr verbale 2 D33); che, infine, il ricorrente non ha apportato alcun chiarimento agli elementi contraddittori, nonché vaghi del suo racconto,

D-3320/2011 Pagina 8 rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente ad affermare in sede di ricorso di aver spiegato in modo chiaro e completo i suoi motivi di asilo, nonché rimproverando senza alcun fondamento all'UFM di aver utilizzato argomenti irreali e smentiti dalle sue allegazioni (cfr. ricorso pag. 3); che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, vi è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), contrariamente a quanto pretende far valere il ricorrente con semplici affermazioni di parte (cfr. ricorso pagg. 2-3), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,

D-3320/2011 Pagina 9 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pagg. 2-3), che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di base, nonché ha un'esperienza professionale quale (…), come pure in qualità di (…) nella (…) di suo padre (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D79-D80); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono i suoi genitori, sua sorella, così come altri parenti sia materni che paterni (cfr. verbale 1 pag. 3); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr),

D-3320/2011 Pagina 10 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-3320/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

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