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Bundesverwaltungsgericht 03.07.2012 D-3284/2012

July 3, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,040 words·~15 min·1

Summary

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 giugno 2012 /

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3284/2012

Sentenza d e l 3 luglio 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 giugno 2012 / N […].

D-3284/2012 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 18 maggio 2012 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua domanda, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 29 maggio 2012 (di seguito: verbale 1) e del 13 giugno 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 19 giugno 2012, notificata al ricorrente il giorno stesso (cfr. act. A 12/1); il ricorso inoltrato per telefax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 21 giugno 2012; gli atti dell'UFM trasmessi per telefax a codesto Tribunale il 21 giugno 2012; la decisione incidentale del 22 giugno 2012 con la quale il Tribunale ha assegnato al ricorrente un termine di 3 giorni dalla ricezione di detto provvedimento per regolarizzare l'atto ricorsuale ed ha assegnato un ulteriore termine di 10 giorni per versare un anticipo delle presunte spese processuali; lo scritto entrato al Tribunale il 29 giugno 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato: 28 giugno 2012) con il quale il ricorrente ha debitamente regolarizzato il ricorso presentando l'atto ricorsuale in originale e firmato ed ha allegato un ulteriore scritto con il quale ha richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

D-3284/2012 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 e 5 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia bini e di religione cristiana, nato e cresciuto a B._______ in Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 1-3); che il richiedente avrebbe lasciato la Nigeria il 15 marzo 2010 per paura di vessazioni dalla parte del padre della sua fidanzata mussulmana, il quale lo riterrebbe responsabile della morte della figlia (cfr. verbale 1, pag. 7); che, per il mezzo dell'automobile si sarebbe recato a C._______

D-3284/2012 Pagina 4 (Nigeria) per poi proseguire fino in Niger a D._______; che sarebbe poi giunto in Algeria a E._______ e che, di qui, avrebbe proseguito passando per una nazione sconosciuta per poi giungere in Marocco; che ivi sarebbe rimasto per un anno a F._______ fino a quando qualcuno l'avrebbe aiutato a recarsi in Spagna in una località a lui sconosciuta, giungendo infine in Svizzera a G._______, dove ha depositato la propria domanda d'asilo il 18 maggio 2012 (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali d'audizione; che, infatti, egli ribadisce di non essere in possesso di un documento (cfr. ricorso); che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto in parte i fatti che l'avrebbero portato all'espatrio, ovvero la paura di vessazioni da parte della famiglia della fidanzata deceduta; che, contestualmente alla presentazione dell'originale del ricorso firmato, ha formulato domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-

D-3284/2012 Pagina 5 rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibidem, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli ha dichiarato di non essere mai stato in possesso né di un passaporto né di una carta d'identità; che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non aver fatto nulla in quanto sua madre sarebbe malata e non sarebbe in grado di aiutarlo ad ottenere i documenti (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che, interrogato di nuovo su tale aspetto egli ha indicato di aver telefonato ad un amico a B._______, che però si troverebbe fuori città e dunque non potrebbe al momento aiutarlo (cfr. verbale 2, pag. 2); che, inoltre, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato d'aver lasciato la Nigeria il 15 marzo 2010 e dopo aver soggiornato rispettivamente in Niger, in Algeria, in uno stato a lui sconosciuto, in Marocco, avrebbe proseguito il suo viaggio verso la Spagna (cfr. verbale 1, pag. 6); che precisamente il racconto del viaggio verso la Spagna risulta essere poco credibile; che, infatti, ha affermato che dal Marocco, qualcuno lo avrebbe aiutato a recarsi in Spagna, senza saper indicare l'identità di tale benefattore e la data di tale avvenimento (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 3); che non ha saputo neppure indicare in quale città spagnola sarebbe sbarcato nonostante vi sarebbe rimasto per tre giorni (cfr. verbale 1, pag. 6); che, in seguito, un altro individuo lo avrebbe aiutato a recar-

D-3284/2012 Pagina 6 si a H._______ (Spagna) dove avrebbe vissuto per un mese (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.); che qualcuno lo avrebbe ulteriormente aiutato a prendere il treno da I._______ (Spagna) per giungere in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 6); che finanziariamente tale viaggio lo avrebbe affrontato grazie all'aiuto della di lui madre, in parte, e per il resto grazie a delle persone non meglio specificate (cfr. ibidem); che, altresì, nonostante avesse attraversato molteplici paesi, egli non sarebbe mai stato fermato o controllato dalle autorità competenti (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 3); che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità ed il viaggio d'espatrio, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato per il timore d'essere ucciso dal padre della di lui fidanzata il quale lo riterrebbe responsabile della morte della figlia (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 4);

D-3284/2012 Pagina 7 che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, i motivi elencati dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non adempiono le condizioni previste agli art. 3 e art. 7 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che basti rilevare che il timore del ricorrente d'essere ucciso dal padre della compagna non può che non risultare fondato in quanto, come si può rilevare dal suo racconto durante le due audizioni, lo stesso si basa esclusivamente su mere supposizioni di parte; che, infatti, non appena gli sarebbe stato detto che la sua compagna era deceduta, egli sarebbe subito fuggito e solo in seguito avrebbe saputo da un amico che il padre della stessa lo starebbe cercando (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pagg. 5 seg.); che, altresì, mal si comprende che interrogato sulle cause della morte della compagna egli non avrebbe saputo indicarle (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 5 seg.); che, per il resto si può rinviare alla decisione impugnata; che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale atta a spiegare le varie mancanze di plausibilità rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti non adempiere le condizioni previste agli art. 3 e 7 LAsi, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare

D-3284/2012 Pagina 8 l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione in Nigeria, della situazione personale, essendo giovane ed avendo un'esperienza professionale oltre che una rete sociale avendo egli vissuto a B._______ dalla nascita fino all'espatrio, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,

D-3284/2012 Pagina 9 procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto ed il punto 2 del dispositivo della decisione incidentale del 22 giugno 2012 è annullato con la presente sentenza; che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

D-3284/2012 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. il ricorso è respinto. 2. Il punto 2 della decisione incidentale del 22 giugno 2012 è annullato. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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