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Bundesverwaltungsgericht 22.06.2012 D-3265/2012

June 22, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,458 words·~17 min·3

Summary

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 giugno 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3265/2012

Sentenza d e l 2 2 giugno 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Camilla Fumagalli.

Parti

A._______, nato il (…), Georgia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 giugno 2012 / N […].

D-3265/2012 Pagina 2

Visto: la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, la decisione dell'UFM del 9 luglio 2010 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), nella quale l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Austria, l'irreperibilità dell'interessato e la conseguente impossibilità di eseguirne l'allontanamento nei termini previsti dal Regolamento Dublino ([CE] n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 [GU L 50 del 25 febbraio 2003]), la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, i documenti che l'UFM ha rimesso al ricorrente, in ambo le procedure di asilo, mediante i quali lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali di audizione del 10 maggio 2010 (di seguito: verbale 1), del 28 febbraio 2012 (di seguito: verbale 2) e del 12 giugno 2012 (di seguito: verbale 3), il verbale della decisione dell'UFM del 12 giugno 2012, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con la quale detto ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, il ricorso inoltrato dal ricorrente il 19 giugno 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 20 giugno 2012,

D-3265/2012 Pagina 3 i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino georgiano, originario di B._______ (Georgia), che egli ha affermato di essere espatriato in quanto ritenuto traditore della Patria, e quindi ricercato dalle autorità del proprio Paese, a causa dei propri contatti con un ribelle che sarebbe poi stato ucciso dalle autorità governative (cfr. verbale 1, p. 5; verbale 2, pp. 8-9; verbale 3, pp. 3-6), che, nell'ambito delle audizioni sulle generalità (verbale 1 e verbale 2), l'interessato ha dichiarato di avere lasciato il proprio Paese nell'(…) del 2008 ([…] 2009, a seconda delle versioni); che avrebbe preso l'aereo da C._______ (Georgia) fino a D._______ (Ucraina) e che in seguito si sarebbe recato a E._______ (Austria) nascosto a bordo di un TIR; che, ottenuta la risposta negativa dalle autorità austriache circa la propria domanda di asilo, si sarebbe recato in Italia nel (…); che sarebbe rimasto in tale Paese per poco più di un anno, prima di giungere in Svizzera, viaggiando su rotaia fino a F._______, dove ha inoltrato la prima domanda di asilo (cfr. verbale 1, p. 6-7); che, successivamente alla fine della prima procedura di asilo nel nostro Paese, si sarebbe recato in Portogallo, Pae-

D-3265/2012 Pagina 4 se dal quale è stato poi rinviato in Svizzera in data (…) (cfr. verbale 2, p. 7), che, nella decisione del 12 giugno 2012, l'UFM ha considerato, da un lato, che l'interessato non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo un documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, per di più, sebbene sia la seconda volta che il medesimo chiede asilo in Svizzera, nessuna seria pratica in questo senso sarebbe stata da lui intrapresa; che, nondimeno, le giustificazioni fornite dall'interessato sui motivi di tale atteggiamento sarebbero contraddittorie e atte a dimostrarne la volontà di dissimulare i documenti per i bisogni di causa; che, dall'altro lato, l'autorità di prime cure ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie, che, nel ricorso, il ricorrente fa valere di non avere potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che, infatti, il proprio documento si troverebbe effettivamente in Italia presso un conoscente; che, per quanto attiene alle contraddizioni in tal proposito nei propri racconti egli avrebbe dapprima riferito che il documento sarebbe stato gettato dal passatore, ma che in seguito avrebbe ammesso che alcuni georgiani gli avrebbero consigliato di non fornirlo alle autorità; che, ad ogni modo, attualmente, egli sarebbe in attesa di riceverlo per posta e nel frattempo ne allega la fotocopia al ricorso (doc. 1), che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; che egli ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ul-

D-3265/2012 Pagina 5 teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6 pp. 69-70), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il doc. 1 depositato dal ricorrente non costituisce un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, infatti, la copia di un passaporto, peraltro presentata solo in sede di ricorso in seconda procedura di asilo, non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi di legge (cfr. Sentenza del Tribunale E-7458/2007 del 13 novembre 2007, consid. 3.1), che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che l'autore del gravame è venuto a conoscenza della necessità di produrre un documento d'identità già nel corso della sua prima domanda di asilo in Svizzera il (…); che già nel corso della prima audizione egli ha dichiarato di aver contattato il proprio domicilio georgiano e di essere in attesa dell'invio delle fotocopie dei propri documenti rimasti nel Paese (cfr. verbale 1, p. 4), che, inoltre, non soccorrono il ricorrente le vaghe e contraddittorie allegazioni circa il possesso dei suoi documenti; che, infatti, in merito agli stessi egli ha dichiarato dapprima che il proprio passaporto lo avrebbe consegnato al passatore il quale lo avrebbe gettato (cfr. verbale 1, pp. 3-4); che, in seguito, ha invece affermato che il proprio documento si troverebbe in Italia presso un conoscente e di essere intenzionato a farselo spedire in Svizzera per poi rientrare in Georgia (cfr. verbale 2, p. 6); che, in merito alla carta di identità, essa sarebbe in Georgia, probabilmente presso il proprio domicilio (cfr. verbale 2, p. 7); che non avrebbe fatto ancora nulla per consegnare un documento in quanto non avrebbe potuto accedere ad internet per prendere contatto con la persona che avrebbe il proprio passaporto, dato che non ne avrebbe il numero di telefono (cfr. verbale 2,

D-3265/2012 Pagina 6 p. 7); che, interpellato in merito alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione della precedente procedura circa la propria attesa dell'invio di fotocopie, il ricorrente ha reso ulteriori dichiarazioni contraddittorie e palesemente inverosimili, sostenendo segnatamente che egli necessiterebbe di un indirizzo e che comunque una volta trasferito a G._______ nessuno gli avrebbe più chiesto nulla in proposito (cfr. verbale 2, p. 7), che, per di più, nel corso dell'ultima audizione ha addirittura dichiarato che il passaporto si troverebbe in Georgia o in Italia e che la persona che lo custodirebbe glielo avrebbe spedito a giorni (cfr. verbale 3, D4-D5 p. 2); che, circa alle proprie contraddizioni iniziali, esse sarebbero dovute al fatto che alcuni georgiani l'avrebbero consigliato dicendogli di non produrre il proprio documento (cfr. verbale 3, D6 p. 2), che il ricorrente ha cercato maldestramente di giustificare tali contraddizioni adducendo che, nel corso della sua seconda audizione, avrebbe ammesso la circostanza per cui i documenti non sarebbero stati eliminati dal passatore, bensì effettivamente consegnati ad un conoscente in Italia (cfr. ricorso, p. 2); che, infine, dopo oltre (…) anni dall'inizio della prima procedura e oltre (…) mesi trascorsi dalla seconda domanda di asilo in Svizzera, l'autore del gravame ha prodotto solo in sede di ricorso una fotocopia del proprio documento, peraltro giuntagli via fax (cfr. doc. 1), che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità di suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,

D-3265/2012 Pagina 7 che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5 pp. 89-91), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, in primo luogo e come rettamente osservato dall'autorità di prime cure, se l'insorgente temesse realmente le autorità del proprio Paese non avrebbe certo effettuato l'espatrio partendo con volo aereo, quindi munito di passaporto (cfr. verbale 2, p. 7; verbale 3, p. 6); che, inoltre, anche il racconto sulle circostanze che hanno condotto alla propria presunta persecuzione è estremamente contraddittorio, nonché inverosimile; che, nel corso della prima audizione, egli ha dichiarato di essere stato ricercato a partire dal (…) giorno dopo una rivolta scoppiata in seno all'esercito nel (…) organizzata da un amico con il quale avrebbe avuto contatti telefonici, per poi addurre insensatamente di essere ricercato da (…) (cfr. verbale 1, p. 5); che, nella medesima audizione messo di fronte alle proprie incongruenze, ha dichiarato di essere stato in patria quando è avvenuta la rivolta ma di non ricordare quando essa sia avvenuta esattamente; che, peraltro, il ricorrente ha chiesto asilo in Austria nell'(…) (cfr. verbale 1, pp. 5-6); che, nella medesima sede, aveva dichiarato di essere già espatriato quando il suo amico il (…) sarebbe stato assassinato (cfr. verbale 1, p. 5), mentre nel corso della prima audizione della presente procedura egli ha asserito di essere espatriato a fine (…) o inizio (…) per poi confermare che si sarebbe trattato invece di (…) (cfr. verbale 2, p. 7); che, in aggiunta, stando all'ultima audizione egli avrebbe invece già lasciato definitivamente la Georgia nel (…) per recarsi in Grecia, rettificando in seguito che si sarebbe trattato di (…) (cfr. verbale 3, D11-D12 pp. 3

D-3265/2012 Pagina 8 e 5); che, per quanto attiene all'uccisione dell'amico, l'autore del gravame ha poi asserito che questa sarebbe avvenuta qualche mese dopo la guerra di (…) e di averne appreso la notizia, non più mentre si trovava già all'estero come asserito inizialmente (cfr. verbale 1, pp. 5-6), ma quando era ancora in Georgia, tramite la televisione (cfr. verbale 2, p. 9), che l'autore del gravame in sede di ricorso non entra nel merito dei propri motivi di asilo, che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 pp. 725-733 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7 pp. 90 e ss.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

D-3265/2012 Pagina 9 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celibe; che lo stesso ha frequentato le scuole per (…) anni, parla bene il (…) ed ha svolto le professioni di (…), (…), (…) e (…) (cfr. verbale 1, p. 2; verbale 2, p. 4); che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di una rete sociale, ritenuto che vi risiedono il padre, due fratelli, una sorella (cfr. verbale 1, p. 3) e due zie (cfr. verbale 3, D43 p. 5); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

D-3265/2012 Pagina 10 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3265/2012 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

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