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Bundesverwaltungsgericht 17.05.2017 D-3205/2016

May 17, 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,809 words·~19 min·3

Summary

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 21 aprile 2016

Full text

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Corte IV D-3205/2016

Sentenza d e l 1 7 maggio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Walter Lang, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nata il (…), con i figli B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), e D._______, nata il (…), alias E._______, nata il (…), Eritrea, rappresentati dal signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 21 aprile 2016 / N (…).

D-3205/2016 Pagina 2

Fatti: A. A._______ ed i figli B._______ e D._______, cittadini eritrei di etnia bilen, sono nati e cresciuti a F._______ nella zoba Anseba (Nus Zoba G._______) e vi avrebbero vissuto fino al terzo mese del 2014 quando sono espatriati in direzione del Sudan. In tale Paese la famiglia avrebbe vissuto per tre mesi nel campo profughi di Shagarab prima di raggiungere Khartoum ed in seguito la Libia da dove si sarebbe imbarcata in direzione dell'Italia. Il 19 settembre 2014 essi sono entrati illegalmente in Svizzera depositandovi domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 24 settembre 2014 [di seguito: verbale 1, pag. 3 seg.). B. Sentita sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato di essere espatriata per timore che le autorità militari le portassero via i figli dopo la scomparsa dal servizio militare dell'ex marito. A partire dal 2011 invero, ogni due settimane circa, i militari le avrebbero chiesto insistentemente notizie dell'ex marito minacciando lei ed i figli. In occasione della loro ultima visita qualche giorno prima dell'espatrio, la richiedente sarebbe inoltre stata picchiata. Sentendosi minacciata, intimidita ed esasperata dalla situazione ella avrebbe dunque deciso di espatriare con i figli (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 13 aprile 2016 [di seguito: verbale 2], D23, D28, D49, D51, D52, D58). A sostegno della loro domanda d'asilo i richiedenti hanno presentato una copia delle carte d'identità dei genitori di A._______. C. Con decisione del 21 aprile 2016, notificata agli interessati il 22 aprile 2016 (cfr. atto A22/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ma ammettendoli quantomeno provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 23 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 maggio 2016) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure per una nuova valutazione in merito

D-3205/2016 Pagina 3 al riconoscimento della qualità di rifugiato e dell'asilo o, in subordine, circa la sussistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Essi hanno altresì depositato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio protestando spese e ripetibili. A sostegno del ricorso gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti: – la fotocopia di una cartina amministrativa della regione di Cassala; – la fotocopia di una cartina dei suoli della regione di Cassala. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 agosto 2016, ha esentato gli insorgenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e trasmesso un esemplare del ricorso con i relativi allegati alla SEM invitandola nel contempo a presentare una risposta al ricorso. F. Con risposta del 19 agosto 2016, la SEM ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame cogliendo tuttavia l'occasione per presentare alcune osservazioni. G. In data 20 settembre 2016 gli insorgenti si sono espressi in replica postulando l'accoglimento del ricorso. H. Con duplica del 14 ottobre 2016, inviata ai ricorrenti per conoscenza, l'autorità di prime cure ha nuovamente proposto il respingimento del gravame. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi

D-3205/2016 Pagina 4 dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 21 aprile 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il rifiuto della loro domanda d'asilo. 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo degli interessati inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare, le allegazioni di A._______ sarebbero incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire avendo ella atteso numerosi anni senza intraprendere nulla malgrado le continue minacce dei militari. A giudizio dell'autorità di prime cure, se la richiedente avesse davvero temuto le autorità si sarebbe attivata per trovare un luogo più adeguato per evitare la possibile realizzazione delle intimidazioni. Le dichiarazioni dell'interessata sarebbero poi contraddittorie su punti essenziali. Ella avrebbe infatti in un primo tempo indicato di non aver subito

D-3205/2016 Pagina 5 nulla di concreto salvo poi successivamente dichiarare di essere stata minacciata e picchiata dai militari. Neppure collimanti sarebbero le asserzioni relative alle precauzioni prese a seguito delle visite dei militari avendo l'interessata dapprima dichiarato di essersi in alcune occasioni nascosta salvo poi omettere tale circostanza nel corso dell'audizione seguente. Soltanto una volta raffrontata in merito alla discrepanza avrebbe indicato di essersi a volta recata a H._______ per nascondersi. Infine, la SEM non ha considerato sufficientemente motivate le allegazioni concernenti l'espatrio. Anzitutto, sarebbe inattendibile che l'interessata non abbia saputo indicare dove ha attraversato il confine per entrare in Sudan. In seguito, il suo racconto circa il paesaggio al confine sarebbe vago e stereotipato. Da ultimo, sarebbe poco plausibile che la richiedente non abbia incontrato alcuna difficoltà per raggiungere il confine allorché avrebbe girovagato nella zona per giorni e data la presenza dei due figli in tenera età. 4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano l'inverosimiglianza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo e l'espatrio illegale, per il che, la decisione andrebbe annullata. Anzitutto, per quanto riguarda la presunta illogicità del comportamento a seguito delle minacce dei militari, la ricorrente osserva che la situazione sarebbe andata aggravandosi con il tempo fino a giungere alle gravissime minacce di morte proferite nei confronti del figlio ed alle violenze fisiche nei suoi confronti in occasione dell'ultima visita dei militari. A seguito di questo episodio, e segnatamente quattro giorni dopo, la ricorrente avrebbe deciso di intraprendere il viaggio d'espatrio. In siffatte condizioni sarebbe dunque comprensibile che la ricorrente si sia ritrovata a lungo incerta sul da farsi. La decisione di espatriare con dei figli piccoli costituirebbe infatti una scelta estrema, per cui sarebbe comprensibile che ella abbia sperato di poter rimanere nel proprio Paese qualora le visite dei militari fossero cessate. In secondo luogo, per quanto attiene alle contraddizioni sollevate nel provvedimento impugnato, gli insorgenti ritengono che l'opinione dell'autorità di prime cure sia stata condizionata da una lettura frammentata ed atomizzata delle allegazioni determinanti. Le dichiarazioni in cui la ricorrente avrebbe affermato di non aver riscontrato problemi con le autorità del suo Paese sarebbero infatti immediatamente susseguenti alle descrizioni delle minacce subite. Di conseguenza, non sarebbe plausibile che ella abbia fornito due versioni contrastanti in una simile successione e la discrepanza andrebbe piuttosto ricondotta alla formulazione standardizzata usata dalla

D-3205/2016 Pagina 6 SEM. In seguito, le allegazioni della ricorrente inerenti alle precauzioni adottate sarebbero pure coerenti avendo ella asserito anche nel corso della seconda audizione – seppur solo dopo domanda specifica da parte dell'autorità inferiore – di essersi nascosta. Dalla risposta inizialmente data dall'insorgente, ovvero di non avere in mano nulla, manifestamente discordante rispetto alla domanda, se ne dedurrebbe un'incomprensione da parte della stessa. Infine, ai ricorrenti andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga a causa dell'espatrio illegale dall'Eritrea. Un espatrio legale sarebbe possibile soltanto in rari casi mentre la prassi della SEM sotto il profilo dell'onere della prova sembrerebbe essere diventata eccessivamente esigente. Nella fattispecie, la ricorrente avrebbe saputo nominare alcune località attraversate recandosi in Sudan e sarebbe perfettamente comprensibile che ella abbia dimenticato i nomi di altre (verosimilmente piccolissime) località indicate dal passatore lungo il tragitto. Le cartine allegate al ricorso mostrerebbero inoltre che non vi sarebbero villaggi repertoriati tra Talata Asher e Cassala, per il che le indicazioni della ricorrente in merito al luogo di attraversamento del confine sarebbero adeguate. Lo stesso varrebbe anche per la descrizione del paesaggio, dalla cartina allegata non potrebbe essere dedotta l'esistenza di elementi naturali o artificiali visibili. Infine, l'interessata non avrebbe mai dichiarato di non aver riscontrato difficoltà lungo il tragitto, ma bensì ella avrebbe descritto le difficoltà del passatore nell'individuare la strada giusta e le frequenti inversioni di marcia. Del resto, l'estrema prudenza mostrata dal passatore nell'attraversamento del confine, costituirebbero degli elementi che confermerebbero le allegazioni del viaggio d'espatrio. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM osserva che il fatto che gli eventi addotti dalla ricorrente non siano stati approfonditi nel corso dell'audizione sulle generalità non giustifica l'apparizione, nel corso del procedimento, di allegazioni sostanzialmente discordanti. L'interessata sarebbe infatti già stata invitata in ambito della prima audizione ad esporre i suoi motivi d'asilo e dunque le ragioni essenziali che l'avrebbero spinta a lasciare il Paese d'origine. Inoltre, ella avrebbe firmato entrambi i verbali confermandone la correttezza. Infine, le cartine topografiche annesse all'atto ricorsuale non perorerebbero la causa giacché il viaggio d'espatrio con appresso i figli piccoli difficilmente si sarebbe svolto nelle modalità descritte. 4.4 In sede di replica, i ricorrenti osservano anzitutto che l'unico fatto non esplicitato in sede di prima audizione sarebbe costituito dalle violenze fisi-

D-3205/2016 Pagina 7 che subite in occasione dell'ultima visita dei militari e significherebbe pertanto solamente un'omissione parziale che da sola non sembrerebbe giustificare il netto giudizio d'inverosimiglianza. In secondo luogo, essi ritengono che in entrambe le audizioni sarebbero stati forniti un numero significativo di dettagli importanti in merito al viaggio d'espatrio. 4.5 Infine, con duplica, la SEM rinvia nuovamente alla decisione impugnata proponendo il respingimento del gravame senza presentare ulteriori osservazioni. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni

D-3205/2016 Pagina 8 su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. A mente del Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese da A._______ circa i motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni poco sostanziate, contraddittorie e quindi inverosimili. Anzitutto, le dichiarazioni in merito alle minacce subite dai militari a causa della scomparsa dal servizio militare dell'ex marito, paiono contenere elementi incongruenti. La ricorrente ha infatti dichiarato in un primo momento di essere stata minacciata per oltre tre anni dalle autorità militari che le chiedevano dove fosse l'ex marito, senza tuttavia allegare di aver subito nulla di concreto (cfr. verbale 1, pag. 9), salvo poi asserire in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo di essere stata percossa dai militari in occasione dell'ultima loro visita e di aver di conseguenza deciso di espatriare (cfr. verbale 2, D51-D52). Ora, nonostante il carattere sommario dell'audizione sulle generalità, è pacifico che tali due versioni non possano collimare dal momento che la prima si riferisce a considerazioni di ordine generico mentre la seconda è attinente a problematiche vissute in prima persona le quali non possono essere considerate una concretizzazione delle precedenti dichiarazioni. Tale iniziale omissione, ritenuto il carattere determinante che le percosse hanno avuto sulla decisione di lasciare il Paese d'origine (cfr. verbale 2 D51), pare difficile a comprendersi e non può essere semplicemente giustificata con lo stato di ansia dell'interessata (cfr. verbale 2, D68). Quanto all'argomentazione ricorsuale secondo cui le allegazioni della ricorrente "a me non è mai accaduto nulla di concreto" e "non ho mai avuto né problemi con le autorità del mio Paese né con persone

D-3205/2016 Pagina 9 terze" (cfr. verbale 1, pag. 9) corrispondono ad una formulazione standard non può in alcun modo essere seguita dal momento che l'interessata ha firmato, previa ritraduzione, il verbale confermandone dunque la correttezza. Neppure giova alla ricorrente invocare il fatto che l'audizione non si è tenuta nella sua lingua madre, bensì in tigrino, considerato che ella ha acconsentito allo svolgimento dell'audizione in tale lingua ed ha confermato di aver ben compreso l'interprete (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 9). A tal riguardo va peraltro osservato che la ricorrente ha riferito soltanto ad audizione federale inoltrata e su esplicita richiesta del collaboratore della SEM delle violenze in oggetto (cfr. verbale 2, D51). L'insorgente ha dunque omesso l'accaduto non solo in sede di audizione sulle generalità, ma bensì anche all'inizio dell'audizione federale, allorquando – invitata ad esporre i suoi motivi d'asilo – ha riferito quale motivo determinante per l'espatrio il fatto di essere stata stressata dai militari che le chiedevano insistentemente dove fosse l'ex marito (cfr. verbale 2, D23-D24). Tale motivo risulta confermato anche successivamente nel corso della medesima audizione quando la ricorrente, alla domanda inerente all'attesa di due anni prima della decisione di espatriare, ha nuovamente indicato di aver lasciato l'Eritrea per timore di perdere i figli ed a causa della situazione di stress, tralasciando quindi nuovamente qualsivoglia riferimento alle violenze fisiche (cfr. verbale 2, D63). Proseguendo nell'analisi, non dissipano i dubbi neppure le dichiarazioni della ricorrente al soggetto delle misure precauzionali adottate. In effetti l'interessata ha inizialmente indicato di essersi a volte nascosta quando arrivavano i militari (cfr. verbale 1, pag. 9), salvo poi asserire a precisa domanda di "non avere nulla in mano" (cfr. verbale 2, D62). Nemmeno in questa occasione giova all'interessata asserire di non aver compreso la domanda in quanto tale argomentazione costituisce una mera affermazione di parte. Si potrebbe invero presumere che se l'interessata non avesse effettivamente compreso la domanda avrebbe chiesto delle delucidazioni. In seguito, risulta quantomeno singolare – e non costituisce neppure un elemento a favore della verosimiglianza delle allegazioni – che la ricorrente, malgrado venisse importunata ogni due settimane dai militari al soggetto dell'ex marito ed avesse di tanto in tanto contatti con i di lui famigliari, non abbia mai chiesto ai famigliari se le autorità l'avrebbero ricercato anche da loro, rispettivamente se essi avessero avuto sue notizie (cfr. verbale 2, D26, D36, D39-D46). Oltracciò, come rettamente ritenuto dalla SEM nel provvedimento querelato, il comportamento dell'interessata parrebbe mal sposarsi con la logica

D-3205/2016 Pagina 10 dell'agire. Invero, ritenute le regolari visite dei militari, appare poco comprensibile come ella abbia potuto attendere tre anni senza adottare alcuna misura precauzionale di rilievo, se non quella, per quanto verosimile, di nascondersi di tanto in tanto, per evitare di dover giungere alla decisione estrema di espatriare con due figli piccoli (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2, D47). Alla luce delle suesposte considerazioni, malgrado gli avvenimenti addotti dai ricorrenti possano inscriversi in un contesto di generale plausibilità, la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata, nel complesso, in preponderanza veritiera. 7. Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se agli insorgenti debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito della loro uscita dal Paese. Per i motivi che seguono, la questione della verosimiglianza dell'espatrio illegale può essere lasciata aperta. 7.1 In una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). 7.2 Ora, per i motivi esposti al considerando 6, suddetti elementi supplementari non sono nella fattispecie riconoscibili. All'assenza di contatti con le autorità (militari) eritree, si aggiunge il fatto che la ricorrente non abbia mai esercitato attività politiche e non sia mai stata convocata per il servizio

D-3205/2016 Pagina 11 militare. In definitiva, non vi sono dunque elementi per considerare che la ricorrente sia malvista dalle autorità del suo Paese d'origine. 8. In conclusione, visto tutto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) per il che il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura di ricorso, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3205/2016 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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