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Corte IV D-3082/2017
Sentenza dell ’ 11 aprile 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nata il (…), Eritrea, patrocinata dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 28 aprile 2017 / N (…).
D-3082/2017 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio ad Asmara è giunta in Svizzera nell’agosto del 2015 via il mediterraneo. Il 27 agosto 2015 ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto A8). Sentita sui motivi d’asilo, ella ha dichiarato di essersi recata al campo di addestramento di Sawa nel luglio del 2009, rimanendovi sino all’anno seguente. Durante tale primo anno di permanenza la richiedente avrebbe alternato la formazione scolastica ad alcuni mesi di addestramento militare. Successivamente, ella sarebbe rimasta a casa sino al settembre del 2011, per poi venir richiamata al fine di assolvere una formazione professionale. Anche in tale occasione, l’interessata avrebbe passato all’incirca un anno a Sawa per poi ottenere un breve congedo di due settimane e farvi nuovamente ritorno. Nel corso del servizio ella avrebbe avuto un rapporto conflittuale con il suo superiore, che non le avrebbe concesso ulteriori congedi nonostante la madre si trovasse in precarie condizioni di salute. Ella ha quindi addotto che proprio per questa ragione avrebbe deciso di fare ritorno a casa senza esserne stata autorizzata. Poco dopo il suo ritorno a casa la madre, gravemente malata, sarebbe deceduta. Dopodiché, le autorità si sarebbero presentate presso il suo domicilio e la avrebbero condotta presso il centro detentivo di Adi Abeto, ove sarebbe stata reclusa per tre mesi e rilasciata previa sottoscrizione di un impegno a tornare alla sua unità. Qui avrebbe trascorso un ulteriore anno per poi lasciare definitivamente Sawa ed espatriare (cfr. atto A23, pag. 2 e segg.). B. Con decisione del 28 aprile 2017, notificata il 9 maggio 2017 (cfr. atto A30), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando nel contempo l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera, salvo ammetterla provvisoriamente per inesigibilità dell’esecuzione dello stesso. C. Il 31 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 1° giugno 2017), la richiedente è insorta contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame dei motivi d’asilo; conte-
D-3082/2017 Pagina 3 stualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e indennità ripetibili. D. Con ulteriori scritti dell’8 e dell’11 giugno 2017, l’insorgente ha trasmesso al Tribunale degli ulteriori mezzi di prova. E. Il 3 luglio 2017 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un’attestazione di indigenza, poi tempestivamente trasmessa dalla ricorrente. F. Con osservazioni del 30 agosto 2017, la SEM ha rilevato che il gravame e gli ulteriori scritti della ricorrente non conterrebbero fatti o mezzi di prova atti a giustificare una modifica della decisione impugnata. G. Il 29 settembre 2017, l’insorgente, prendendo posizione in merito alle considerazioni dell’autorità intimata, ha ribadito la necessità di accogliere il gravame. H. Con duplica del 20 ottobre 2017 la SEM ha nuovamente rinviato alla decisione impugnata, confermandone il tenore. I. Il 20 febbraio 2018 la SEM, invitata dal Tribunale ad esprimersi in merito ai mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale, ha fornito le proprie considerazioni al riguardo, poi trasmesse alla ricorrente per conoscenza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
D-3082/2017 Pagina 4 dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 28 aprile 2017 e non avendo censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d’asilo.
4. 4.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato integralmente inverosimile il racconto dell’interessata. A tal fine, la SEM ha anzitutto rilevato come la richiedente avrebbe fornito un quadro sterile e stereotipato della sua esperienza a Sawa. Invero, la descrizione del luogo da
D-3082/2017 Pagina 5 lei resa non sarebbe stata soddisfacente. Il rendiconto delle prime due settimane di permanenza sarebbe inoltre stato sommario elusivo e vago. Lo stesso sarebbe da ritenersi per quanto concerne la sua descrizione di una giornata di scuola tipo e per il successivo periodo di addestramento, da lei caratterizzato in modo inconsistente. In altri termini, il suo racconto si iscriverebbe nell’ambito di nozioni semplici e stereotipate facilmente memorizzabili. Ciò sarebbe dimostrato dalla buone capacità dissertative della ricorrente per quanto concerne le questioni generali quali l’arrivo a Sawa e dalla scarsa e scemante caratterizzazione quanto all’effettiva vita militare, come ad esempio le componenti dell’arma di ordinanza. Inoltre, l’interessata si sarebbe smentita a proposito della sua incorporazione. Oltremodo, nemmeno la copia del certificato di ammissione agli esami di maturità del 2010 sarebbe atta a confutare tale giudizio. Pure inconsistente sarebbe la descrizione a proposito del periodo di detenzione. Nel prosieguo della propria analisi, l’autorità di prima istanza constata poi come il racconto dell’interessata sarebbe costellato da molteplici e grossolane contraddizioni. Quest’ultime riguarderebbero i rientri a casa e la tempistica dei fatti occorsi, segnatamente per quanto concerne il momento nel quale ella si sarebbe recata al domicilio e la durata del congedo, il giorno della scarcerazione e le modalità della seconda convocazione a Sawa. Infine, pure le spiegazioni in merito all’espatrio illegale risulterebbero incongruenti. 4.2 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni dell’autorità di prime cure. Innanzitutto, quanto alla scarna caratterizzazione dell’area di Sawa, ella sostiene che non le sarebbero state poste domande specifiche in merito alle costruzioni presenti loco. Il fatto che l’interessata sia stata succinta nelle risposte sarebbe da ricondurre al fatto che le domande, così come poste dall’autorità da prime cure, condurrebbero gioco forza a conclusioni inaffidabili, stante la possibile attitudine del singolo nel limitarsi all’essenziale. Negli stessi termini, sarebbe lecito dubitare che la ricorrente si sia resa conto che l’esito della sua domanda di protezione fosse correlabile al numero di dettagli forniti. Nondimeno, il fatto che Sawa sia caratterizzato da uno scenario scarno parrebbe dimostrato anche dalle fotografie disponibili. Per quanto riguarda poi lo svolgimento delle due prime settimane di addestramento, andrebbe constatato come le indicazioni della ricorrente avrebbero incluso i diversi tipi di marcia e di svolte imparate e le modalità di organizzazione delle guardie. Del resto anche le critiche della SEM a proposito delle dichiarazioni dell’interessata sullo svolgimento di una giornata tipo e dei turni di guardia sarebbero tutt’altro che convincenti. Lo stesso varrebbe per quanto da lei dichiarato a proposito degli addestramenti svolti dopo la scuola ed a quelli esterni, che non sarebbero affatto inconsistenti, stanti in particolare i riferimenti alle gare tra le differenti unità
D-3082/2017 Pagina 6 ed al corso di mimetizzazione e di difesa. In definitiva, la ricorrente avrebbe fornito una quantità considerevole di elementi che lascerebbero trasparire un suo reale vissuto a Sawa. La comparazione con le sue capacità dissertative su questioni generali parrebbe pertanto difficilmente comprensibile. Analogamente, anche la chiarezza della descrizione del primo anno trascorso a Sawa rafforzerebbe il giudizio positivo in merito alla verosimiglianza. Infine, le lacune a riguardo dei nomi delle componenti dell’arma e della propria incorporazione sarebbero da imputare a difficoltà mnemoniche e quanto allegato a proposito della detenzione sarebbe ad ogni modo soddisfacente. Per quanto concerne invece le contraddizioni elencate dall’autorità di prima istanza, la ricorrente ritiene essersi espressa in maniera convincente. In effetti, interpellata su quante volte avesse lasciato il militare senza un regolare congedo, ella avrebbe indicato, oltre al rientro a casa per giungere al capezzale della madre malata, anche il ritorno antecedente all’espatrio, riferendosi al fatto di aver lasciato illegalmente il paese disertando senza autorizzazione. L’inciso “posso dire” farebbe del resto chiaramente riferimento ad un’eventualità ovvero ad un’interpretazione estesa della parola congedo. A tale conclusione si giungerebbe invero anche ove si consideri che avrebbe lei stessa spiegato aver ottenuto dal superiore un breve congedo, poi utilizzato quale pretesto per l’espatrio. Per il resto, la ricorrente concorda sul fatto che il raffronto dei due verbali paleserebbe l’esistenza di incongruenze nella tempistica dei fatti. Le stesse sarebbero però intimamente legate le une con le altre, posto ch’ella avrebbe dovuto fare uno sforzo importante per ricostruire la cronologia di quanto occorsole. 4.3 Nei suoi ulteriori scritti, l’interessata ha prodotto una copia della sua carta d’identità ed il certificato di iscrizione agli esami presso la scuola Warsay Yikealo in originale nonché alcune fotografie che la ritrarrebbero durante il servizio nazionale. 4.4 Nell’ambito della propria risposta al gravame, l’autorità ha concluso quanto al fatto che il gravame non conterebbe fatti o mezzi di prova giustificanti una riconsiderazione della decisione impugnata. Essa ha quantomeno rilevato che la fotografia prodotta dall’interessata la ritrarrebbe in un contesto indeterminato, non forzatamente riconducibile al servizio nazionale. Peraltro, la ricorrente non sarebbe nemmeno identificabile in modo inequivocabile. Nel contesto di una valutazione generale dell’insieme dell’incarto, tale documento non sarebbe in grado di confutare la conclusione della SEM sul mancato svolgimento del servizio nazionale.
D-3082/2017 Pagina 7 4.5 In sede di replica, l’insorgente rileva come le fotografie andrebbero nel complesso ritenute degli atti di causa. Essendo la ricorrente riconoscibile in divisa militare e conto tenuto delle sue allegazioni in sede di audizioni e di quanto esposto nel gravame, la sua esperienza a Sawa non potrebbe essere messa in dubbio. 4.6 Nelle sue ulteriori osservazioni, la SEM si è espressa in merito al certificato di iscrizione agli esami esternando i propri dubbi in merito alla sua autenticità. Invero, il timbro impresso tra la fotografia ed il supporto cartaceo non collimerebbe. Pure la firma presente non sarebbe stata apposta in originale ma scansionata, come pure il tratto blu sovrastante il termine “registered”. Per quanto concerne la carta d’identità, si tratterebbe di una semplice copia sulla cui autenticità non sarebbe possibile esprimersi. 5. 5.1 la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
D-3082/2017 Pagina 8 non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.4 In una recente sentenza in ambito di ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento il Tribunale ha tra le altre cose rilevato che il reclutamento per il servizio nazionale avviene in genere nel corso dell’ultimo anno della scuola secondaria. Di norma, tutti gli studenti sono tenuti ad assolvere il 12° anno di scuola presso il campo di addestramento di Sawa, laddove ricevono un basilare addestramento militare, terminano la loro formazione scolastica e sostengono i loro esami di fine ciclo. I diplomati migliori hanno quindi la possibilità di accedere a degli studi superiori, per poi essere assegnati al servizio nazionale civile. Gli studenti con valutazioni più basse ricevono invece una formazione professionale all’interno o all’esterno del campo di addestramento; in seguito ed a seconda dei casi, sono incorporati nel servizio nazionale civile o militare (cfr. sentenza del Tribunale D- 2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 12.2 e riferimenti citati). Nella medesima occasione, il Tribunale ha parimenti concluso che, sebbene la durata del servizio nazionale non sia definita, si possa partire quantomeno dal presupposto che congedi siano comuni, in particolare per le donne sposate e per le persone oltre i 25 anni di età (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 12.5). 6. 6.1 Ora, visto quanto precede, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell’interessata a proposito del suo primo anno a Sawa possano iscriversi in un contesto di plausibilità. Su tali aspetti le allegazioni della ricorrente risultano pure esenti da contraddizioni su punti essenziali e sufficientemente sostanziate. Inoltre, il certificato di iscrizione agli esami presso la scuola interna allo stesso Sawa prodotto dall’insorgente risulta conforme al materiale comparativo in possesso del Tribunale e come tale può essere considerato un valido mezzo di prova a sostegno delle sue dichiarazioni. Si può dunque partire dal presupposto che la ricorrente abbia effettivamente svolto il 12° anno di scuola a Sawa ricevendo anche una prima formazione militare. Allo stesso modo, anche la successiva riconvocazione a Sawa per svolgervi una formazione in agricoltura pare poter essere ritenuta verosimile, conto tenuto della già esposta struttura del servizio nazionale. 6.2 Sennonché quanto da lei dichiarato a proposito del periodo successivo e della stessa diserzione lascia al contrario sorgere notevoli dubbi. In primo luogo, va infatti constatato come il racconto dell’interessata a proposito dei suoi rientri a domicilio durante il periodo di formazione professionale a Sawa sia in larga misura contraddittorio. Nel corso dell’audizione sui motivi
D-3082/2017 Pagina 9 d’asilo la richiedente ha infatti dapprima asserito di essere tornata a casa in due occasioni senza aver ottenuto un regolare congedo, ossia in occasione del peggioramento delle condizioni di salute della madre e precedentemente all’espatrio (cfr. atto A23, D44-48). Ebbene, ciò non collima con quanto da lei dichiarato successivamente, e meglio, che avrebbe disertato dopo aver ottenuto un breve congedo di tre giorni allo scadere del quale non si sarebbe ripresentata in servizio (cfr. atto A23, D61). Ancora, nell’ambito dell’audizione sulle generalità la ricorrente ha allegato essersi recata a casa un mese e mezzo prima del decesso della madre, avvenuto il 16 novembre 2014 (cfr. atto A8, D1.17.04 e D3.01) allorché, al momento di essere sentita sui motivi ai sensi dell’art. 29 LAsi, ella ha collocato il decesso della madre al 16 novembre 2013 (cfr. atto A23, D36 e D52), asserendo inoltre che quest’ultima sarebbe venuta a mancare una sola settimana dopo il suo rientro (cfr. atto A23, D49). Allo stesso modo, anche le sue allegazioni a proposito dell’arresto e della detenzione ad Adi Abeto risultano inverosimili. In un primo momento l’interessata ha infatti allegato essere stata prelevata dalle autorità nel dodicesimo mese del 2014 (cfr. atto A8, D1.17.04) mentre successivamente ella ha dapprima ricondotto l’arresto al 2013 (cfr. atto A23, D42) per poi modificare nuovamente la sua versione collocandolo nel febbraio del 2014 (cfr. atto A23, D55). Per di più, a proposito del suo rilascio e di quanto accaduto in seguito, la richiedente ha dapprima dichiarato di essere stata scarcerata il 10 marzo del 2015, dopo aver concluso il periodo di punizione, e di essere successivamente tornata a casa rimanendovi sino al viaggio di espatrio, intrapreso il 25 marzo 2015 (cfr. atto A8, D1.17.04) mentre nella seconda audizione ella ha asserito di non conoscere la data del suo rilascio e di essere rimasta a casa per ben due settimane dopo la scarcerazione prima di recarsi nuovamente a Sawa (cfr. atto A23, D56-D58). Nella medesima occasione ella ha anche asserito essersi intrattenuta un ulteriore anno presso il campo di addestramento prima di recarsi a casa ed espatriare due giorni dopo (cfr. atto A23, D59- D61), cosa del tutto incompatibile con la precedente versione. 6.3 Su tali presupposti non è chiaro se e in che termini la ricorrente abbia integrato il servizio nazionale successivamente all’anno di formazione svolto a Sawa ed alla riconvocazione per svolgere la formazione professionale. Non si può dunque partire dall’assunto ch’ella abbia disertato durante il servizio attivo né che al momento del suo espatrio nei suoi confronti fosse stata spiccata un’ulteriore convocazione. Non è infatti compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico a fronte dell’inverosimiglianza delle allegazioni dell’interessata su questi aspetti. Negli stessi termini, è altresì possibile che la ricorrente fosse a quel momento già stata congedata (cfr. supra consid. 5.4 in fine). Infine, i mezzi di prova prodotti
D-3082/2017 Pagina 10 non permettono di giungere ad un diverso convincimento, stante il fatto che si riferiscono al primo periodo di frequentazione di Sawa, di cui il Tribunale non ha messo in discussione la verosimiglianza e non alle successive circostanze decisive per il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Allo stesso modo, non si necessità in specie la retrocessione degli atti all’autorità di prime cure per una nuovo esame dei motivi d’asilo. 6.4 Da ultimo, quo all’asserito espatrio illegale, il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in una recente sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017). In tale decisione, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha esaminato la questione della rilevanza in materia d’asilo dell’espatrio illegale dall’Eritrea e stabilito che quest’ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Dall’analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall’Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull’asilo e ciò unicamente a causa dell’espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). Ora, fermo considerato che nel caso in disamina la ricorrente non rientra in suddetta categoria di persone, v’è luogo di concludere ch’ella non ha a temere trattamenti configuranti un persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso di ritorno in patria. Negli stessi termini, ci si può esimere di analizzare la verosimiglianza delle sue allegazioni al riguardo. 7. Nel complesso è dunque a giusto titolo che l’autorità di prime cure ha negato l’asilo all’interessata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto. 8. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
D-3082/2017 Pagina 11 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione incidentale del 3 luglio 2017, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. 9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3082/2017 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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