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Bundesverwaltungsgericht 15.05.2018 D-3026/2017

May 15, 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,367 words·~22 min·8

Summary

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 28 aprile 2017

Full text

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Corte IV D-3026/2017

Sentenza dell ’ 11 aprile 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Gérald Bovier, cancelliere Manuel Borla.

Parti A._______, nata il …, con il figli B._______, nato il …, C._______, nata il …, D._______, nato il …, Somalia, …, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del … 2017 / ….

D-3026/2017 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadina somala, appartenente al clan Midgan, è giunta in Svizzera assieme al figlia B._______ nel luglio del 2014, dopo il passaggio da alcuni Paesi, tra cui l’Egitto, dove è nata quest’ultima. Il 27 luglio 2014 l’interessata ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. A8) ed ha sostenuto il verbale di audizione sulle generalità il 29 luglio 2014. Tale domanda è stata stralciata dai ruoli l’8 gennaio 2015 poiché la stessa aveva lasciato il domicilio assegnatole per un luogo di dimora sconosciuto (cfr. A20). Conseguentemente alle informazioni raccolte presso le autorità cantonali preposte, la Segretaria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha riattivato la procedura di asilo il 23 aprile 2015. La richiedente è quindi stata ascoltata in data 26 ottobre 2016 nell’ambito di un’audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi, e susseguentemente in audizione complementare il 13 aprile 2017. Il … 2017 è nata C._______ e il .. 2019 è nato D._______; padre di questi ultimi è E._______, cittadino britannico, sposatosi con l’interessata il … 2006 ad Hargheysa. Sentita sui motivi d’asilo, ella ha dichiarato di essersi trasferita da Mogadiscio ad Hargheysa nel 1995 assieme alla madre e al fratello, dove poco tempo dopo la madre si sarebbe sposata con un uomo divenuto suo patrigno. Durante il suo soggiorno in Somalia l’interessata ha raccontato di avere subìto molteplici palpeggiamenti e numerose percosse da parte di quest’ultimo, in particolare quando rimaneva sola in sua presenza. Ciò è culminato nel marzo del 2005 quando l’interessata ha raccontato di essere stata ferita e violentata dal patrigno. Ella si sarebbe quindi rifugiata da una zia a ..., dove avrebbe fatto la conoscenza del futuro marito. Successivamente, l’interessata sarebbe espatriata, dapprima in Egitto, lasciando in patria il figlio nato a seguito dall’atto violento. La richiedente ha inoltre riferito di essere stata ripetutamente minacciata di morte da diverse famiglie e dagli anziani come pure dall’Imam di ... (e ciò dal gennaio 2006) in ragione della sua condizione di ragazza madre per giunta resa gravida dal patrigno. Infine ella ha fatto valere il timore di dover sottoporre sua figlia B._______ all’infibulazione conformemente agli usi e costumi locali (cfr. A6, A38 e A60). B. Con decisione del 28 aprile 2017 (cfr. A64), notificata il 2 maggio 2017 (cfr. A70/1), la SEM ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando nel contempo l’allontanamento delle interessate dalla Svizzera. Non di meno,

D-3026/2017 Pagina 3 l’autorità di prime cure ha ritenuto l’esecuzione dello stesso non ragionevolmente esigibile, con conseguente ammissione provvisoria delle stesse sul suolo elvetico. C. Il 29 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 30 maggio 2017), le richiedenti sono insorte contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l’accoglimento del ricorso con rinvio degli atti all’istanza inferiore per una nuova pronuncia in punto alla verosimiglianza dei motivi d’asilo. In subordine esse hanno chiesto di essere ammesse provvisoriamente in Svizzera; ancora più in subordine le insorgenti hanno postulato il rinvio degli atti alla SEM per una nuova valutazione in merito agli ostacoli per l’esecuzione dell’allontanamento. Infine esse hanno chiesto l’accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali, presentando altresì un’istanza di assistenza giudiziaria. D. Con decisione del 3 luglio 2017 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un’attestazione di indigenza, poi tempestivamente trasmessa dalle ricorrenti. E. Con osservazioni del 30 agosto 2017, la SEM ha chiesto di respingere il ricorso, riconfermandosi in buona sostanza nei considerandi della decisione impugnata. F. Con scritto dell’11 settembre 2017 le ricorrenti sono state invitate a presentare una duplica, a cui hanno però rinunciato.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità

D-3026/2017 Pagina 4 (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore (eccezion fatta per l’ultimo genita nata a novembre 2017), sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo state le ricorrenti poste al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 28 aprile 2017, le richieste ricorsuali in via subordinata, tese appunto all’ammissione provvisoria, sono prive di oggetto. Pertanto, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della domanda d’asilo.

4. 4.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato come contradditorie su punti essenziali ed inverosimili le motivazioni a fondamento della richiesta di asilo. Nello specifico, la SEM ha evidenziato un quadro generale al quanto contradditorio in ordine alle presunte percosse subìte per mano del patrigno e meglio ai motivi alla base delle violenze: infatti nel corso dell’audizione sulle generalità essa avrebbe affermato che

D-3026/2017 Pagina 5 la ragione delle percosse era da ricondurre ai disturbi cagionati al patrigno durante le ore di riposo (A6, pag. 9/10), mentre nell’audizione sui fatti essa avrebbe mutato la propria posizione asserendo che la ragione era da ricercare nello stato di “pazzia” dello stesso (cfr. A38, DD80-82). A dire della SEM un’altra incongruenza sarebbe emersa durante questa audizione, quando l’insorgente avrebbe affermato di avere lasciato l’abitazione famigliare nel maggio del 2005 dopo lo stupro subìto (cfr. A38, D56), mentre in seguito avrebbe fatto risalire l’abuso sessuale al 23 o 25 marzo 2005 (cfr. A 38, D89). Sempre in questa sede essa avrebbe determinato che l’incontro con la madre, dopo l’evento traumatico, sarebbe avvenuto il mattino seguente (cfr. A38, DD 106-107), salvo poi affermare che l’incontro sarebbe avvenuto la sera stessa dell’evento (cfr. A60, DD 67-68). Altrettanto inattendibile sarebbero le affermazioni relative al tentativo di tagliarle la gola come pure quelle relative al tentativo di scappare dall’atto criminoso: infatti se in un primo momento essa avrebbe affermato di essere fuggita dopo l’atto, in un secondo momento l’insorgente avrebbe affermato di essere stata “buttata” fuori di casa dal patrigno (cfr. A60, D59). Chiamata a circostanziare queste affermazioni essa avrebbe però scordato di menzionare il tentativo di taglio della gola: ciò avrebbe indotto la SEM a concludere che se effettivamente “lei avesse vissuto tale drammatico episodio nelle circostanze allegate, l’avrebbe indubbiamente esposto in maniera decisamente più circostanziata, precisa e convincente”. La SEM ha inoltre ravvisato divergenze in ordine al ricovero e alla degenza in ospedale, come pure contraddizioni in ordine al momento e al luogo dove l’insorgente avrebbe appreso della propria gravidanza. Infine a dire dell’autorità inferiore “non sono assolutamente credibili” le allegazioni riferite alle minacce di morte proferite da persone di ..., come pure i timori di dover sottoporre ad infibulazione la figlia in caso di rientro in Somalia, poiché esse avrebbero dovuto comparire già durante l’audizione sui fatti e non unicamente durante l’audizione complementare o perlomeno essere giustificate in modo più convincente. 4.2 Con ricorso l’interessata ha contestato le valutazioni della SEM. In particolare, essa non ha ravvisato una contraddizione in ordine al momento dell’allontanamento da casa come pure in ordine al momento della visita della madre ai vicini presso cui si era rifugiata dopo lo stupro. Per quanto attiene al momento della partenza dalla città l’interessata ha evidenziato l’esistenza di un malinteso prodottosi nel corso delle domande e risposte pronunciate durante l’audizione sui fatti del 26 ottobre 2016. A suo dire infatti alla domanda quando avrebbe lasciato la casa della madre, essa avrebbe risposto riferendosi all’abbandono dalla città di Hargheysa; ciò emergerebbe in particolare proprio dalle domande e risposte successive

D-3026/2017 Pagina 6 da D57 e seguenti, poiché il proprio racconto sarebbe privo di un lasso temporale, seppur breve. Questo sarebbe altresì confermato dalla propria richiesta di ripetizione delle domande D55 e D56 che avrebbe poi determinato le successive. Per quanto attiene invece la visita della madre ai vicini presso cui l’interessata aveva trovato rifugio, l’insorgente ha confermato la linearità del proprio racconto in ordine agli accadimenti e meglio: dapprima la fuga e il rifugio presso i vicini e poi l’avviso alla madre. In questo contesto l’insorgente avrebbe però ammesso di non ricordare bene l’arrivo di quest’ultima, in particolare se esso sia avvenuto la sera o la notte oppure l’alba del giorno dopo. Ciò a suo dire sarebbe giustificato dalle circostanze straordinarie dell’evento subìto rispettivamente dall’arco di tempo trascorso ovvero 12 anni. Per quanto riguarda poi il racconto circa il tentativo del taglio della gola, la ricorrente ha rimproverato alla SEM una lettura insostenibile delle risposte: infatti alla domanda/risposta 59 essa ha riferito circa il citato tentativo, mentre alla domanda/risposta 60 essa non l’avrebbe più circostanziato, poiché era evidente la menzione fatta in precedenza. Con riferimento alla contraddizione relativa al periodo temporale dopo lo stupro, la ricorrente ha rilevato di non intravvedere le contraddizioni esposte dalla SEM: infatti essa ha trascorso questo periodo di 20 giorni in degenza all’Ospedale della città, convinta che al momento delle dimissioni non sarebbe evidentemente rientrata al domicilio a vivere con la madre e il patrigno ma sarebbe stata ospite dei vicini: ciò spiegherebbe la risposta secondo cui i 20 giorni seguenti allo stupro li avrebbe trascorsi presso i vicini. Quanto alle affermazioni della SEM secondo cui non sarebbero credibili le affermazioni circa i timori per la propria vita a causa delle minacce subìte da parte degli anziani e in generale dalla comunità del suo villaggio/quartiere, in ragione della sua condizioni di ragazza madre, la ricorrente ha affermato di non condividerle, nella misura in cui sarebbe evidente che il tradizionalismo e il fanatismo che caratterizzano la regione sfocia regolarmente in atti di violenza; è in questo senso che costituivano e costituiscono un motivo di grave pericolo. In buona sostanza a suo dire in Somalia la condizione femminile non sarebbe priva di rischi per la vita a dipendenza della situazione fattuale, che nel suo caso sarebbe stata grave alla luce di quanto esposto. In generale, la ricorrente ha poi ricordato che il rammentare l’evento descritto porti con sé un “malessere difficile da descrivere e da combattere, un dolore … che si aggrava in misura insostenibile quando [si] trova a doverlo rivivere”. In questo contesto sono da leggere le proprie risposte durante le audizioni. L’insorgente ha rilevato inoltre di essersi sforzata di capire e farsi capire al meglio nonostante le difficoltà, oltre che nel merito, anche di comprensione con l’interprete; difficoltà prontamente segnalate.

D-3026/2017 Pagina 7 4.3 Con risposta al gravame, l’autorità inferiore si è in sostanza riconfermata nella propria decisione impugnata. Essa ha inoltre censurato le presunte incomprensioni linguistiche tra l’interprete e la ricorrente, poiché sarebbe proprio quest’ultima ad avere confermato la comprensione della comunicazione, sebbene non parlanti il medesimo dialetto. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure

D-3026/2017 Pagina 8 nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Nel caso che ci occupa, appare anzitutto opportuno procedere analizzando la situazione nel luogo d’origine delle insorgenti, al momento degli avvenimenti adotti, per poi esaminare, su tale base, l’entità e la congruenza delle allegazioni fornite. 6.2 6.2.1 La città di Hargheysa è la principale città del Somaliland, Stato dichiaratosi indipendente nel 1991, sebbene non sia ancora stato riconosciuto dalla comunità internazionale, ciò che rende complessa e critica la situazione politica e di sicurezza in questo territorio. Ciò a maggior ragione se si considera che la Somalia lo ritiene come appartenente al proprio territorio nazionale (cfr. SCOTT PEGG [Indiana Univerity – Purdue University Indianapolis) / Michael Walls [University College London] /Washington Post, Somaliland votes next week. Its biggest challenges come after the election., 10.11.2017, consultato l’11 dicembre 2018). Va tuttavia rilevato che paragonato alla Somalia, il Somaliland appare un territorio in cui vige una maggiore democrazia e dove è assente un conflitto di guerra civile. Un Rapporto del 2008 relativo ai diritti delle donne nel Somaliland, evidenzia tuttavia una proliferazione generale di violenza nei confronti delle donne. In particolare esso evidenzia la costante presenza di violenza domestica, di crimini a sfondo sessuale come pure di mutilazioni genitali femminili, quali usanze tradizionali (cfr. MARIA BEATA TUNGARAZA, Women’s Human Rights in Somaliland, 2008, consultato l’11 dicembre 2018); addirittura uno studio UNICEF del 2004 ha rilevato che il 98 per cento delle giovani donne subisce una mutilazione genitale femminile (cfr. Integrated Regional Information Networks [IRIN], Somaliland women take on new roles, 03.05.2005, consultato l’11 dicembre 2018). Ma le violenze contro il genere femminile

D-3026/2017 Pagina 9 non si limitano a queste pratiche tradizionali. In particolare diverse testimonianze provenienti da Hargeysa e raccolte nel 2005 hanno riferito che il Somaliland è teatro di numerosi crimini violenti nei confronti delle donne: si segnalano in particolare casi di violenza domestica come pure di stupri tra le mura di casa (cfr. Integrated Regional Information Networks [IRIN], Somaliland women take on new roles, 03.05.2005, consultato l’11 dicembre 2018). Va detto in proposito che la violenza sessuale difficilmente è denunciata dalla vittima: questo perché il sistema giudiziario è debole e la denuncia è evasa rispettivamente il procedimento è chiuso, qualora l’autore neghi ogni responsabilità. Tali difficoltà aggravano ancor più la posizione sociale della donna vittima di un abuso. A ciò deve inoltre essere aggiunto l’intolleranza, la vergogna, la stigma come pure la rilevante censura sociale nei confronti della donna oggetto di stupro. Vi è poi da dire che qualora dalla violenza sessuale dovesse seguire una gravidanza, la situazione personale in cui versa la vittima risulta ben peggiore. Infatti, sempre dalla medesima fonte, emerge che queste vittime corrono l’alto rischio di essere escluse dal clan di appartenenza ciò che comporta un evidente perdita di tutela e di protezione. Così come la madre anche il figlio nato fuori dal vincolo coniugale è oggetto di stigma e di censura ciò che aumenta ancora più la difficoltà di accettazione e inserimento sociale nella comunità (cfr. Lifos [Migrationsverket], Kvinnor och barn i Somalia. Rapport fran utredningsresa till Nairobi, Kenya och Mogadishu, Hargeisa och Boosaaso i Somalia i juni 2012, del 5 giugno 2013, consultato il’11 dicembre 2018). Ferme queste premesse, v’è dunque da concludere che l’esistenza di violenze tra le mura domestiche segnatamente abusi sessuali sia da ritenersi altamente verosimile. Altrettando credibili sono i racconti di emarginazione sociale da parte della comunità nei confronti della madre non sposata e del figlio nato fuori dal vincolo coniugale. Il criterio di plausibilità, tenuto conto del luogo di provenienza e la situazione sociale nei confronti della donna sopra descritta, è pertanto da considerarsi soddisfatto. Su tali presupposti, le allegazioni delle ricorrenti meritano pertanto di essere vagliate approfonditamente, al fine di determinare se esse siano sufficientemente sostanziate e coerenti. 6.2.2 Con riferimento alla sostanza delle allegazioni, occorre rilevare come la ricorrente sia stata in misura di descrivere dettagliatamente quanto accaduto quel mattino ed in particolare l’agire del patrigno, che aveva richiesto dapprima la colazione ma che poi rinunciandovi ha afferrato l’insorgente per i capelli trascinandola in camera. Ella ha pure ricordato, in modo generale, la ricerca di salvezza, susseguente allo stupro, presso i vicini di casa. Ciò detto, il Tribunale non può condividere la tesi dell’autorità di prime

D-3026/2017 Pagina 10 cure circa il fatto che le allegazioni della richiedente risulterebbero inverosimili in ragione di una carente descrizione, con sufficiente dettaglio, circa sul momento della vista della madre, dopo lo stupro subìto. In proposito va pure ricordato che tale aspetto può in parte essere relativizzato sulla base della traumaticità dell’evento: va infatti tenuto debitamente conto della frequenza degli episodi dissociativi nei casi di stupro. Ora, com’è noto, gli episodi dissociativi possono avere risultanze diverse sulla memorizzazione delle circostanze degli eventi traumatici (cfr. Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, DSM-IV, Göttingen 2003, pag. 576). Allo stesso modo non si possono condividere le affermazioni della SEM circa un’incongruenza in ordine al tentativo di taglio della gola. Infatti l’insorgente ha descritto tale evento, in modo chiaro, rispondendo ad una domanda concreta: è quindi pacifico che, nel prosieguo del racconto e meglio alla domanda seguente non doveva più circostanziare tale evento, poiché appunto descritto qualche istante prima. Una diversa interpretazione, come quella della SEM su tale punto non è sostenibile. A sostegno delle allegazioni della ricorrente occorre evidenziare che la stessa non si è neppure nascosta affermando di non ricordare nel dettaglio l’atto dello stupro, ma ha unicamente cercato di tutelarsi e proteggersi rilevando di non potere raccontare l’evento stesso nel merito (cfr. A38, D90: “mi ricordo ma non posso raccontare”); in proposito si veda ancora la risposta alla D68 dell’audizione sui fatti (cfr. A38): “sono molti i problemi che ho avuto, non posso dirli tutti oggi”. In questo contesto la verosimiglianza delle allegazioni dell’insorgente non può pertanto essere negata, come lo vuole la SEM, sulla base della carente descrizione degli avvenimenti succedutesi immediatamente dopo lo stupro ovvero la visita della madre. 6.2.3 Con riferimento alla coerenza dei fatti succedutesi prima e dopo l’evento, va qui osservato come la contestualizzazione del racconto, e meglio, la presenza da sola insieme al patrigno nella casa, il mattino e terminata la sera, sia stata descritta dall’insorgente con una certa linearità nel corso delle due audizioni, susseguitesi all’audizione sulle generalità (cfr. A60, D27 audizione complementare, e A38, D92 audizione sui fatti). Più in generale la ricorrente fa risalire l’evento attorno al 23 / 25 marzo del 2005, e la nascita del figlio, conseguente allo stupro, verso dicembre, ciò che corrisponderebbe al periodo di gestazione. Se è vero che la questione dello stupro è emersa solo in occasione dell’audizione sui fatti è altrettanto vero che già nel corso dell’audizione sulle generalità la richiedente ha di fatto

D-3026/2017 Pagina 11 evidenziato che la ragione della domanda d’asilo era da ricondurre al comportamento del patrigno; in proposito l’insorgente ha rilevato che quando ella rimaneva a casa, era costantemente picchiata, ciò a cui la madre non credeva. A mente del presente Tribunale non possono nemmeno essere considerate inverosimili i racconti circa le intimidazioni subìte da parte di persone di ..., conseguentemente al suo stato di giovane madre sola e i timori della pratica di infibulazione sulla figlia. E meglio le minacce riferite ad una punizione secondo la religione islamica, ciò che in buona sostanza corrisponde alla lapidazione per il caso concreto. Orbene, tali allegazioni alla luce delle circostanze evocate, non possono essere considerate delle semplici allegazioni inverosimili. 6.2.4 Conto tenuto di quanto precede, la verosimiglianza dello stupro e degli avvenimenti successivi allo stupro, segnatamente le minacce subìte dalla comunità locale, non possono essere messe in dubbio senza ulteriori approfondimenti in ragione del solo fatto che la ricorrente avrebbe mostrato alcune esitazioni e contraddizioni nelle proprie audizioni, così come sopra indicato. 6.3 Ne consegue quindi che le dichiarazioni della ricorrente a proposito dello stupro subìto ossequiano alle condizioni poste dall’art. 7 LAsi. Il Tribunale parte quindi dall’assunto che la ricorrente, all’epoca minorenne, abbia realmente subìto una violenza carnale ad opera del patrigno. A proposito di quanto allegato circa lo svolgersi degli avvenimenti successivi, il Tribunale, sulla base degli atti assunti, non può inoltre escludere che i fatti possano essersi effettivamente svolti così come esposto dall’insorgente. 7. Giunti a tale conclusione, il Tribunale ritiene pertanto giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest’ultima abbia a verificare dettagliatamente la possibile rilevanza in materia d’asilo dello stupro subìto e delle conseguenze generate, conto tenuto della situazione nel paese d’origine dell’interessata e dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento delle insorgenti (cfr. a proposito della presenza di un’alternativa di protezione interna DTAF 2011/51 consid. 8). 8. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 28 aprile 2017 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) af-

D-3026/2017 Pagina 12 finché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. 9. 9.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 9.2 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 850.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF). La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso, per quanto ricevibile è accolto. La decisione della SEM del 28 aprile 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà alle ricorrenti complessivamente CHF 850.— a titolo di indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Manuel Borla

Data di spedizione:

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