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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2020 D-3/2019

November 27, 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,769 words·~19 min·4

Summary

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 novembre 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3/2019

Sentenza d e l 2 7 novembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Camilla Mariethoz Wyssen, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), Sri Lanka, Via F. Caponelli 15, 6600 Locarno, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 novembre 2018 / N (…).

D-3/2019 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 22 giugno 2017, i verbali d’audizione del 27 giugno 2017 (di seguito: verbale 1) e dell’8 giugno 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 30 novembre 2018, notificata il 3 dicembre 2018 (cfr. atto A17), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 2 gennaio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 3 gennaio 2019), per mezzo del quale il ricorrente ha concluso alla concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine alla restituzione degli atti all’autorità di prima istanza per una nuova valutazione in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo; altresì ha presentato una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 22 gennaio 2019, per il cui tramite il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, lo scritto del ricorrente del 31 gennaio 2019 con il quale veniva richiesta la riconsiderazione della precitata decisione incidentale sulla scorta del fatto che la moglie sarebbe stata interrogata e minacciata e con allegata in copia una dichiarazione di un notabile della regione, la decisione incidentale del Tribunale del 7 febbraio 2019, che confermava la richiesta di anticipo spese ed il tempestivo versamento del medesimo, il memoriale integrativo del 20 febbraio 2019, con cui il ricorrente ha fatto presente di altre vicissitudini intercorse alla moglie in Sri Lanka e prodotto documentazione a sostegno e meglio, la succitata dichiarazione del notabile in originale, alcune fotografie ritraenti delle persone in abiti militari dinanzi alla porta di un’abitazione ed una copia di una denuncia presentata dalla moglie presso il Commissariato di (…) con relativa traduzione,

D-3/2019 Pagina 3 gli originali della suddetta denuncia e della relativa traduzione e la dichiarazione aggiuntiva di un’altra personalità locale attestante presunte attenzioni da parte delle autorità addotti dal ricorrente il 15 marzo 2019, il certificato medico inoltrato il 31 luglio 2019 ed indicante l’esistenza di un disagio psico-fisico invalidante correlato ad una situazione famigliare difficile, l’ordinanza del 5 settembre 2019, mediante la quale il Tribunale ha invitato la SEM a prendere posizione in merito al ricorso e ai successivi scritti e documenti, la risposta della SEM del 18 settembre 2018 (recte: 2019), con cui veniva proposta la reiezione del gravame, poi trasmessa per conoscenza al ricorrente, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi), che, fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa,

D-3/2019 Pagina 4 che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil, nel corso delle audizioni cui è stato sottoposto ha dichiarato che già nel 2006 sarebbe stato prigioniero del CID (“Criminal Investigation Department”, il dipartimento investigativo della polizia srilankese) per un mese subendo

D-3/2019 Pagina 5 maltrattamenti poiché sospettato di essere un simpatizzante delle LTTE (“Liberation Tigers of Tamil Eelam”, le Tigri per la liberazione della patria tamil); che sino al 2009 sarebbe stato sottoposto ad un obbligo di firma; che di seguito e per diversi anni, non avrebbe più avuto problema alcuno, lavorando pesino in stretto contatto con il governo; che ciò non di meno, qualche settimana dopo aver partecipato, il (…) 2016, a una cerimonia commemorativa per i martiri della guerra civile, egli sarebbe stato interpellato da agenti del CID sulla sua attività professionale e sui suoi legami con il partito TNA (“Tamil National Alliance”, l’Alleanza nazionale tamil) e le LTTE; che gli sarebbe altresì stato chiesto se conosceva il luogo in cui il gruppo separatista avrebbe occultato del denaro; che qualche giorno dopo degli agenti del CID si sarebbero presentati a casa del ricorrente allorquando questi era assente lasciando detto di presentarsi da loro per essere interrogato; che ciò lo avrebbe condotto a lasciare il Paese dopo essersi nascosto nella capitale per circa tre mesi, che nel corso del procedimento di prima istanza egli ha versato agli atti la sua carta di identità, il suo atto di nascita, il suo certificato di matrimonio, della documentazione medica riguardante segnatamente un’ospedalizzazione avvenuta nel 2015 a seguito di un incidente in moto ed un manoscritto di un pubblico ufficiale, che, nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha negato l’esistenza di un fondato timore di persecuzione in capo all’insorgente così come la presenza di fattori di rischio tali da giustificare l’insorgere di atti pregiudizievoli nei suoi confronti, che nel ricorso l’insorgente censura l’apprezzamento dell’autorità inferiore quanto al comportamento che gli sarebbe stato imputato dalle forze di sicurezza del suo Paese d’origine; che la SEM avrebbe in particolare tralasciato di valutare la rilevanza delle domande postegli dagli agenti del CID in merito alle sue attività professionali; che l’autorità avrebbe inoltre rilevato inaccuratamente che egli avrebbe fatto rientro al domicilio famigliare prima di raggiungere la capitale; che i controlli subiti dalla moglie successivamente al suo espatrio dimostrerebbero che l’interesse nutrito dalle autorità dello Sri Lanka nei confronti dell’interessato sarebbe tutt’ora attuale, che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente

D-3/2019 Pagina 6 riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d’asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d’asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 194 e riferimenti citati); che, perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale; che, in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale; che quest’ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che, a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che, oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implicano altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose che permettano di

D-3/2019 Pagina 7 derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1); che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1), che in concreto, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha giudicato non sussistere i presupposti per la concessione dell’asilo ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato, che difatti gli eventi del 2006, quand’anche si voglia considerare si siano protratti sino al 2009, non possono essere messi in relazione temporale e causale con l’espatrio del 2016, che il ricorrente non ha d’altro canto ricondotto i contatti del 2016 alle pregresse vicissitudini con il CID, quanto più alla sua partecipazione alla cerimonia commemorativa del 27 novembre 2016 ed alla sua attività professionale (cfr. verbale 2, D60), che va inoltre da sé che ad esso solo, quanto intercorso nel 2016 non configura una persecuzione determinante; che per risultare pertinenti in materia d’asilo le misure adottate debbono infatti raggiungere una certa intensità, rendendo oggettivamente non sopportabile l’esistenza nel paese d’origine (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), che la questione del rientro al domicilio prima del trasferimento a Colombo non è in alcun modo decisiva, che per il resto, la sola appartenenza all’etnia Tamil e il deposito di una domanda d’asilo all’estero non sono elementi di rischio sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4); che inoltre non si può partire dall’assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 4.3.1); che nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l’esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza

D-3/2019 Pagina 8 E-350/2017 consid. 4.3.1) né si deduce dagli atti che l’interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. sentenza E- 1866/2015 consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche: sentenza del Tribunale E- 350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1), che in buona sostanza, non appare che l’insorgente possa essere percepito come una minaccia per l’unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.4), che sebbene il fatto che egli sia di etnia tamil come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il suo eventuale rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettano di escludere ch’egli possa attirare su di sé l’attenzione delle autorità al suo ritorno, una tale evenenienza non configura un trattamento rilevante nel contesto dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]), che la valutazione circa i fattori di rischio di cui al provvedimento sindacato non presta pertanto il fianco a critiche; che il ricorrente non può in altri termini prevalersi di un timore fondato di essere perseguitato in un prossimo avvenire e secondo un’alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi); che questa valutazione è tanto più giustificata dal fatto che egli ha lasciato lo Sri Lanka nel settembre del 2016, ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l’esercito regolare (cfr. sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 5.2), che la qualità di rifugiato nemmeno può essergli riconosciuta in virtù delle presunte visite e minacce cui sarebbe stata oggetto la moglie dopo il suo espatrio, atteso che tali circostanze risultano d’acchito inverosimili poiché apparentabili a delle mere allegazioni di parte non sorrette da alcun elemento concreto a loro sostegno (cfr. anche E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni) e di quantomeno dubbiosa tempistica, che da ultimo, neanche i mezzi di prova agli atti non sono tali da poter giustificare una diversa valutazione del caso in parola, che le dichiarazioni prodotte a varie riprese dal ricorrente rientrano nel novero dei documenti di compiacenza e sono pertanto prive di ogni valore probatorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2244/2018 del 26 giugno 2020

D-3/2019 Pagina 9 consid. 5.2); che la registrazione di una denuncia per sua stessa natura non prova né altrimenti rende verosimile l’esistenza di atti pregiudizievoli, essendo possibile depositarla a discrezione del querelante; che le fotografie null’altro attestano oltre al fatto che due persone in abiti ufficiali si sono recate presso un’abitazione laddove una persona di sesso femminile, sia anche effettivamente la moglie dell’insorgente, li ha accolti sull’uscio, senza che si evinca ad ogni modo il contesto dell’incontro, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontanamento del richiedente, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel gravame l’insorgente non si esprime espressamente sulla questione, salvo produrre in un secondo momento un certificato medico attestante problematiche di natura psichiatrica, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

D-3/2019 Pagina 10 che egli non ha invero stabilito di avere il profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno (cfr. supra), né l’esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento vietato dalle disposizioni succitate nell’eventualità di un suo rimpatrio, che la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è d’altro canto a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l’esecuzione dell’allontanamento e ciò anche volendo considerare la recente evoluzione congiunturale susseguente all’elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1), che le problematiche di natura medica risultano inoltre pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6) a cui non è apparentabile la presente fattispecie, che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.1), che così, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni – qualora i criteri individuali dell’esigibilità siano dati (in particolare l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Jaffna, provincia Settentrionale; che egli è giovane, dispone di una formazione scolastica, di un’esperienza professionale pluriennale così come di una rete famigliare in loco, che i problemi di natura psichiatrica di cui soffre non giustificano del resto una sua ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti); che cure mediche di base per disturbi psichiatrici sono disponibili in Sri Lanka ed in particolare

D-3/2019 Pagina 11 a Jaffna (cfr. sentenza del Tribunale E-1169/2016 del 20 agosto 2018 consid. 8.3.1.1), sempre che l’insonnia, che secondo il certificato medico prodotto dal ricorrente il 31 luglio 2019 è correlata con le preoccupazioni per la sua famiglia, perduri nonostante il riavvicinamento con essa; che inoltre il medesimo certificato non attesta che la depressione con ideazione suicidaria si caratterizzi per un’intenzionalità chiara, perciò il rischio serio di atti anticonservativi non è dimostrato; che la questione non è ad ogni modo decisiva (cfr. sentenza del Tribunale E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 4 LStrI), che, infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento; che il ricorrente dispone della carta d’identità e, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 12 febbraio 2019, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese versato il 12 febbraio 2019. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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