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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2011 D-2993/2011

June 3, 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,560 words·~13 min·2

Summary

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 maggio 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2993/2011 Sentenza del 3 giugno 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 maggio 2011 / N (…).

D-2993/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il (…) e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento di identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione del 3 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 24 maggio 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 24 maggio 2011, notificata oralmente al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato il 25 maggio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 26 maggio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in

D-2993/2011 Pagina 3 cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato ad B._______, nonché di avervi avuto ultimo domicilio prima dell'espatrio, che egli ha affermato di essere espatriato per cercare un lavoro e migliorare la sua situazione economica al fine di garantirsi un futuro, che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese da B._______ in aereo l'(…) 2010 e di essere atterrato a C._______ (Turchia); che, in seguito, sarebbe andato ad D._______ (Grecia), dove sarebbe rimasto un mese; che si sarebbe poi recato a E._______ (Grecia), rimanendovi un mese circa; che, verso il 14 aprile 2011, si sarebbe recato in Italia, dapprima ad Ancona, dove sarebbe rimasto una decina di giorni, poi a F._______, a G._______ ed infine a H._______, da dove avrebbe preso un bus fino a I._______ (Svizzera), che, nella decisione del 24 maggio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo un documento di identità o di viaggio valido entro le 48 ore dall'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che ci sarebbero pertanto ragioni scusabili che giustificherebbero la mancata consegna di documenti di

D-2993/2011 Pagina 4 identità; che, pertanto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, in particolare, egli sarebbe giunto in Svizzera privo di documenti; che avrebbe consegnato il passaporto al passatore per evitare che, in caso di controllo in Grecia, le autorità lo rinviassero in Turchia; che egli non avrebbe portato con sé i documenti di identità su consiglio del passatore; che la sua carta di identità si troverebbe ad B._______, a casa sua e dei suoi famigliari e che, avendo ora capito il motivo per il quale gli si chiede di dimostrare la sua identità cercherebbe di fare il possibile per farsela spedire; che il ricorrente fa valere, peraltro, che sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione alla qualità di rifugiato o riguardo all'esecuzione del suo allontanamento, segnatamente perché la situazione generale nel suo Paese sarebbe terribile, in quanto dominerebbero l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza; che, quindi, occorrerebbero maggiori approfondimenti in relazione all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono

D-2993/2011 Pagina 5 documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che non soccorre l'insorgente né la vaga e stereotipata allegazione secondo cui non gli sarebbe stato possibile consegnare il suo passaporto, poiché il passatore glielo avrebbe sequestrato per andare dalla Turchia alla Grecia e non glielo avrebbe più restituito (cfr. verbale 1, pag. 4), né l'asserzione secondo la quale non gli sarebbe stato possibile consegnare nemmeno la sua carta di identità, in quanto sarebbe a casa sua ad B._______ (cfr. verbale 1, pag. 5); che tali affermazioni, peraltro non corroborate in alcun modo, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata consegna di documenti ai sensi della legge; che, inoltre, non risulta che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'ottenimento dei suoi documenti, ciò che costituisce un indizio della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento di identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari; che, d'altronde, il ricorrente ha esplicitamente affermato di non aver intrapreso nulla in tal senso, motivando tale inazione con il timore di essere rimpatriato nel suo Paese (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 2, D7-8); che ciò è una palese indicazione della sua volontà di dissimulare detti documenti, in violazione del suo dovere di collaborare, che, in aggiunta, è poco credibile che il ricorrente abbia potuto varcare il confine Schengen, attraversare più Paesi europei, servendosi di diversi mezzi di trasporto (nave, treno e bus), senza documenti e senza subire alcun controllo, che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti di identità e le circostanze del viaggio, v'è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti di identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti di identità,

D-2993/2011 Pagina 6 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese per cercare un lavoro e migliorare la sua situazione economica al fine di garantirsi un futuro (cfr, verbale 1, pag. 5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, i motivi di asilo fatti valere dall'insorgente sono manifestamente irrilevanti in materia di asilo e nella presente procedura; che, segnatamente, il timore di ritrovarsi in una situazione economica difficile, senza lavoro e senza mezzi per poter proseguire gli studi, non rappresenta un'esposizione a fondati e seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,

D-2993/2011 Pagina 7 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che non soccorre l'insorgente la mera affermazione di parte, non corroborata da alcun elemento della benché minima consistenza, secondo cui la situazione in Algeria sarebbe terribile, in quanto dominerebbero l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza (cfr. ricorso, pag. 3), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

D-2993/2011 Pagina 8 che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria, non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha frequentato le scuole fino al primo anno di università (cfr. verbale 1, pag. 3); che egli dispone in Patria di una rete sociale e familiare; che, infatti, suo padre, sua madre, suo fratello e sua sorella vivono ad B._______ e possiede zii e zie sparsi sul territorio algerino (cfr. ibidem), che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti in causa, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

D-2993/2011 Pagina 9 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)

D-2993/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:

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