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Bundesverwaltungsgericht 31.05.2012 D-2814/2012

May 31, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,989 words·~10 min·1

Summary

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 maggio 2012 /

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2814/2012

Sentenza d e l 3 1 maggio 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Camilla Fumagalli.

Parti

A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), Macedonia, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 maggio 2012 / N […].

D-2814/2012 Pagina 2

Visto: la domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in data (…) in Svizzera, i verbali di audizione dell'interessato del 7 dicembre 2011 (di seguito: verbale 1) e dell'8 maggio 2012 (di seguito: verbale 2) e quelli dell'interessata del 7 dicembre 2011 (di seguito: verbale 3) e dell'8 maggio 2012 (di seguito: verbale 4), la decisione dell'UFM del 16 maggio 2012, notificata agli interessati il 19 maggio 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, il ricorso inoltrato dagli interessati il 23 maggio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 25 maggio 2012, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

D-2814/2012 Pagina 3 che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere cittadini macedoni di etnia (…), di avere vissuto a C._______ (Repubblica di Macedonia), sino al momento del loro espatrio, avvenuto il (…), che essi hanno affermato di essersi trasferiti dapprima, dal domicilio della famiglia dell'interessato verso un'abitazione nella zona, a causa della situazione di tensione creatasi in seguito a (…); che gli interessati avrebbero vissuto per un anno nella casa lasciata vuota da un loro conoscente emigrato in D._______; che, in seguito, si sarebbero spostati in un'altra abitazione pagando regolarmente un affitto; che, giunti in quest'ultima residenza, dopo quattro giorni dal trasloco, una sera sarebbero sopraggiunti due sconosciuti in stato di ebrietà, membri del partito (…), i quali avrebbero cominciato ad insultare e picchiare l'interessato; che l'interessata sarebbe intervenuta e quindi sarebbe a sua volta stata spinta violentemente; che, di conseguenza, il marito avrebbe reagito colpendo lo sconosciuto sul capo (…); che, a seguito del colpo, quest'ultimo sarebbe svenuto e gli interessati sarebbero fuggiti per timore delle conseguenze, che essi si sarebbero, in un primo momento, rifugiati presso il domicilio della sorella dell'interessato, rimanendovi per quattro giorni; che, il secondo giorno, avrebbero appreso dal padre dell'interessato che la polizia e due sconosciuti lo stavano cercando e che la persona ferita si trovava (…); che, a bordo di un veicolo, sarebbero poi fuggiti passando attraverso Serbia, Ungheria e Austria per poi giungere in Svizzera, che, nella decisione del 16 maggio 2012, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero dei paesi sicuri e, dall'altro, che dall'incarto non emergerebbero indizi atti a

D-2814/2012 Pagina 4 confutare la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, in quanto le allegazioni in materia di asilo presentate dai richiedenti non sarebbero rilevanti in materia; che, infatti, si tratterebbe di presunte persecuzioni da parte di terzi, per le quali sarebbe possibile chiedere la protezione delle autorità; che, inoltre, la ricerca dei ricorrenti da parte di queste ultime sarebbe legittimata dall'agire penalmente reprensibile dell'autore del gravame, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, i ricorrenti contestano la valutazione dell'UFM secondo cui, la Macedonia considerata Paese sicuro, non sarebbe entrato nel merito della loro domanda; che, quindi, a loro dire, l'autorità di prime cure avrebbe basato la propria decisione su una constatazione insufficiente dei fatti rilevanti dai quali emergerebbero numerosi indizi di persecuzione ed elementi necessari ad attribuire loro la qualità di rifugiati; che, in particolare, gli autori del gravame sottolineano che nelle persone con le quali avrebbero avuto il citato scontro, dimorerebbero disprezzo per la giustizia, la vita altrui e l'etnia dei ricorrenti; che, infatti, gli stessi sarebbero membri del (…), partito con frange estremiste ed intolleranti verso i (…); che, con ogni probabilità, le autorità locali non li aiuterebbero dati la loro etnia ed il fatto che il partito degli aggressori sarebbe (…); che, per quanto concerne le organizzazioni internazionali presenti sul territorio, esse non avrebbero portato grandi miglioramenti per le persone di etnia (…); che, se rinviati nel proprio Paese, i ricorrenti rischierebbero trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), con ogni probabilità inflitti dalla polizia e dal sistema carcerario come si evincerebbe da un estratto di documento della Commissione europea citato nel gravame; che, d'altronde, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile, vista l'attuale situazione di instabilità politica e sociale regnante nel Paese di origine; che, pertanto, essi ritengono di dovere beneficiare dell'ammissione provvisoria in Svizzera, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della propria qualità di rifugiati, alternativamente la concessione dell'ammissione provvisoria; che i medesimi hanno, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel

D-2814/2012 Pagina 5 senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe ai richiedenti l’asilo di invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla propria situazione personale, che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi è da intendere in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 p. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° agosto 2003, la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, dagli atti del dossier emergono fatti propri ad ammettere l'esistenza di suddetti indizi di persecuzioni in senso lato, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, che, in particolare, alla luce del grado di verosimiglianza ridotto sancito dalla suesposta giurisprudenza, costituiscono degli indizi di persecuzioni ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, i fatti raccontati dai ricorrenti circa i comportamenti di terzi, sconosciuti presentatisi al loro domicilio, di cui sarebbero stati vittime di insulti e violenze (cfr. verbale 1, pp. 7-8; verbale 2, F18 e ss. pp. 3 e ss.; verbale 3, pp. 7-8; verbale 4, F13 e ss. pp. 3 e ss.), che, inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esame della pertinenza di persecuzioni da parte di terzi, come nel caso di specie – ossia che sono determinanti in materia di asilo, a condizione che il ricorrente

D-2814/2012 Pagina 6 non possa ottenere la protezione adeguata da parte delle autorità del suo Stato di origine (cfr. GICRA 2006 n. 18 consid. 10.3.2) – non può essere effettuato nell'ambito di una decisione di non entrata nel merito, poiché tratta la pertinenza dei motivi di asilo e non la loro verosimiglianza (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 5.1, GICRA 2004 n. 5 consid. 4c.bb e 4c.cc, GICRA 2003 n. 20 consid. 3 e 5b, GICRA 2003 n. 19 consid. 3 e 4), che, di conseguenza, la decisione dell'UFM di non entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi deve essere annullata e il ricorso dell'insorgente è accolto, che il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA); che la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 PA) è anch'essa divenuta priva di oggetto, che, infine, considerato che gli insorgenti non sono rappresentati in questa sede e che non risulta abbiano altrimenti dovuto sopportare dei disborsi relativamente elevati in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2814/2012 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

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