Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.02.2026 D-2798/2025

February 5, 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,632 words·~13 min·1

Summary

Ricongiungimento familiare (asilo) | Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 19 marzo 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2798/2025

Sentenza d e l 5 febbraio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Deborah D'Aveni; cancelliera Ambra Antognoli.

Parti A._______, nato il (…), Eritrea, (…), ricorrente,

agente in favore della moglie B._______, nata il (…), Eritrea,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 19 marzo 2025.

D-2798/2025 Pagina 2

Visto la domanda d’asilo depositata in Svizzera dall’interessato l’(…) e la conseguente decisione positiva della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del (…), con la quale gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l’asilo in Svizzera (cfr. atto SEM n. (…)-1/11), la domanda d’autorizzazione d’entrata in Svizzera a scopo di ricongiungimento familiare del 13 giugno 2024 in favore della presunta moglie, cittadina eritrea residente in C._______, comprensiva di vari allegati (cfr. atto SEM n. 1/11), lo scritto dell’interessato del 5 settembre 2024, con cui ha trasmesso un ulteriore allegato (cfr. atto SEM n. 2/3), la richiesta di complemento di informazioni del 27 dicembre 2024 della SEM in merito alla situazione della presunta moglie in C._______ (atto SEM n. 5/2), a cui l’interessato ha dato riscontro tramite presa di posizione del 24 gennaio 2025 (cfr. atto SEM n. 8/9), la decisione della SEM del 19 marzo 2025, notificata il 21 marzo 2025 (cfr. atto SEM n. 12/1), con cui tale autorità non ha autorizzato l’entrata in Svizzera ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare a favore della Signora B._______ (cfr. atto SEM n. 10/4), il ricorso del 17 aprile 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 aprile 2025), con il quale l’insorgente – agendo in nome e per conto della presunta moglie – si è aggravato dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) postulando l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e l’autorizzazione all’entrata in Svizzera della Signora B._______; sul piano procedurale, egli ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, lo scritto del 23 aprile 2025, tramite cui il ricorrente ha trasmesso la traduzione in lingua italiana di un documento allegato al ricorso (cfr. atto TAF n. 3), lo scritto del 14 maggio 2025, con cui l’interessato ha sostanzialmente sollecitato l’evasione del ricorso (cfr. atto TAF n. 4),

D-2798/2025 Pagina 3 la decisione incidentale del 21 maggio 2025, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, invitando il ricorrente a versare, entro il 5 giugno 2025, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (cfr. atto TAF n. 5), il versamento di tale anticipo da parte del ricorrente in data 4 giugno 2025 (cfr. atto TAF n. 6), lo scritto del 26 giugno 2025, con cui l’interessato ha nuovamente sollecitato il ricevimento della sentenza (cfr. atto TAF n. 7), a cui il Tribunale ha risposto con lettera del 15 luglio 2025, indicando l’impossibilità di formulare previsioni circa i termini di evasione del ricorso (cfr. atto TAF n. 8), gli ulteriori scritti del ricorrente del 24 luglio, 3 settembre e 22 novembre 2025 (cfr. atti TAF n. 9-11), ai quali il Tribunale ha dato riscontro tramite lettera del 3 dicembre 2025, ribadendo di non essere in grado di fornire indicazioni temporali in merito all’evasione del ricorso, posto l’ingente numero di casi pendenti (cfr. atto TAF n. 12),

e considerato che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a– c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

D-2798/2025 Pagina 4 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che oggetto del litigio in questa sede risulta essere la decisione della SEM del 19 marzo 2025, mediante la quale la stessa non ha autorizzato l’entrata in Svizzera della Signora B._______ e ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare presentata in suo favore dal presunto marito, che ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari; che per “coniuge” si intende sia il coniuge che le persone che vivono in un’unione duratura simile a quella coniugale (art. 1a lett. e dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1, RS 142.311); che l’applicazione di tale norma costituisce una questione di diritto che può essere esaminata dal Tribunale con piena cognizione (cfr. DTAF 2015/2 consid. 5.3), che se gli aventi diritto si sono separati in seguito all’espatrio e si trovano all’estero, occorre autorizzarne, su domanda, l’entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi), che l’autorizzazione di entrata ai fini della concessione del ricongiungimento familiare è concessa ai familiari che hanno convissuto con una persona alla quale è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato e concesso l’asilo in Svizzera; che la convivenza fa riferimento a una comunità familiare previgente che esisteva al momento dell’espatrio; che lo scopo dell’autorizzazione è quindi quello di ristabilire le comunità familiari che sono state separate per via dell’espatrio, ma non di stabilire nuove relazioni o di ristabilire relazioni che sono giunte al termine già prima dello stesso (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.2 e 5.4, in particolare 5.4.2); che fondamentale è la comunità familiare effettivamente vissuta (DTF 135 I 143 consid. 3.1), che l’autorizzazione di entrata in Svizzera presuppone, inoltre, che la relazione tra gli stessi sia stata mantenuta anche dopo la separazione e che si sia cercato un rapido ricongiungimento familiare, non appena esso sia stato possibile (DTAF 2018 VI/6 consid. 5.4 e 5.5),

D-2798/2025 Pagina 5 che, infine, l’esistenza dei summenzionati requisiti deve essere provata o almeno resa verosimile (art. 7 LAsi) al momento in cui la domanda viene presentata al fine di ottenere l’autorizzazione d’entrata in vista del ricongiungimento familiare (cfr. sentenza del TAF D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.3 e seg.), che, nell’ambito della sua domanda di ricongiungimento familiare (cfr. atto SEM n. 1/11), l’interessato ha informato la SEM che la presunta moglie si troverebbe in C._______ sprovvista di qualsivoglia permesso per risiedervi; che, tramite presa di posizione del 24 gennaio 2025 (cfr. atto SEM n. 8/9), egli ha indicato che, dopo il matrimonio e la propria fuga in C._______, la presunta moglie sarebbe tornata a vivere presso i propri genitori; che, durante il periodo in cui egli avrebbe soggiornato in C._______, la stessa non avrebbe potuto raggiungerlo a causa della di lui precaria situazione; che i contatti tra i due si sarebbero limitati a sporadiche comunicazioni telefoniche, all’incirca una volta al mese, rese difficoltose dalla scarsa qualità della rete; che, al momento della partenza per la Svizzera, l’interessato avrebbe perso ogni contatto con la presunta moglie fino al proprio arrivo sul territorio elvetico, essendo privo sia di un telefono cellulare sia dei mezzi finanziari necessari per contattarla; che, infine, la presunta moglie si sarebbe trasferita in C._______ a partire dal (…) presso una cugina e sarebbe attualmente sostenuta finanziariamente dai propri fratelli, che, nella querelata decisione, la SEM ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare ed ha rifiutato l’entrata in Svizzera della presunta moglie, mettendo in dubbio la validità del matrimonio e rilevando la mancata adempienza delle condizioni poste dall’art. 51 cpv. 4 LAsi; che, in particolare, la comunità familiare sul piano economico e sociale si sarebbe interrotta quantomeno per l’intera durata del soggiorno dell’interessato in C._______ e, in ogni caso, per tutto il periodo della di lui fuga dall’C._______ verso l’Europa; che, infine, non apparirebbe verosimile la formazione, nel Paese d’origine, di una comunità familiare stabile e duratura, che nel proprio gravame, l’insorgente contesta le conclusioni della decisione avversata, sostenendo che il matrimonio dovrebbe essere considerato valido, in quanto in Eritrea sarebbe possibile contrarre matrimonio già all’età di 16 o 17 anni e poiché la coppia si sarebbe sottoposta a un test dell’HIV prima della celebrazione; che la SEM avrebbe inoltre applicato criteri tipicamente occidentali a circostanze verificatesi in Paesi caratterizzati da differenti tradizioni e contesti socio-culturali; che, infine, in caso di fuga, non sarebbe consigliabile portare con sé un telefono cellulare e i contatti

D-2798/2025 Pagina 6 con i familiari avverrebbero solo una volta raggiunto un luogo sicuro o all’arrivo alla destinazione prevista, che gli argomenti dell’insorgente non possono essere seguiti, che, nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che, a comprova dell’unione matrimoniale, l’interessato ha prodotto il certificato di matrimonio rilasciato dalla Chiesa eritrea (cfr. atto SEM n. 1/11); che, secondo tale documento, la Signora B._______ avrebbe avuto (…) anni al momento della celebrazione del matrimonio, avvenuto il (…); che, ai sensi dell’art. 522 del Codice civile dello Stato dell’Eritrea del 15 maggio 2015, l’età minima per contrarre matrimonio è fissata a 18 anni, fatte salve specifiche eccezioni, le quali tuttavia non risultano realizzate nel caso di specie; che tale circostanza è sufficiente a sollevare seri dubbi circa la validità del matrimonio in questione; che l’argomento ricorsuale secondo cui in Eritrea sarebbe possibile contrarre matrimonio a partire dai 16 anni non può essere accolto; che, infine, il richiamo – privo di pertinenza ai fini della presente valutazione – al fatto che gli interessati si sarebbero sottoposti a un test dell’HIV prima della celebrazione del matrimonio non è atto a rendere verosimile la validità giuridica del vincolo matrimoniale, che, ad ogni modo, anche facendo astrazione della questione della validità o meno del matrimonio, l’insorgente – per i motivi che seguono – non ha saputo rendere verosimile né l’esistenza di una comunità familiare al momento della fuga né dei motivi per cui si possa ammettere l’esistenza di un nucleo familiare preesistente, che dagli atti emerge che la presunta moglie si sarebbe recata in C._______ unicamente a partire dal (…) 2024 – stabilendosi presso una cugina e beneficiando del sostegno finanziario dei propri familiari; che le tempistiche di tale trasferimento appaiono bizzarre, ritenuto che l’interessato avrebbe soggiornato in detto Paese per ben quattro anni (dal 2019 al 2023), sostenuto finanziariamente dal di lui zio risiedente negli D._______ ed esercitando sul posto un’attività lucrativa, periodo durante il quale la coppia avrebbe pertanto avuto la concreta possibilità di ricongiungersi (cfr. atto SEM n. (…)-15/20); che, inoltre, dopo aver lasciato l’C._______ nel mese di giugno 2023 per recarsi in Europa, il ricorrente avrebbe, di propria iniziativa e senza fornire una spiegazione convincente, deciso di privarsi del proprio telefono cellulare, interrompendo così ogni contatto con la presunta moglie; che i contatti sarebbero stati ripristinati unicamente al suo arrivo in Svizzera, avvenuto il 7 aprile 2024; che, alla luce di tali circostanze, il Tribunale constata l’interruzione della comunità familiare sul

D-2798/2025 Pagina 7 piano economico e sociale con la presunta moglie quantomeno per l’intera durata del di lui soggiorno in C._______ e, in ogni caso, per tutto il periodo della di lui fuga dall’C._______ fino all’Europa, che, infine, dagli elementi agli atti risulta che, dopo la celebrazione del presunto matrimonio, la coppia avrebbe convissuto per un periodo di circa due mesi soltanto; che, in seguito alla fuga dell’interessato, la presunta moglie sarebbe rientrata presso i propri genitori, per poi recarsi in C._______ nel giugno 2024; che, in tali circostanze, non appare verosimile che nel Paese d’origine si sia potuta costituire una comunità familiare stabile e duratura caratterizzata da un rapporto di interdipendenza, che, di conseguenza, nel caso di specie, siccome le condizioni poste dall’art. 51 cpv. 1 e 4 LAsi non risultano essere adempiute, la presunta moglie non ha diritto all’ottenimento di un’autorizzazione di entrata in Svizzera e al ricongiungimento familiare, che va infine osservato che il presunto marito può, se si ritiene legittimato a farlo (art. 44 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull’esistenza di un diritto della presunta moglie a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell’art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del TAF D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull’esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 8; 2002 n. 6; sentenza del TAF D-1024/2023 del 29 marzo 2023), che, pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l’autorizzazione d’entrata e ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63

D-2798/2025 Pagina 8 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 4 giugno 2025, che la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2798/2025 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 4 giugno 2025. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

D-2798/2025 — Bundesverwaltungsgericht 05.02.2026 D-2798/2025 — Swissrulings