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Corte IV D-2455/2012
Sentenza d e l 1 0 maggio 2012 Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…), Algeria, alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Libia, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 maggio 2012 / N […].
D-2455/2012 Pagina 2
Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, il verbale di audizione del 24 aprile 2012 (di seguito: verbale 1), rispettivamente il complemento di audizione del 27 aprile 2012 (di seguito: complemento verbale 1) ed il verbale di audizione del 3 maggio 2012 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 3 maggio 2012, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, il ricorso inoltrato dall'interessato il 4 maggio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 7 maggio 2012, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
D-2455/2012 Pagina 3 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino algerino, originario di D._______ nella periferia di E._______ (Algeria), che l'interessato avrebbe vissuto in Algeria fino al (…) e, in seguito, sarebbe partito al fine di trovare un lavoro e un futuro migliore (verbale 1, p. 7), che il medesimo si sarebbe recato dapprima in Turchia, in aereo, provvisto di visto e passaporto; che giunto ad F._______ si sarebbe messo in contatto con un passatore per raggiungere la Grecia ed in fine l'Italia; che, arrivato in quest'ultimo Paese, nei pressi di G._______, sarebbe poi stato fermato e trattenuto per tre giorni dalle autorità italiane al fine di accertamenti; che, in seguito al rilascio, avrebbe proseguito per Siena e successivamente sarebbe giunto a H._______; che, da tale località, dove egli avrebbe vissuto di espedienti per circa tre mesi, sarebbe partito in treno alla volta della Svizzera, giungendo a I._______, senza documenti e senza subire alcun controllo, che, nella decisione del 3 maggio 2012, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha inoltrato domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, in quanto egli non ha espresso la volontà di cercare dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che con la propria domanda di asilo, egli avrebbe comunque inteso domandare protezione alla Svizzera;
D-2455/2012 Pagina 4 che, d'altronde, come risulterebbe dai verbali, la sua domanda dovrebbe essere considerata una vera e propria domanda di protezione, in quanto avrebbe spiegato di essere espatriato a causa della gravissima situazione famigliare e personale, avendo una vita senza prospettive future, ma di povertà certa, con tutti i rischi connessi ad una tale situazione; che, inoltre, il ricorrente asserisce che nel proprio Paese dominerebbero ingiustizia, terrorismo, violenza, povertà e disperazione; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile, ritenute anche e soprattutto le sue circostanze personali e famigliari, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della propria domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo, alternativamente dell'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18), che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri moti-
D-2455/2012 Pagina 5 vi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente – e ribadita in sede di ricorso (cfr. ricorso, p. 2) – per giustificare il proprio espatrio è legata esclusivamente a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di trovare un lavoro, un futuro migliore (cfr. verbale 1, p. 7), segnatamente al desiderio di avere un impiego fisso e meglio retribuito, oltre che un alloggio adeguato (cfr. verbale 2, D14-D27. pp. 3-4); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi, che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad asserire in modo molto generico che, in caso di rientro in Patria, egli non potrebbe avere un futuro (cfr. verbale 2, D28-D30 p. 4), rispettivamente che la situazione in Algeria sarebbe terribile - considerata l'ingiustizia dilagante, il terrorismo, la violenza, la povertà e la disperazione - e che andrebbero comunque tenute in considerazione le sue circostanze personali e famigliari (cfr. ricorso, p. 2), senza menzionare nello specifico quali, che, peraltro, egli ha confermato a più riprese di non avere mai avuto problemi in Patria, né con la giustizia, né con le autorità in generale (cfr. verbale 1, p. 8; verbale 2, D28 p. 4), che, del resto, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Algeria possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del
D-2455/2012 Pagina 6 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, per di più, la situazione, in Algeria, non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale, che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b lett. e p. 186 e relativi riferimenti), che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio
D-2455/2012 Pagina 7 e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e p. 143); che egli è giovane, possiede una formazione scolastica di base, ha esperienza professionale quale (…), (…), (…) (cfr. verbale 1, p. 4), (…) e (…) (verbale 2, D12 p. 3); che, inoltre, egli dispone in Patria di un'importante e densa rete sociale, ritenuto che vi risiede gran parte della sua famiglia, segnatamente suo padre, suo fratello e tre delle sue sorelle, nonché diversi altri parenti (cfr. verbale 1, p. 5 e verbale 2, D13 p. 3); che, infine, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
D-2455/2012 Pagina 8 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2455/2012 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
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