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Corte IV D-2260/2014
Sentenza d e l 1 2 settembre 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Karpathakis; cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…), Russia, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 marzo 2014 / N (…).
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Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 14 ottobre 2013; i verbali d'audizione del 18 ottobre 2013 (di seguito: verbale 1) e del 28 ottobre 2013 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 27 marzo 2014, notificata alla richiedente in data 28 marzo 2014 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 28 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 aprile 2014); la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 6 maggio 2014 con la quale ha informato la ricorrente di poter soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, ha respinto la domanda di dispensa dal versamento anticipato delle spese di giustizia, invitando l'insorgente a versare, entro il 21 maggio 2014, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; il tempestivo pagamento dell'anticipo effettuato dalla ricorrente il 20 maggio 2014; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
D-2260/2014 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.); che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di essere cittadina russa, nata e cresciuta a B._______ in Russia (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5); che sarebbe espatriata poiché aggredita e minacciata da due sconosciuti nel suo appartamento ed in seguito licenziata a causa, a suo dire, del suo orientamento sessuale (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pagg. 3- 5); che a sostegno della sua domanda d'asilo, ha depositato agli atti un biglietto d'addio scritto in lingua straniera lasciato dalla sua compagna al momento della sua scomparsa con preghiera di non cercarla; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, la richiedente non avrebbe reso verosimile il nesso tra il suo orientamento sessuale e l'aggressione subita come pure il suo licenziamento; che altresì sarebbe illogico non aver denunciato tale aggressione o non essersi rivolta ad un avvocato o ad un'associazione per la difesa dei diritti degli omosessuali in Russia; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Russia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che infatti, avendo la
D-2260/2014 Pagina 4 stessa fornito dichiarazioni dettagliate e precise circa l'aggressione subita, non si potrebbe concludere all'inverosimiglianza della stessa; che l'assenza di elementi atti a comprovare il nesso tra l'aggressione ed il licenziamento con la sua omosessualità non escluderebbe di per sé l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, giacché l'ipotesi della ricorrente, ossia d'essere stata aggredita e licenziata perché omosessuale, sarebbe conforme all'attuale situazione politica e sociale nei confronti degli omosessuali in Russia; che inoltre, non vi sarebbero dubbi sulla causa del licenziamento dell'insorgente, giacché il suo capo durante il mese di giugno avrebbe tenuto un discorso sull'omosessualità – in concomitanza alla promulgazione in Russia della legge contro la propaganda omosessuale – e pertanto sarebbe verosimile che in tale clima di lavoro un collaboratore abbia informato il capo sul suo orientamento sessuale apparentemente non conforme alla politica aziendale; che sarebbe pertanto comprensibile non aver denunciato l'aggressione ed il licenziamento, poiché questo l'avrebbe esposta pubblicamente e, vista l'omofobia presente in Russia, denunciando l'accaduto si sarebbe ulteriormente esposta a subire pregiudizi a causa del suo orientamento sessuale; che altresì, l'insorgente ha allegato d'aver recentemente appreso che nella buca delle lettere della di lei madre sarebbe stata trovata della carta bruciata e la porta del suo appartamento sarebbe stata bruciata; che la madre si sarebbe rivolta alla polizia ed avrebbe scoperto che l'insorgente sarebbe sotto inchiesta per promozione dell'omosessualità; che inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile poiché nel suo Paese d'origine sarebbe sottoposta a tortura e a trattamenti inumani e degradanti giusta l'art. 3 CEDU; che altresì, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure non ragionevolmente esigibile in quanto l'insorgente in Russia si troverebbe concretamente in pericolo; che a sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha allegato tre messaggi di posta elettronica redatti in lingua straniera con relativa traduzione concernenti rispettivamente il suo licenziamento, una conversazione con la di lei madre e la partenza dal suo appartamento con la locatrice, come pure un flyer che avrebbe trovato nel suo palazzo circa la propaganda dell'omosessualità ed infine, una stampa di una fotografia della ricorrente in compagnia della sua ex-compagna; che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento delle decisioni dell'UFM del 22 luglio 2013 (sic!) ed il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo alla stessa e a
D-2260/2014 Pagina 5 suo figlio (sic!); che, in via sussidiaria, ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria alla stessa e a suo figlio (sic!); che ha, altresì, ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
D-2260/2014 Pagina 6 giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, giacché non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su un indizio oggettivo; che in primo luogo, la ricorrente ha ipotizzato, senza poi poterlo corroborare, che il mandante dell'aggressione subita sarebbe stato il padre della sua ex-compagna, una persona che svolgerebbe un incarico importante nell'amministrazione russa e che pertanto la sua relazione sentimentale con la figlia non sarebbe stata vista di buon occhio (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, pagg. 3, 7 e 10); che tale ipotesi non convince il Tribunale giacché l'aggressione subita sarebbe accaduta dopo la scomparsa della sua ex-compagna e dopo aver contattato i di lei genitori e aver saputo che la ex-compagna sarebbe stata bene (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 9); che in secondo luogo, l'ulteriore ipotesi per la quale sarebbe stata licenziata a causa del suo orientamento sessuale non è credibile; che infatti nonostante ella sia stata consapevole che non vi sarebbe una legge in Russia che permetta il licenziamento a causa dell'orientamento sessuale dell'impiegato e nonostante il licenziamento sia stato giustificato con un'assenza ingiustificata della stessa, l'insorgente ha tuttavia ricondotto tale evento al suo orientamento sessuale, giacché in una riunione aziendale i collaboratori sarebbero stati informati dell'impossibilità per gli omosessuali di lavorare per tale azienda (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 3 e 12); che ciononostante, il Tribunale ritiene che non vi sono sufficienti elementi per poter condividere le congetture della qui ricorrente; che essendo stato il licenziamento effettuato a causa di una assenza ingiustificata, e a suo dire, nessuno al lavoro sarebbe stato a conoscenza della sua relazione con la sua ex-compagna, non vi sono nella fattispecie sufficienti elementi da poter concludere che l'avvenuto licenziamento sia accaduto proprio a causa del suo orientamento sessuale (cfr. verbale 2, pagg. 6 e 12); che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che sia come sia, giusta il principio della sussidiarietà della protezione internazionale come pure la teoria dell'alternativa di rifugio interno (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8), il Tribunale ritiene che nella fattispecie, l'insorgente avrebbe potuto denunciare l'aggressione subita oppure il licenziamento subito, rivolgendosi ad un avvocato oppure ad una organizza-
D-2260/2014 Pagina 7 zione attiva nella difesa dei diritti degli omosessuali, come pure cercare un'alternativa di rifugio nel suo Paese d'origine, anziché espatriare in Svizzera; che, inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che altresì, il Tribunale ha fieri dubbi circa la fondatezza dell'asserita inchiesta aperta contro la ricorrente relativa alla propaganda dell'omosessualità, considerato che la stessa si è limitata a menzionare tale fatto nel ricorso senza apportare ulteriori delucidazioni; che inoltre, sia come sia e come già indicato poc'anzi, la ricorrente avrà la possibilità di fare valere i suoi diritti per le vie legali russe; che neppure i mezzi di prova allegati al ricorso sono atti a provare la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
D-2260/2014 Pagina 8 pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di essere esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Russia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che ella è giovane ed ha frequentato quattro anni di università (pur non ottenendo il diploma) e vanta un'ottima esperienza professionale come (…) (cfr. verbale 1, pag. 4); che, inoltre la di lei madre risiede a tuttora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 6); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia un'ottima rete sociale in patria; che, in aggiunta, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
D-2260/2014 Pagina 9 certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e computate con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dalla ricorrente il 20 maggio 2014 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2260/2014 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico della ricorrente e computate con l'anticipo versato il 20 maggio 2014. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: