Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-2249/2015
Sentenza d e l 4 gennaio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Contessina Theis, cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Eritrea, rappresentato dal sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 26 marzo 2015 / N […].
D-2249/2015 Pagina 2
Fatti: A. L’interessato, cittadino eritreo di etnia tigrigna e religione ortodossa, è nato a D._______ ed ha vissuto da ultimo a Barentu (Eritrea) (cfr. verbale d’audizione del 25 giugno 2014 [di seguito: verbale 1], pagg. 3 seg.). Il 27 gennaio 2014 ha lasciato l’Eritrea in auto e dopo aver attraversato l’Etiopia, il Sudan, la Libia e l’Italia è giunto in Svizzera illegalmente il 1° maggio 2014 ed il 15 maggio 2014 ha depositato la domanda d’asilo in oggetto. B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto nell’ufficio in cui lavorava c’era stato un furto ed egli, insieme ad altri impiegati, era stato arrestato perché sospettato di essere il responsabile. Egli sarebbe in seguito stato rilasciato su garanzia e siccome temeva di dover restituire i soldi rubati se non si fosse trovato il ladro, avrebbe deciso di espatriare (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale d’audizione del 16 marzo 2014 [di seguito: verbale 2], D19). A sostegno della sua domanda d’asilo ha fornito i seguenti documenti: – la carta d’identità eritrea in originale (doc. 1); – un certificato di studi secondari in originale (doc. 2); – la copia del certificato di lavoro della E._______ a Barentu per il periodo 13 dicembre 2010 – 2 gennaio 2013 (doc. 3); – la copia del certificato di matrimonio (doc. 4); – la copia del formulario di garanzia ai fini della scarcerazione (doc. 5). C. Con decisione del 26 marzo 2015, notificata all’interessato il più presto il 27 marzo 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, riconoscendo tuttavia al richiedente la qualità di rifugiato ed ammettendolo provvisoriamente in Svizzera.
D-2249/2015 Pagina 3 D. In data 10 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 aprile 2015), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione sul punto di questione dell’asilo. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio con protestate spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 29 luglio 2015, il Tribunale ha respinto la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali ed invitato l’insorgente a versare un anticipo di CHF 600.– entro il 13 agosto 2015, con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 10 agosto 2015 il ricorrente ha tempestivamente versato suddetto anticipo. F. Il Tribunale, con ordinanza dell’8 settembre 2015, ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso invitandola nel contempo a presentare una risposta. G. In data 18 agosto (recte: settembre) 2015 l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta al ricorso, proponendo la reiezione dello stesso. H. Con replica del 14 ottobre 2015 il ricorrente ha confermato le argomentazioni ricorsuali postulando l’accoglimento del gravame. I. La SEM, con duplica del 29 ottobre 2015 trasmessa al ricorrente per conoscenza, ha rinviato alle osservazioni espresse precedentemente proponendo nuovamente il respingimento del ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
D-2249/2015 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Innanzitutto il Tribunale osserva che, essendo stata riconosciuta la qualità di rifugiato al ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed essendo egli stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione del 26 marzo 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell’interessato circa i motivi d’asilo come inverosimili poiché non sufficientemente motivate, contraddittorie, parzialmente tardive e incompatibili con l’esperienza generale di vita.
D-2249/2015 Pagina 5 In particolare, esse sarebbero inconsistenti, stereotipate e vaghe. Egli avrebbe infatti genericamente asserito di aver fatto passare il tempo in detenzione chiacchierando con altri ragazzi. Tuttavia, non sarebbe stato in grado di aggiungere dettagli tali da permettere alla SEM di ritenere un vissuto strettamente personale. Il richiedente non avrebbe poi saputo riportare i pensieri avuti in questo periodo ed al momento della scarcerazione si sarebbe semplicemente sentito sollevato e contento. Le versioni fornite dall’interessato divergerebbero poi su punti essenziali: egli avrebbe fornito dichiarazioni contrastanti circa il rilascio delle persone arrestate allegando dapprima che le persone sarebbero state rilasciate una alla volta per poi indicare che lo erano state in gruppi di tre o quattro. Pure contrastanti sarebbero inoltre le sue allegazioni circa l’ottenimento del passaporto. In seguito, il richiedente avrebbe addotto unicamente in una fase finale della procedura – e dunque tardivamente – l’arresto della moglie a seguito del suo espatrio. Le allegazioni dell’interessato sarebbero poi incompatibili con l’esperienza generale di vita. Infatti, malgrado egli avesse avuto regolari contatti telefonici con la moglie e qualche contatto con i genitori ed il fratello, non avrebbe saputo fornire notizie concrete circa l’evoluzione della situazione, motivo determinante della sua fuga dal Paese d’origine. Infine, la copia del formulario di garanzia ai fini della scarcerazione depositato quale mezzo di prova, non sarebbe atto a fondare le allegazioni dell’interessato in quanto sarebbe appunto soltanto una fotocopia – pertanto senza valore probatorio – e sprovvisto di qualsivoglia intestazione ufficiale. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l’insorgente contesta la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. In particolare, le sue allegazioni non sarebbero stereotipate e vaghe, bensì egli avrebbe fornito un catalogo di elementi qualitativamente e quantitativamente accettabile, ovvero sarebbe stato in grado di focalizzare il racconto su aspetti della quotidianità, selezionandone alcuni invece di altri. In secondo luogo, l’insorgente rileva che le dichiarazioni inerenti al rilascio degli altri detenuti sarebbero state fraintese dall’autorità inferiore – egli
D-2249/2015 Pagina 6 avrebbe spiegato le stesse cose in modo diverso – mentre quelle inerenti alla richiesta di rilascio del passaporto non potrebbero essere definite divergenti. Invero, egli non avrebbe indicato di averne fatto richiesta e di non averlo ricevuto, bensì di essersi informato presso le autorità circa la possibilità di ottenimento senza tuttavia mai richiederlo formalmente. In seguito, il ricorrente avrebbe poi allegato soltanto ulteriormente l’arresto della moglie poiché avrebbe reputato tale episodio come non attinente ai suoi motivi d’asilo essendo accaduto in seguito alla sua fuga. L’allegazione non potrebbe dunque essere considerata inverosimile unicamente per questo motivo, tenuto pure conto del fatto che l’avvenimento rispecchierebbe la prassi eritrea in questo tipo di situazioni. L’insorgente avrebbe poi fornito motivazioni logiche e ragionevoli sul mancato ottenimento di informazioni circa l’evoluzione della situazione in Patria. Invero, oltre ad aver comunque saputo fornire alcune indicazioni, non ci si potrebbe attendere che la moglie – già stata arrestata a causa dell’espatrio del ricorrente – si rivolgesse alle autorità per ottenere ragguagli. Infine, circa il mezzo di prova fornito a sostengo dei motivi d’asilo, l’insorgente reputa che la SEM avrebbe potuto interpellare la missione svizzera in Eritrea per effettuare delle verifiche. Le allegazioni del ricorrente nel complesso parrebbero pertanto verosimili e plausibili, mentre l’istruzione della causa sarebbe incompleta e la motivazione dell’autorità inferiore non sarebbe tale da consentire di sostenere una decisione del tenore di quella impugnata. 4.3 Con risposta al ricorso, la SEM rileva che sarebbe proprio l’elemento impersonale emerso dalle dichiarazioni del ricorrente che avrebbe permesso di ritenere le allegazioni quali inconsistenti e vaghe. Esse sarebbero prive di qualsiasi dettaglio di vissuto personale, l’interessato avrebbe addirittura citato una situazione che non lo riguarderebbe in prima persona. Egli non avrebbe saputo esprimere concretamente le riflessioni avute, fornendo unicamente elementi della detenzione limitati a cose materiali. Per quanto riguarda le contraddizioni, esse sarebbero inopinabili poiché risultanti in modo netto dai verbali. Malgrado la possibilità data dalla SEM di delucidare tali incongruenze in corso d’audizione, egli non avrebbe saputo fornire una spiegazione plausibile. Le motivazioni fornite in sede ricorsuale non andrebbero poi considerate poiché non obiettive.
D-2249/2015 Pagina 7 4.4 In sede di replica, l’insorgente rileva che le incongruenze sollevate dall’autorità inferiore potrebbero invece trovare, almeno in parte, spiegazioni diverse e plausibili, come esposto in sede ricorsuale. Analogamente, egli avrebbe cercato di dimostrare di aver fornito un certo numero di elementi importanti che meriterebbero di essere valutati favorevolmente nell’ottica di una valutazione complessiva della verosimiglianza. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
D-2249/2015 Pagina 8 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Nel caso che ci occupa, le allegazioni dell’insorgente risultano essere innanzitutto incoerenti. In particolare, egli ha fornito delle versioni discordanti nel corso del racconto spontaneo, così come tra il racconto spontaneo e le risposte alle puntuali domande dell’auditore. Invero, il ricorrente ha dapprima allegato di essere stato portato in carcere insieme agli altri e di essere in seguito stato interrogato (cfr. verbale 2, D19) per poi poco dopo indicare di essere stato portato davanti al giudice dopo due settimane in carcere in cui non era stato interrogato (cfr. verbale 2, D19).
D-2249/2015 Pagina 9 Parimenti divergenti risultano essere le dichiarazioni inerenti all’agire della polizia dopo la denuncia del furto. Il ricorrente ha infatti allegato che dalla polizia è stato portato indietro con i colleghi all’ufficio dove lavorava per verificare che cosa fosse stato rubato (cfr. verbale 2, D19), allorché ha in seguito allegato di essersi recato con gli altri dipendenti a controllare che cosa mancasse per poi tornare alla stazione di polizia per comunicarlo (cfr. verbale 2, D28), mentre in un terzo momento ha indicato che la polizia aveva fatto il sopralluogo dell’ufficio (cfr. verbale 2, D33). Dalle allegazioni non risulta poi chiaro se il carcere della stazione di polizia indicato in un primo tempo (cfr. verbale 2, D19) sia lo stesso carcere del Zoba a Barentu (cfr. verbale 2, D28). Inoltre il ricorrente, dopo aver saputo che se non si fosse trovato il ladro avrebbe dovuto restituire i soldi rubati – ovvero 10 mila Nakfa – ha deciso di espatriare perché non avrebbe mai potuto permettersi di pagarli, con uno stipendio di soli 800 Nakfa mensili (cfr. verbale 2, D19). In un secondo tempo però ha indicato di non essere il solo responsabile del denaro e pertanto di dover eventualmente restituire unicamente la sua parte di competenza (cfr. verbale 2, D83). In secondo luogo, le allegazioni dell’insorgente non sono sufficientemente sostanziate. Come rettamente rilevato dall’autorità inferiore nella decisione querelata, egli ha riportato in maniera vaga e inconsistente gli avvenimenti di una giornata tipo, limitandosi ad indicare di non aver fatto nulla, chiacchierato con gli altri detenuti oppure pensato tutto il giorno quando era solo (cfr. verbale 2, D42). Alla richiesta di raccontare quali fossero i pensieri avuti, egli ha genericamente indicato di aver anche pensato alla morte e di aver sperato che la verità saltasse fuori un giorno (cfr. verbale 2, D43-D44), senza tuttavia aggiungere alcun dettaglio personale al racconto. Per di più, appare quantomeno singolare – essendo l’insorgente espatriato per timore di essere nuovamente incarcerato (cfr. verbale 2, D45-D46) – e dà ulteriormente adito a riserve circa la verosimiglianza della detenzione, che l’evento o ricordo legato alla detenzione che maggiormente l’ha colpito non sia stato un avvenimento che lo riguarda personalmente bensì sia stata la pena provata per tre anziani detenuti (cfr. verbale 2, D45-D46). Le dichiarazioni dell’insorgente sono poi contrarie all’esperienza generale della vita e alla logica di agire. Invero, risulta perlomeno inconsueto che la cassiera addetta al versamento degli stipendi, tale signora S.F., già implicata in un episodio simile a quello di cui nel caso di specie – episodio nel quale non era stato trovato il ladro e la cassiera era stata ritenuta responsabile ed obbligata a restituire il denaro rubato (cfr. verbale 2, D19) – non
D-2249/2015 Pagina 10 sia stata licenziata, bensì fosse ancora impiegata al momento del secondo furto ed sia dunque stata anch’ella arrestata insieme all’insorgente (cfr. verbale 2, D23). Inoltre, non parrebbe logico che egli abbia interrogato il ministro della finanza di F._______ in merito alle conseguenze in caso di non identificazione dell’autore del furto e non l’impiegata S.F., la quale era appunto già stata personalmente implicata in un caso simile (cfr. verbale 2, D19 e D23). Infine, per quanto attiene al formulario di garanzia ai fini della scarcerazione depositato quale mezzo di prova (doc. 5), lo scrivente Tribunale osserva che la questione del valore probatorio di tale documento, fornito soltanto in fotocopia, può essere nel caso in disamina lasciata aperta per i motivi che seguono (cfr. infra consid. 6.2). Di conseguenza, non vi è luogo di dar seguito alla richiesta di interpellare la missione svizzera in eritrea per effettuare le verifiche possibili. Visto tutto quanto sopra, lo scrivente Tribunale ha dei dubbi relativamente alla verosimiglianza dell’incarcerazione subita dall’insorgente. Nella fattispecie, la questione può comunque rimanere aperta per i motivi esposti qui di seguito. 6.2 Quandanche fosse verosimile che l’insorgente sia stato incarcerato per due settimane a seguito del furto avvenuto nell’ufficio in cui lavorava, egli non ha comunque reso verosimile di avere in futuro un fondato timore di subire delle persecuzione a causa di uno dei motivi enunciati all’art. 3 LAsi. Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" va in particolare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionatamente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura
D-2249/2015 Pagina 11 penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). Inoltre, una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), in altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Innanzitutto, nel caso che ci occupa, stando alle dichiarazioni del ricorrente, dopo essere stato chiamato davanti al giudice, è stato rilasciato dopo aver depositato una garanzia (cfr. verbale 2, D19 e D52). Da questo momento, malgrado egli non sia a conoscenza dello stato di tale procedura (cfr. verbale 2, D63-D65) – e ciò principalmente a causa del suo disinteresse (cfr. verbale 2, D70) – né egli né la persona che ha fornito le garanzie è stata convocata dalle autorità (cfr. verbale 2, D71). A ciò si aggiunge inoltre la sospensione del capo ufficio (cfr. verbale 2, D65 e D67). Di conseguenza, l’insorgente non ha reso verosimile di rischiare di essere condannato per il furto, per il che il suo timore di esposizione a seri pregiudizi in un futuro prossimo in caso di ritorno in Patria non è fondato. In secondo luogo, va rilevato che non vi sono indizi per ritenere che egli sia stato arrestato per un motivo di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, bensì con lo scopo di perseguire un’infrazione penale, ciò che risulta essere un atto legittimo dello Stato. Di conseguenza, in siffatte circostanze, non v'è ragione di concludere che l’eventuale procedimento penale abbia alcun legame di causalità con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi ed è, pertanto, irrilevante in materia d'asilo. 6.3 In conclusione, per tutte queste ragioni, le allegazioni del ricorrente, per quanto verosimili, sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell’asilo. Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
D-2249/2015 Pagina 12 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo di CHF 600.– versato il 10 agosto 2015. 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2249/2015 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato 10 agosto 2015. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: