Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.04.2019 D-2242/2017

April 29, 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,228 words·~16 min·7

Summary

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 15 marzo 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2242/2017

Sentenza d e l 2 9 aprile 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Senza nazionalità, alias B._______, nato il (…), Siria, alias C._______, nato il (…), Siria, alias D._______, nato il (…), Siria, alias D._______, nato il (…), Palestina ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 15 marzo 2017 / N (…).

D-2242/2017 Pagina 2

Fatti: A. A._______, di origine palestinese e proveniente dalla Siria, ha vissuto nel campo profughi di Khan al-Shih nel governatorato di Damasco fino all'età di 16 anni per poi trasferirsi con la famiglia nel villaggio di E._______, nel medesimo governatorato. Ad ottobre 2014 egli ha lasciato il villaggio in bus in direzione di Aleppo e dopo un fermo di due giorni è riuscito ad espatriare in direzione della Turchia (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 10 luglio 2017 [di seguito: verbale 1], pag. 3 segg.). Il 25 giugno 2015 è entrato in Svizzera ed il 29 giugno successivo ha presentato la propria domanda d'asilo. Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere espatriato per fuggire la guerra ed evitare di effettuare il servizio militare. Inizialmente, egli avrebbe tentato di lasciare legalmente il Paese insieme ai famigliari e munito di un permesso temporaneo – rilasciato dall'ufficio reclutamento su promessa dell'interessato di presentarsi al reclutamento al compimento del diciottesimo compleanno e su garanzia di USD 300.– fornita dalla madre – in direzione del Libano. Le autorità libanesi avrebbero tuttavia rifiutato l'entrata sul loro territorio. In seguito, prossimo alla maggiore età, l'interessato sarebbe stato fermato, trattenuto, maltrattato ed interrogato ad un posto di blocco. A seguito di tale avvenimento, egli avrebbe pertanto deciso di lasciare illegalmente il Paese (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 1° febbraio 2017 [di seguito: verbale 2], D25, D26; verbale 1, pag. 8). B. Con decisione del 15 marzo 2017, notificata il 16 marzo 2017 (cfr. atto A27), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo del richiedente e pronunciato contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione del suo allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendolo quindi provvisoriamente. C. Il 13 aprile 2017 (cfr. timbro del plico; data d'entrata: 19 aprile 2017), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento. Egli ha in seguito postulato il riconoscimento della qualità di rifu-

D-2242/2017 Pagina 3 giato, la concessione dell'asilo e su protesta di spese e ripetibili ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Infine, ha richiesto lo svolgimento in lingua tedesca del procedimento. D. Con decisione incidentale del 15 febbraio 2018, il Tribunale ha respinto le richieste di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, e di svolgimento del procedimento in lingua tedesca ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 2 marzo 2018, un anticipo di 750.– CHF a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 2 marzo 2018 l'insorgente ha tempestivamente corrisposto la somma richiesta. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto

D-2242/2017 Pagina 4 federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 15 marzo 2017 e non avendo quest'ultimo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato. 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Innanzitutto, il fermo da parte di militari ad un posto di blocco, costituirebbe un episodio drammatico, soprattutto per le percosse subite, che però non avrebbe avuto conseguenze. Una volta rilasciato infatti, egli non sarebbe più stato

D-2242/2017 Pagina 5 considerato in posizione irregolare né preso di mira, essendo riuscito a convincere le autorità dell'esistenza della garanzia secondo la quale egli si sarebbe presentato presso l'ufficio di reclutamento. Tale avvenimento non potrebbe dunque generare una persecuzione rilevante ai sensi della LAsi. Per quanto riguarda invece il timore di reclutamento futuro, la SEM ha rilevato che fino alla partenza dalla Siria il richiedente non avrebbe svolto alcuna procedura allo scopo di stabilire la sua idoneità al servizio e non potrebbe dunque essere considerato quale renitente. 5.2 Con ricorso, l'insorgente contesta le valutazioni della SEM e rileva che in Siria, al raggiungimento della maggiore età, si riceverebbe una convocazione per il reclutamento. Colui che non rispetta tale obbligo, verrebbe considerato quale renitente e punito secondo il codice penale militare siriano. Le pene previste sarebbero sproporzionate e arbitrarie e le condanne avverrebbero senza processo. Nel caso in disamina, egli non avrebbe dato seguito agli ordini delle autorità militari e si sarebbe dunque reso colpevole. Segnatamente, il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi il 31 ottobre 2014 presso l'Ufficio di reclutamento competente per i rifugiati palestinesi per ritirare il libretto di servizio e venire reclutato. Inoltre, non vi sarebbero motivi medici o di altro tipo che permetterebbero di ritenere una sua eventuale inabilità al servizio. Di conseguenza, rischierebbe di essere condannato ad una pena privativa di libertà di diversi anni. Altresì, l'autorità inferiore avrebbe omesso di esaminare le conseguenze della promessa fatta alle autorità di presentarsi al reclutamento (promessa peraltro garantita dalla madre con il versamento di una somma di USD 300.–). Questa inosservanza corrisponderebbe ad un rifiuto del servizio militare. A ciò si aggiungerebbe inoltre il fatto che avendo che la madre, avendo garantito per lui, sarebbe dovuta scappare con i di lui fratelli nei territori controllati dall'opposizione per sfuggire alle autorità. Una volta giunti in Svizzera, i famigliari sarebbero stati riconosciuti quali rifugiati e sarebbe stato loro concesso asilo. Nel caso di specie tuttavia, l'autorità inferiore avrebbe omesso di richiamare gli atti dei famigliari e di prendere posizione in merito alla loro decisione positiva. Infine, il ricorrente osserva che sarebbe già stato fermato, trattenuto e maltrattato una volta in un posto di controllo per presunto rifiuto del servizio militare. Pertanto, le conseguenze per un effettivo rifiuto di servire, sarebbero ben peggiori rispetto al fermo. Di conseguenza, egli dovrebbe essere riconosciuto quale rifugiato ed ottenere l'asilo in Svizzera. 6. Nella fattispecie, va anzitutto rilevato che la SEM non ha contestato la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. Il Tribunale non ha di giungere

D-2242/2017 Pagina 6 ad una diversa valutazione. Le dichiarazioni risultano infatti coerenti, sostanziate e plausibili. È dunque necessario analizzarne la rilevanza in materia d'asilo. 6.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e

D-2242/2017 Pagina 7 GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259). Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'esercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e pertanto rilevante ai fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determinare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori segnatamente qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale, oppure la persona appartiene ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3). 6.2 Ora, nel caso in disamina vi sono fondati motivi per ritenere che l'inosservanza, da parte dell'interessato, dell'ordine di presentarsi all'Ufficio di reclutamento per i profughi palestinesi il 31 ottobre 2014 configuri un rifiuto di servire rilavante in materia d'asilo. In primis, va tenuto conto di quanto accaduto in patria prima del suo espatrio. L'insorgente era infatti già entrato in contatto con le autorità militari in due occasioni. Recatosi presso le competenti autorità nell'ottica di ottenere un permesso temporaneo di lasciare il Paese con i famigliari, egli ha dovuto promettere che si sarebbe presentato al reclutamento al compimento dei diciotto anni; dal canto suo, la madre si è portata garante di tale promessa depositando una somma pari a USD 300.–. Egli è poi stato fermato presso un checkpoint qualche tempo prima dell'espatrio sulla strada per E._______. Tale evenienza, differentemente da quanto pare ritenere l'autorità inferiore nella decisione impugnata, non può essere qualificata come singolo episodio privo di rilevanza, ma costituisce bensì un elemento importante per la valutazione delle conseguenze del rifiuto di servire. Il controllo da parte degli agenti della difesa era infatti finalizzato al reclutamento di persone in età militare. A suo dire, questi gli avrebbero chiesto le ragioni della sua mancata entrata in servizio nonostante l'età di leva (cfr. verbale 2,

D-2242/2017 Pagina 8 D25, D41-D47). Non avendo con sé il permesso temporaneo rilasciato dall'Ufficio reclutamento ed essendo indicato sul suo permesso di residenza l'indirizzo di Khan al-Shih – ossia di un campo profughi palestinese sotto il controllo dei ribelli (cfr. Agathocle de Syracuse, Syria areas of control [8 Oct 2014], < http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/desyracuse-syriacivil-war-8-october-2014_18856#10/33.6083/36.6579 >, consultato il 11.04.2019). Oltre ai fatti direttamente occorsi all'insorgente, si aggiungono pure gli avvenimenti inerenti ai suoi famigliari ed in particolare alla madre. Infatti, nel campo profughi di Khan al-Shih a luglio 2015 la sorella del ricorrente è stata gravemente ferita in un bombardamento ed ha perso una gamba. In questa occasione, dei soldati dell'esercito libero hanno fotografato la bambina ed hanno divulgato le fotografie per fare propaganda contro il regime. La madre dell'insorgente – alla quale sarebbero state imputate attività antistatali – è dunque stata ricercata dal regime. Ella era infatti accusata di appartenere all'opposizione e di aver pubblicato su internet le fotografie della figlia a fini propagandistici. I famigliari sono così anch'essi espatriati e sono giunti in Svizzera dove hanno depositato domanda d'asilo il 29 settembre 2015. La SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla madre mettendola nel contempo al beneficio dell'asilo in Svizzera ed ha incluso i fratelli ed il padre dell'insorgente nella qualità di rifugiato. Essi sono pure stati messi al beneficio dell'asilo. 6.3 Di conseguenza, alla luce dei precedenti contatti dell'interessato con le autorità militari, del profilo e degli eventi occorsi alla madre e tenuto conto della situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali siriani (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1), appare altamente probabile che il comportamento del ricorrente venga considerato quale atto di ostilità nei confronti del regime. In altri termini, egli ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione in ragione della mancata presentazione in servizio, per la quale egli rischierebbe di venir punito per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico. 7. Ne discende pertanto che al ricorrente va riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che la decisione impugnata viola il diritto federale avendo l'autorità inferiore erroneamente respinto la domanda d'asilo depositata dall'insorgente. Non risultando elementi che giustifichino un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo

D-2242/2017 Pagina 9 giusta l'art. 53 LAsi, il ricorrente è pertanto riconosciuto come rifugiato e allo stesso deve essere concesso l'asilo. Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi). 8. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Pertanto l'anticipo di CHF 750.– versato dal ricorrente a copertura delle spese processuali in data 2 marzo 2018, verrà debitamente restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale. 9. Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2242/2017 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 15 marzo 2017 è annullata. 2. Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, alla SEM è richiesto di accordare l'asilo all'insorgente. 3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 750.–, versato in data 2 marzo 2018, verrà restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale. 4. Non vengono assegnate indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

D-2242/2017 — Bundesverwaltungsgericht 29.04.2019 D-2242/2017 — Swissrulings