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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2025 D-2241/2025

November 5, 2025·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,605 words·~23 min·1

Summary

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 marzo 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2241/2025

Sentenza d e l 5 novembre 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Regina Derrer; cancelliere Randy Mulangala.

Parti A._______, nato il (…), Turchia, c/o (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 marzo 2025.

D-2241/2025 Pagina 2

Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data 12 novembre 2024. A.b In data 18 novembre 2024, l’interessato ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (…). A.c Con scritto del 28 novembre 2024, l’interessato ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore), per il tramite della sua rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso – per quanto rilevante nella presente procedura – in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-3). A.d In data 3 dicembre 2024, la SEM ha sentito il richiedente nell’ambito di un’audizione ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.e Con scritto del 12 dicembre 2024, l’interessato ha trasmesso alla SEM, per il tramite della sua rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso – per quanto rilevante nella presente fattispecie – in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mdp SEM n. 4-9). A.f Con decisione del 3 febbraio 2025, notificata al ricorrente in data 5 febbraio 2025, la SEM ha assegnato la domanda d’asilo dell’interessato alla procedura ampliata. A.g In data 5 febbraio 2025, la protezione giuridica della Regione (…) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell’interessato. A.h Con decisione del 6 febbraio 2025, la SEM ha assegnato il ricorrente al Cantone B._______. A.i In data 18 febbraio 2025, l’interessato ha conferito procura alla (…). B. B.a Con decisione del 4 marzo 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell’interessato, ha respinto la sua

D-2241/2025 Pagina 3 domanda d’asilo, ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen del richiedente e incaricato il Cantone B._______ dell’esecuzione della misura. B.b Nella medesima data, la (…) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell’interessato. C. C.a In data 1°aprile 2025 il richiedente è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto, secondo il senso, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; in via ulteriormente subordinata, il rinvio degli atti alla SEM per un complemento istruttorio e una nuova decisione, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio. C.b Mediante decisione incidentale del 15 luglio 2025, questo Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respinto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, e chiesto al ricorrente il versamento, entro il 30 luglio 2025, di un anticipo di fr. 750.– a copertura delle presunte spese processuali. C.c Con versamento del 29 luglio 2025, il ricorrente ha corrisposto il richiesto anticipo delle presumibili spese processuali.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

D-2241/2025 Pagina 4 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche:sentenza del Tribunale E-7145/2025 del 13 ottobre 2025 consid. 6.2). 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità

D-2241/2025 Pagina 5 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 5. 5.1 Sentito sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente, originario di C._______, nel 2017 avrebbe preso in gestione un bar assieme a due soci. Fin dall’apertura, il locale sarebbe stato oggetto di frequenti controlli da parte della polizia e del servizio d’igiene, che avrebbero comminato multe quotidiane per motivi ritenuti dal ricorrente come futili, quale la violazione del divieto di fumo. L’interessato e i suoi soci avrebbero contratto un debito di circa 150'000 lire turche nei confronti dell’ex-proprietario del bar, un certo D._______, il quale avrebbe consentito loro di utilizzare il proprio timbro sulle cambiali destinate ai fornitori. Successivamente, quest’ultimo avrebbe cambiato atteggiamento e avrebbe preteso di riappropriarsi del locale. Lo stesso avrebbe infatti sporto denuncia contro di lui (richiedente) e i suoi soci per truffa, accusandoli di aver utilizzato il suo timbro su una cambiale di 750 lire turche. Il ricorrente sarebbe stato quindi condannato a due anni di carcere. Sotto pressione, l’interessato avrebbe raggiunto con l’ex-proprietario un accordo di rivendita del bar, consegnandogli una cambiale del valore di 400'000 lire turche. Tuttavia, verso la fine del 2021, alcuni uomini appartenenti alla mafia lo avrebbero sequestrato e costretto, sotto minaccia di morte, a firmare il retro della cambiale, così da farlo risultare debitore della somma. Gli stessi uomini avrebbero poi presentato la cambiale al Tribunale, con conseguente pignoramento del negozio del ricorrente. L’insorgente ha affermato di ritenere che dietro tali problemi vi fossero gruppi nazionalisti turchi – gli Alperen, gli Ülkücü e gli Osmanli Ocaklari – che si sarebbero infiltrati nelle istituzioni statali dopo il tentato colpo di Stato del 2016 e che lo avrebbero preso di mira in quanto curdo e sostenitore del Partito Democratico dei Popoli (Halklarin Demokratik Partisi; HDP). Si sarebbe quindi temporaneamente trasferito a E._______, dove tuttavia sarebbe stato trovato da tali gruppi nazionalisti, motivo per cui avrebbe dovuto lasciare la città. Rientrato a C._______ nel maggio 2023, avrebbe vissuto con la madre. Nel novembre dello stesso anno, mentre si trovava fuori casa, la madre lo avrebbe informato che la sezione antiterrorismo della polizia aveva fatto irruzione nella loro abitazione. In data (…) novembre 2023 sarebbe stato emesso nei suoi confronti un mandato di accompagnamento coattivo. Da allora il ricorrente non

D-2241/2025 Pagina 6 sarebbe più rientrato a casa, vivendo da latitante presso amici e nel villaggio d’origine fino al momento dell’espatrio, avvenuto il (…) ottobre 2024. Egli ha dichiarato che, in caso di rientro in Turchia, teme di essere incarcerato e di subire persecuzioni da parte della mafia e dei gruppi nazionalisti turchi. 5.2 Nella decisione impugnata del 4 marzo 2025, la SEM ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente non soddisferebbero né le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall’art. 3 LAsi né le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi.

In particolare, l’autorità inferiore ha ritenuto che il racconto circa la presunta persecuzione da parte dell’ex-proprietario del bar, D._______, e dei membri della mafia turca, sarebbe contraddittorio ed in contrasto con i mezzi di prova prodotti. La SEM ha infatti rilevato che, contrariamente a quanto dichiarato dal richiedente, la cambiale di 400'000 lire turche lo indicherebbe come creditore e non come debitore dell’ex-proprietario del bar, e che la documentazione relativa al pignoramento del suo negozio mostrerebbe che il signor D._______ sarebbe debitore nei confronti di un terzo, definito dallo stesso ricorrente come esponente della mafia. Inoltre, l’autorità inferiore ha constatato che, secondo le stesse dichiarazioni dell’interessato, egli non sarebbe più stato minacciato né contattato da presunti membri della mafia almeno per un anno e mezzo prima dell’espatrio, escludendo così la sussistenza di persecuzioni attuali. La SEM ha altresì ritenuto inverosimili le allegazioni relative a presunte minacce da parte di gruppi nazionalisti turchi (Alperen, Ülkücü e Osmanli Ocaklari).

L’autorità inferiore ha osservato che il richiedente non avrebbe fornito elementi concreti o circostanziati a sostegno di tali accuse, limitandosi a formulare mere supposizioni in ragione della propria origine curda e della simpatia per il partito HDP. È stato inoltre rilevato che egli non risulterebbe iscritto al partito né avervi ricoperto ruoli attivi o di rilievo politico. Secondo la SEM, l’asserita latitanza successiva al 2023 non risulterebbe credibile, in quanto il richiedente avrebbe continuato a soggiornare nel proprio villaggio e a incontrare familiari. Per quanto riguarda la condanna penale inflitta in Turchia per falsificazione di documenti ufficiali e frode, la SEM ha rilevato che la sentenza – la quale prevede una pena sospesa con periodo di prova – non sarebbe manifestamente influenzata da motivi politici (malus politico), né risulterebbe contraria ai principi di uno Stato di diritto. L’autorità ha sottolineato che reati di tale natura sono perseguiti anche in Svizzera e che l’interessato non avrebbe esaurito i rimedi interni contro la condanna.

D-2241/2025 Pagina 7 In merito al documento presentato come “mandato d’arresto”, la SEM ha accertato che si tratterebbe in realtà di una semplice decisione di accompagnamento per interrogatorio e rilascio, facilmente falsificabile. L’autorità ha evidenziato l’assenza di qualsiasi indicazione circa il reato ipotizzato, nonché il mancato adempimento, da parte del richiedente, del dovere di collaborazione in merito alla presunta decisione di mantenimento del segreto procedurale. Anche per quanto concerne agli ulteriori mezzi di prova, la SEM ha ritenuto che gli stessi sarebbero facilmente falsificabili in Turchia, concludendo pertanto che avrebbero uno scarso valore probatorio. Sulla base di tali elementi, l’autorità inferiore ha ritenuto altamente improbabile che il richiedente rischi, in un futuro prossimo, di essere oggetto di persecuzioni.

5.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che sarebbe esposto a gravi rischi di persecuzione in caso di rimpatrio in Turchia a causa della sua etnia curda e del suo sostegno al partito HDP. Per quanto riguarda le presunte contraddizioni nelle sue dichiarazioni, l’insorgente ha spiegato che esse sarebbero dovute a barriere linguistiche e a traumi psicologici. Chiede pertanto che le stesse vengano riesaminate tenendo conto di tali fattori.

6. 6.1 Per quanto concerne la censura formale del richiedente di rinvio della causa all’autorità inferiore – in maniera tale che la medesima svolga una nuova valutazione inerente alla verosimiglianza delle sue allegazioni tenendo in considerazione le barriere linguistiche ed i traumi psicologici – così che emetta una nuova decisione, si rileva quanto segue.

6.2 Nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, su domanda dell’autorità inferiore il ricorrente ha affermato di comprendere l’interprete e confermato con la sua firma l’esattezza della trascrizione del verbale (cfr. atto SEM 17/14, D1 e pag. 14). Oltre a ciò, si segnala che nel corso dell’audizione era presente anche la sua rappresentante legale, la quale a sua volta non ha sollevato nulla in tal senso. Per quanto concerne i traumi psicologici che avrebbero influenzato le sue dichiarazioni, egli ha riferito di essere in grado di sostenere l’audizione aggiungendo di non aver alcun problema di salute (cfr. atto SEM 17/14, D7-D8). Di conseguenza, non s’impone un rinvio degli atti all’autorità inferiore per un completamento istruttorio e l’emissione di una nuova decisione.

D-2241/2025 Pagina 8 7. 7.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che – come già correttamente rilevato dalla SEM – le dichiarazioni del ricorrente risultano in contraddizione con i mezzi di prova da lui addotti, rendendole di conseguenza inverosimili, segnatamente in merito ai seguenti aspetti.

7.1.1 In particolare, per quanto concerne la questione della cambiale di 400'000 lire turche, che l’insorgente afferma essere stato costretto a firmare sul retro sotto minaccia da parte di membri della mafia – su incarico dell’ex-proprietario del bar – per risultare come debitore di quest’ultimo, si rileva che tale allegazione non può ritenersi credibile. Invero, la documentazione agli atti lo indica quale creditore nei confronti dell’ex-proprietario, circostanza in netta contraddizione con quanto da egli asserito (cfr. atto SEM 17/14, D11, D42; mdp SEM n. 1), e che non viene chiarita in sede ricorsuale (cfr. decisione impugnata, pt.o II. 2.; ricorso pag. 3 “Dritter Abschnitt”). Inoltre, poiché l’ex-proprietario del bar risulta debitore nei confronti di un terzo – identificato dal ricorrente come un membro della mafia, tale F._______ – non appare plausibile che membri di tale organizzazione abbiano agito per suo conto al fine di minacciare il ricorrente (cfr. atto SEM 17/14, D42; mdp SEM n. 2bis). Anche in merito a questo punto l’atto ricorsuale non fornisce alcuna giustificazione.

7.1.2 L’interessato ha inoltre riferito di essere vittima di una persecuzione statale nei propri confronti, siccome a suo dire gli allora membri dei gruppi nazionalisti Alperen, Ülkücü e Osmanli Ocaklari durante il tentato colpo di Stato – alcuni dei quali si sarebbero infiltrati a seno dello Stato a seguito della “pulizia di FETÖ” – lo perseguiterebbero in quanto curdo e sostenitore del partito HDP. I medesimi sarebbero infatti la ragione per la quale avrebbe subito pressioni dalla polizia, la quale comminava continuamente multe al suo bar (cfr. atto SEM 17/14, D11, D30, D32, D60). Sempre secondo quanto da egli riferito, la sua partecipazione ai festeggiamenti di Newroz, ai cortei “delle madri del sabato” ed ai cortei dell’associazione dei diritti umani sarebbe stata segnalata da qualcuno (cfr. atto SEM 17/14, D34, D35). Tuttavia, tali affermazioni si riducono a mere supposizioni prive di riscontro oggettivo, formulate dall’interessato per giustificare le difficoltà vissute nel Paese d’origine, pur non essendone egli stesso certo (cfr. atto SEM 17/14, D37, D60, D61). Per tale motivo, non può essere ritenuta verosimile l’esistenza di una persecuzione statale mirata nei suoi confronti.

D-2241/2025 Pagina 9 7.1.3 Ad ogni modo, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni esposte dal ricorrente, il Tribunale osserva che le stesse non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, così come si esporrà al considerando seguente.

7.2 7.2.1 È innanzitutto necessario osservare che, secondo le dichiarazioni del ricorrente, il suo ultimo contatto con i membri della mafia risale attorno al 2022/2023; per quanto concerne invece gli allora membri dei gruppi nazionalisti – oggi infiltrati nello Stato – l’ultima interazione con essi è avvenuta durante il soggiorno a E._______ (cfr. atto SEM 17/14, D77-78, D85). Di conseguenza, egli ha vissuto in Turchia senza più alcun contatto con i sopramenzionati soggetti per circa (oltre) un anno, fino al momento dell’espatrio avvenuto il (…) ottobre 2024, precisando inoltre che, dal suo ritorno a C._______ nel maggio 2023, non gli è accaduto alcunché fino all’asserita irruzione della polizia presso la sua abitazione nel novembre del 2023 (cfr. atto SEM 17/14, D63, D64, D66, D88). Ciò posto, non è dato il nesso causale e temporale tra tali persecuzioni e l’espatrio. Inoltre, in merito all’irruzione della polizia, si precisa che il ricorrente ha affermato di non avervi assistito personalmente, avendone avuto notizia tramite la madre (cfr. atto SEM 17/14, D64). Lo stesso risulta pertanto un fatto riferito da persone terze, non sufficiente, in linea di massima, per stabilire un timore fondato di subire persecuzioni future (cfr. sentenza del Tribunale D-1231/2022 del 18 giugno 2025 consid. 5.2; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 144).

7.2.2 Dipoi, con riferimento in particolare alle presunte minacce subite dai membri della mafia (cfr. supra, consid. 7.1.1), si aggiunge quanto segue. Trattandosi di – asserite – persecuzioni da parte di persone terze, si applica il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, secondo il quale i richiedenti l'asilo devono avere esaurito tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Nel caso in disamina si osserva che l’insorgente ha affermato di non avere mai sporto denuncia per tali presunte persecuzioni e di non essersi rivolto ufficialmente a un avvocato (cfr. atto SEM 17/14, D49). Per questo motivo, non vi sono indizi concreti che il ricorrente non avrebbe potuto ottenere protezione dallo Stato turco se l’avesse richiesta, segnatamente con l’aiuto di un avvocato o un’avvocata. 7.3 Per quanto riguarda le allegazioni ricorsuali del ricorrente secondo cui i problemi fin qui menzionati sarebbero causati dalla sua appartenenza all’etnia curda, tale supposizione non trova riscontro concreto negli atti. A tal proposito, per completezza, si rammenta altresì che tale circostanza, di

D-2241/2025 Pagina 10 per sé sola, non giustifica di principio un motivo d’asilo rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-2234/2025 del 23 ottobre 2025 consid. 6.2 con rif. cit.). Nella fattispecie, contrariamente a quanto da egli asserito, si rileva che l’interessato non dispone di un profilo politico rilevante ai sensi della giurisprudenza e tale da metterlo nel mirino delle autorità (cfr. atto SEM 17/14, D21 segg.), ed egli non è nemmeno riuscito a dimostrare rispettivamente rendere verosimile una persecuzione pregressa in tal senso. 7.4 Per quanto concerne invece i mezzi di prova prodotti dal ricorrente concernenti le procedure penali aperte nei suoi confronti, si rileva come dalla documentazione agli atti emerge che il medesimo sia stato condannato ad una pena di un anno e otto mesi ed una di cinque mesi per i reati di falsificazione di documenti ufficiali e frode, a seguito della denuncia nei suoi confronti e dei suoi soci da parte dell’ex-proprietario del bar. La condanna risulta sospesa per un periodo di prova di cinque anni (cfr. mdp SEM n. 2; cfr. atto SEM 17/14, D16). Per quanto attiene alla legittimità della condanna, si rileva che dalla documentazione agli atti non risulta nemmeno che l’interessato abbia presentato ricorso, e che lo stesso sia stato respinto per motivi non conformi al diritto del suo Paese o per motivi politici, non avendo egli peraltro dichiarato nulla in tal senso. Di conseguenza, non vi sono indizi della presenza di un malus politico che avrebbe influenzato la procedura penale condotta nei suoi confronti. Alla luce di quanto precede, nemmeno il documento presentato dal ricorrente come “mandato d’arresto” risulta atto a modificare l’esito della presente procedura, trattandosi in realtà di un mandato d’accompagnamento coattivo – sul quale non risulta nemmeno il reato di cui il ricorrente sarebbe accusato – con il solo scopo di interrogare l’interessato e successivamente rilasciarlo (cfr. mdp SEM n. 3). Invero, egli ha dichiarato di non sapere a quale reato si riferisca tale mandato, supponendo che si tratti di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica in quanto presso la sua abitazione si sarebbe recata la sezione anti-terrorismo della polizia (cfr. atto SEM 17/14, D17). Di conseguenza, anche per tale circostanza si rileva che si tratta nuovamente di una mera ipotesi formulata dal ricorrente senza alcun riscontro oggettivo, non avendo nemmeno trasmesso alcun (ulteriore) documento atto a corroborare tale ipotesi. 8. Ne discende quindi che né le censure ricorsuali né i mezzi di prova sono atti a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi, nonché alla pertinenza dei motivi d'asilo ai

D-2241/2025 Pagina 11 sensi dell’art. 3 LAsi fatti valere dal ricorrente. Il Tribunale deve pertanto confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 9.3 Il Tribunale conferma dunque la pronuncia dell’allontanamento. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

D-2241/2025 Pagina 12 11.2 11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

11.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8; cfr. anche, fra le tante, sentenza del Tribunale D-323/2025 dell’8 settembre 2025 consid. 8.3.2).

11.2.3 Per quanto riguarda la situazione personale, il Tribunale osserva che il ricorrente è un uomo giovane in buona salute, il quale è in possesso del diploma del liceo ed ha studiato per due anni all’Università (…) (cfr. atto SEM 17/14, D74). L’interessato ha altresì esperienza lavorativa avendo svolto diverse professioni, tra le quali in ambito di contabilità e (…) (cfr. atto SEM 17/14, D75-D76). Oltre a ciò, in patria ritroverebbe la madre la quale potrà fornirgli supporto materiale e finanziario come già fatto nel suo asserito periodo di latitanza, avendogli altresì finanziato il suo viaggio d’espatrio (cfr. atto SEM 17/14, D63, D68).

11.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

11.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

11.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

12. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è

D-2241/2025 Pagina 13 inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente in data 29 luglio 2025. 14. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-2241/2025 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto 2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 29 luglio 2025. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Giulia Marelli Randy Mulangala

Data di spedizione:

D-2241/2025 — Bundesverwaltungsgericht 05.11.2025 D-2241/2025 — Swissrulings