Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.04.2010 D-2192/2010

April 8, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,689 words·~18 min·1

Summary

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Full text

Corte IV D-2192/2010 {T 0/2} Sentenza dell ' 8 aprile 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2192/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato l'8 marzo 2010 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno (cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 17 marzo 2010 (di seguito verbale 1) e del 30 marzo 2010 (di seguito verbale 2), il verbale della decisione orale dell'UFM del 30 marzo 2010 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A12), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 2 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, la copia dell'incarto dell'UFM ricevuta via fax il 6 aprile 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-2192/2010 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo appare inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia igbo, di essere nato a B._______, rispettivamente, secondo un'altra versione, a C._______ (Stato di D._______) e di essere vissuto nel villaggio di B._______ fino al (...), data in cui si sarebbe trasferito a C._______; che egli ha altresì allegato di essere vissuto in tale città fino al (...) prima di spostarsi a E._______ e poi, il (…), espatriare, che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere ucciso dalle autorità di polizia, rispettivamente dal suo datore di lavoro, che lo starebbero cercando in quanto suo padre, ucciso dalla polizia nel dicembre 2009, sarebbe stato membro di un gruppo responsabile di diversi sequestri e sacrifici, che l'interessato ha affermato di essere espatriato viaggiando dapprima in camion fino in F._______, poi in una jeep fino in G._______ e nuovamente in camion fino in H._______; che in tale Paese egli si sarebbe imbarcato per la I._______, arrivando in un luogo a lui sconosciuto; che, dopo un giorno, egli avrebbe raggiunto in treno L._______, dove avrebbe trascorso due mesi prima di Pagina 3

D-2192/2010 raggiungere Chiasso in treno; che egli ha dichiarato di non sapere quanto sarebbe costato complessivamente il suo viaggio, rispettivamente che il passatore non gli avrebbe mai chiesto del denaro in cambio del suo aiuto, che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre sprovvisto di documenti d'identità; che egli ha altresì sostenuto di essere stato controllato unicamente dalle autorità italiane, che avrebbero prelevato le sue impronte digitali, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità, e dall'altro lato, ha stabilito che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nel caso concreto non sussitano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, in tale contesto, egli dichiara di non avere mai posseduto un passaporto in Patria e che la sua carta d'identità si troverebbe presso la madre adottiva, della quale ignorerebbe il luogo di soggiorno attuale; che egli sottolinea altresì che gli sarebbe stato impossibile fare alcunchè al fine di procurarsi un qualsivoglia documento e lamenta il breve termine di 48 ore che egli avrebbe avuto a disposizione a tal fine; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che egli, infatti, avrebbe esposto i suoi motivi d'asilo, peraltro verosimili, in maniera dettagliata, sostanziata e coerente; che, inoltre, in Nigeria, egli non avrebbe alcuna possibilità realistica di potersi difendere al fine di dimostrare la propria innocenza, ragione per cui sarebbe certo di essere condannato ingiustamente e la sua vita sarebbe in gravissimo Pagina 4

D-2192/2010 pericolo; che, infine, l'insorgente chiede, nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo, che il suo allontanamento sia ritenuto ragionevolmente inesigibile, in quanto egli non potrebbe fare rientro in Nigeria, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che, in merito all'asserito viaggio intrapreso da E._______, il ricorrente ha in particolare dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di Pagina 5

D-2192/2010 qualsivoglia documento e di essere stato controllato unicamente dalle autorità italiane (cfr. verbale 1 pag. 9); che, inoltre, egli non ha saputo fornire nessuna indicazione né circa i luoghi da cui sarebbe transitato in F._______, in G._______ ed in H._______, né in merito alla città nella quale si sarebbe imbarcato, né al luogo in cui sarebbe giunto a destinazione in I._______, rispettivamente da dove avrebbe preso il treno per l'L._______ (cfr. ibidem pag. 9); che egli ha giustificato tali lacune col fatto che le indicazioni di luogo non fossero scritte in inglese, ragion per cui non le avrebbe potute comprendere; che egli ha inoltre asserito di ignorare il costo complessivo del suo viaggio, non avendogli il passatore mai chiesto del denaro in cambio del suo aiuto (cfr. ibidem pag. 9), che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire alcun controllo – come il ricorrente sostiene di avere fatto, avendo egli dichiarato di essere stato controllato unicamente in Italia, vale a dire dopo aver varcato il confine spagnolo ed avere trascorso un giorno in I._______ – costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile, che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, se non in possesso dei suoi documenti d'identità, che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto quasi due settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la seconda audizione per, per lo meno, avviare tentativi al fine di procurarsi dei documenti d'identità (ad esempio contattando la madre adottiva in Patria presso la quale si troverebbe la sua carta d'identità [cfr. verbale 1 pag. 6] o l'amico O., del cui aiuto egli avrebbe già avuto modo di usufruire e del quale conoscerebbe il numero di telefono [cfr. verbale 2 pag. 4/D34]), rimanendo invece del tutto inattivo in tal senso, che, d'altronde, circa l'assenza di giustificazioni per la mancata consegna di documenti d'identità sino ad oggi, in sede di ricorso il ricorrente si è limitato, in maniera del tutto stereotipata, a ribadire l'impossibilità di intraprendere alcunchè; che, in particolare, egli ha dichiarato di non avere mai posseduto un passaporto e che la sua Pagina 6

D-2192/2010 carta d'identità sarebbe sempre stata (e sarebbe tuttora) nelle mani della madre adottiva, della quale egli ignorerebbe tuttavia il luogo attuale di residenza (cfr. ricorso pag. 2), che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essersi, dapprima, spostato da B._______ a C._______ perchè il suo padre adottivo Pagina 7

D-2192/2010 avrebbe voluto sacrificarlo e, poi, di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere ucciso dalla polizia, rispettivamente dal suo datore di lavoro, in seguito all'uccisione di suo padre e di altri membri di un gruppo dedito ai sequestri, che avrebbero fatto il suo nome alle autorità, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a guisa d'esempio, il ricorrente, interrogato sul momento del suo spostamento a C._______, ha reso versioni discordanti, allegando dapprima di avere sentito diverse volte dell'intento del padre adottivo di sacrificarlo e di avere lasciato B._______ nel (...), per poi, in versioni successive, dichiarare di essere invece partito già nel (…), rispettivamente spiegare di non aver appreso del sacrificio direttamente dal padre, bensì dalle persone per strada (cfr. verbale 1 pag. 7); che tale ultima versione mal si sposa con quella resa durante l'audizione sui fatti, secondo cui il ricorrente avrebbe interrotto gli studi nel (...), in quanto i genitori non avrebbero più voluto pagare la retta scolastica, volendolo invece usare come sacrificio umano (cfr. ibidem pag. 3); che anche in merito al giorno dell'espatrio egli si è contraddetto, adducendo di avere lasciato la Nigeria lo stesso giorno in cui avrebbe sentito il suo nome alla radio (cfr. ibidem pag. 8), rispettivamente due giorni dopo tale episodio (cfr. verbale 2 pag. 4/D31); che lo stesso dicasi per le dichiarazioni circa la morte del padre: se in una prima versione il ricorrente ha indicato con precisione che sarebbe satata la polizia ad uccidere il padre (cfr. verbale 1 pag. 7), poi, nell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha affermato di non sapere se si fosse trattato della polizia o, invece, di persone del villaggio (cfr. verbale 2 pag. 6/D55-56); che, se all'inizio egli ha dichiarato di temere di essere ucciso dalla polizia, durante l'audizione sui motivi egli ha cambiato inspiegabilmente versione, adducendo di essere invece ricercato dal datore di lavoro (cfr. ibidem pag. 6/D60 e 7/D61); che del tutto illogico risulta il comportamento del ricorrente, che – dopo aver sentito alla radio di essere ricercato – ha optato d'acchito per la Pagina 8

D-2192/2010 soluzione estrema dell'espatrio, senza, invece, da una parte accertarsi presso le autorità della veridicità della notizia diffusa, e, dall'altra, senza intraprendere alcunchè al fine di dimostrare la propria innocenza, ad esempio, con l'aiuto di un avvocato, sporgendo denuncia contro il suo datore di lavoro o per lo meno cercando il contatto con la polizia; che la giustificazione resa dal ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 8) non convince, perchè stereotipata e per nulla avvalorata, che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi contraddittori e vaghi del medesimo, che, peraltro, non vi è motivo per ritenere che il ricorrente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, rispettivamente che egli non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, nel gravame, l'insorgente non ha contestato o apportato chiarimenti alle contraddizioni rettamente rilevate dall'UFM, limitandosi a definire i suoi motivi d'asilo verosimili; che, inoltre, l'evocata impossibilità di difendersi efficacemente e dimostrare la propria innocenza non è stata accennata in sede di audizione ed è rimasta una mera affermazione ricorsuale di parte non corroborata da alcunchè, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale Pagina 9

D-2192/2010 amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), Pagina 10

D-2192/2010 che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora giovane, ha frequentato la scuola elementare e vanta un'esperienza lavorativa in veste di (...) (cfr. verbale 1 pag. 3); che egli è stato mantenuto finanziariamente dai genitori adottivi fino alla partenza per C._______ nel (...) (cfr. ibidem pag. 3); che, inoltre, egli dispone in Patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di una rete familiare e sociale, dato che vivono ancora in loco per lo meno la madre adottiva e l'amico O, oltre ad altre persone di cui si presuppone l'esistenza, vista l'inverosimiglianza del suo racconto; che, inoltre, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 11

D-2192/2010 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-2192/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - M._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 13

D-2192/2010 — Bundesverwaltungsgericht 08.04.2010 D-2192/2010 — Swissrulings