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Corte IV D-2124/2021
Sentenza d e l 1 6 maggio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nato il (…), Siria, Eichen 1171, 8718 Schänis, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 29 marzo 2021 / N (…).
D-2124/2021 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 6 ottobre 2020, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 13 ottobre 2020 (atto SEM 1077574-11/10), al colloquio Dublino del 16 ottobre 2020 (atto SEM 14/2) ed all’audizione sui fatti del 16 marzo 2021 (atto SEM 38/9), la decisione della SEM del 29 marzo 2021 (notificata il 7 aprile 2021; atto 50/1) e per il cui tramite detta autorità ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d’inesigibilità, il ricorso del 6 maggio 2021 (cfr. tracciamento) con contestuale istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 18 gennaio 2022 che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo il ricorrente a versare, entro il 2 febbraio 2022, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, lo scritto del 28 gennaio 2022 (timbro postale) con cui il ricorrente ha richiesto, secondo il senso, la riconsiderazione della precitata decisione incidentale e, in subordine, di poter corrispondere l’anticipo richiesto in rate di CHF 50.– mensili, la decisione incidentale del 1° febbraio 2022, per il cui tramite questo Tribunale ha respinto le richieste di cui sopra, concedendo all’insorgente un ulteriore termine di grazia per versare l’anticipo spese, il tempestivo deposito della somma richiesta, i fatti del caso di specie che se necessario verranno ripresi nei considerandi,
e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
D-2124/2021 Pagina 3 che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente, cittadino siriano di etnia curda proveniente da al-Hasaka, ha affermato di aver lasciato il proprio Paese d’origine a causa della guerra ed in particolare onde sottrarsi al servizio militare; che ha altresì avanzato timori relativamente alla situazione di discriminazione vissuta dai curdi, che essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifu-
D-2124/2021 Pagina 4 giato e della concessione dell’asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile, che non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi), che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto irrilevanti ai fini dell’asilo i fatti esposti dall’insorgente, che con il ricorso, l’interessato si oppone a tale valutazione; che egli sostiene che il fatto di essersi rifugiato in Svizzera per sottrarsi al servizio di leva, dove già risiederebbe suo fratello, posto al beneficio dell’asilo, lo esporrebbe al rischio di subire sanzioni rilevanti per l’asilo nell’eventualità di un rientro in Siria, dove verrebbe percepito come oppositore dal regime, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che nel contesto siriano solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, per altre ragioni, è considerato un oppositore agli occhi del regime rischiando una pena sproporzionata motivata politicamente giustificante il riconoscimento della qualità di rifugiato; che in assenza di elementi di rischio supplementari tale categoria di persone non rischia invece una pena tale da rendere sufficientemente verosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza prevista per la concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 5 e 6), che in specie l’insorgente non ha un background tale da poter essere considerato un oppositore al regime; che la sola pregressa fuga del fratello in
D-2124/2021 Pagina 5 Svizzera non è bastevole per farlo rientrare in tale profilo; che pertanto, i criteri di cui alla citata giurisprudenza non risultano ossequiati, che indipendentemente da ciò, il ricorrente non risulta in ogni caso aver ricevuto una convocazione né il libretto militare (cfr. atto SEM 38/9, pag. 5), di modo che, la sua incorporazione nelle forze armate appare ad oggi del tutto ipotetica e non giustifica un fondato timore di esposizione a pregiudizi (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n° 3 e 2003 n. 8; sentenza del Tribunale D-4772/2014 del 5 febbraio 2016 consid. 6.6), che un eventuale reclutamento da parte delle Unità di Protezione Popolare (YPG: ossia il braccio armato del PYD) non sarebbe inoltre in ogni caso riconducibile ad uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-5329/2014 del 23 giugno 2015 consid. 5.3), che la sola appartenenza all’etnia curda è ininfluente, che la SEM ha dunque a giusto titolo negato la qualità di rifugiato e respinto la domanda d’asilo presentata dall’insorgente, che pertanto, con la decisione impugnata l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va pertanto respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 9 febbraio 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2124/2021 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 9 febbraio 2022. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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