Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.04.2012 D-1988/2012

April 20, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,067 words·~15 min·3

Summary

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 aprile 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1988/2012

Sentenza d e l 2 0 aprile 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 aprile 2012 / N […].

D-1988/2012 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 11 gennaio 2012 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 20 gennaio 2012 (di seguito: verbale 1) e del 3 marzo 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 6 aprile 2012, notificata al ricorrente in data sconosciuta; il ricorso del 13 aprile 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 16 aprile 2012); l'incarto originale dell'UFM trasmesso a codesto Tribunale in data 16 aprile 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

D-1988/2012 Pagina 3 che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, nato e con ultimo domicilio in Nigeria a B._______ (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che il richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria per motivi economici e di salute recandosi dapprima in aereo in Siria, per poi transitare attraverso la Turchia per il mezzo di un bus e soggiornando quattro mesi a C._______, che avrebbe poi raggiunto la Grecia dove ha depositato domanda d'asilo il 1° gennaio 2008; che in Grecia vi avrebbe vissuto tre anni; che dopo questo triennio si sarebbe recato via mare in Italia, per poi giungere in treno in Svizzera a D._______, dove ha depositato la propria domanda d'asilo l'11 gennaio 2012 (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.);

D-1988/2012 Pagina 4 che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali d'audizione; che, infatti, egli ribadisce di non aver mai avuto né un passaporto né una carta d'identità, per il che gli sarebbe stato impossibile consegnare un tale documento entro le 48 ore dal deposito della domanda d'asilo (cfr. ricorso, pag. 2); che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto in parte i fatti che l'avrebbero portato all'espatrio, ovvero i motivi di salute; che, pertanto, se non gli si concedesse l'asilo, egli ritiene che si dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori

D-1988/2012 Pagina 5 chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibidem, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di tre mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia ai citati criteri; che, per di più, egli ha dichiarato di non essere mai stato in possesso né di un passaporto né di una carta d'identità; che interrogato su tali mancanze, circa il passaporto egli ha indicato che allorquando era in Grecia aveva pensato di richiederne uno ma che poi non avrebbe agito nel senso; che egli ha asserito che nel Paese d'origine non avrebbe mai dovuto identificarsi davanti alle autorità, per il che tali documenti non sarebbero indispensabili (cfr. verbale 1, pag. 5); che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non aver fatto nulla in quanto non sarebbe in possesso di alcun documento (cfr. verbale 1, pag. 6); che, durante la seconda audizione egli ha reiterato di non essere mai stato in possesso di tali documenti ed ha aggiunto di non aver fatto nulla per richiederne dei nuovi (cfr. verbale 2, pag. 2); che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, inoltre, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato d'aver lasciato la Nigeria in un giorno non meglio precisato del mese d'agosto 2008 partendo con l'aereo da B._______ per giungere in Siria in una località a lui sconosciuta (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 3); che

D-1988/2012 Pagina 6 detto viaggio lo avrebbe effettuato con un passaporto nigeriano di una terza persona con visto per la Siria ottenuto da un amico della madre che abita in Giappone; che una volta giunto in Siria, il passatore gli avrebbe ritirato tale documento; che si sarebbe dunque recato in Grecia senza documenti; che dalla Grecia fino all'Italia avrebbe viaggiato con un documento di un'altra persona; che tale documento gli sarebbe stato ritirato ugualmente dal passatore in Italia (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.); che, inoltre le autorità greche gli avrebbero fornito un documento; che tale documento si troverebbe tuttavia a tutt'ora in Grecia (cfr. verbale 2, pag. 4); che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità ed il viaggio d'espatrio, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato sia per motivi economici, sia per motivi di salute; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a

D-1988/2012 Pagina 7 quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, a prescindere dalla rilevanza o meno, i motivi elencati dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo sono inverosimili a causa delle dichiarazioni vaghe ed illogiche; che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente ha annoverato come principale motivo del suo espatrio la morte della madre; che risulta quindi incomprensibile che egli non abbia saputo fornire dettagli circa tale evento asserendo inoltre che non sarebbe a conoscenza del giorno della sua morte (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 5 e 6); che, oltretutto egli ha dapprima indicato che sua madre sarebbe morta nel 2005 contraddicendosi in audizione federale indicando che la di lui madre sarebbe morta nel 2006 e probabilmente l'8 agosto (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 5); che, inoltre, l'insorgente ha dichiarato che si sarebbe ammalato nel 2007 e su consiglio di un amico di famiglia, che lo avrebbe aiutato finanziariamente, sarebbe espatriato per ottenere delle cure (cfr. verbale 1, pag. 9); che non soccorre dunque il ricorrente sostenere che nel Paese d'origine non avrebbe avuto mezzi finanziari sufficienti per pagarsi le cure non avendo egli nemmeno tentato di farsi curare al Paese d'origine con i soldi ottenuti dall'amico (cfr. ibidem e verbale 2, pagg. 6-8); che, per il resto si può rinviare alla decisione impugnata; che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti non adempiere le condizioni previste agli art. 3 e 7 LAsi, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7);

D-1988/2012 Pagina 8 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione in Nigeria, della situazione personale, essendo giovane ed avendo un'esperienza professionale oltre che una rete sociale avendo egli vissuto a B._______ dalla nascita fino all'espatrio, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile; che, infatti, lo stato di salute allegato in prima istanza e reiterato nell'atto di ricorso, non è stato corroborato da qualsivoglia mezzo di prova, per il

D-1988/2012 Pagina 9 che si può partire dal presupposto che anche sotto questo punto di vista l'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto nella misura in cui ammissibile; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-1988/2012 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-1988/2012 — Bundesverwaltungsgericht 20.04.2012 D-1988/2012 — Swissrulings