Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-1932/2011
Sentenza dell ' 11 dicembre 2012 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang, cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), Afghanistan, entrambi patrocinati dal lic.iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 febbraio 2011 / N [...].
D-1932/2011 Pagina 2
Fatti: A. Il (...), gli interessati - cittadini afghani coniugati, di etnia tagica, originari di C._______ (Afghanistan) - hanno inoltrato domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle audizioni essi hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 21 dicembre 2010 del richiedente [di seguito: verbale 1] e della richiedente [di seguito: verbale 2], il verbale di audizione del 4 gennaio 2011 del richiedente [di seguito: verbale 3], nonché i verbali del 5 gennaio 2011 della richiedente [di seguito: verbale 4] e del richiedente [di seguito: verbale 5]) di essere espatriati a causa del rapimento con richiesta di riscatto subito dall'interessato la sera del (...) o (...). Nella fattispecie, il richiedente ed un suo conoscente, tale D._______, appena usciti dalla palestra sarebbero stati incappucciati, fatti salire su di un veicolo e trasportati in un luogo ignoto dove entrambi avrebbero subito violenze. Il giorno seguente D._______ sarebbe stato liberato, allo scopo di procurarsi la somma di denaro richiesta quale riscatto. Successivamente, non avendo ottenuto l'ammontare preteso dai rapitori, il medesimo sarebbe stato nuovamente catturato e picchiato sino alla perdita dei sensi. Il corpo di D._______ privo di sensi sarebbe stato mostrato al richiedente, con la minaccia di subire le medesime sorti qualora non avesse reperito il montante reclamato. Trascorsi sette giorni dalla cattura, allo scopo di trovare quanto richiesto, l'interessato sarebbe stato rilasciato. Giunto al proprio domicilio, non avendovi trovato la richiedente, egli si sarebbe diretto a casa dello suocero, dove si sarebbe precedentemente recata pure la medesima. Il giorno seguente, con l'appoggio dello suocero, gli interessati sarebbero quindi espatriati. B. Con decisione del 25 febbraio 2011, l'UFM ha respinto le succitate domande di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera degli interessati, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 30 marzo 2011, i ricorrenti hanno inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro predetta decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché la demanda del gravame all'autorità inferiore per una nuova valutazione, subordinatamente la concessione
D-1932/2011 Pagina 3 dell'ammissine provvisoria. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. D. In data 6 aprile 2011, il Tribunale ha comunicato ai ricorrenti la possibilità di soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, giusta l'art. 42 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
D-1932/2011 Pagina 4 vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4). 4. 4.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato che le dichiarazioni dei richiedenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, giacché contraddittorie, non sufficientemente motivate e contrarie alla logica dell'agire. Per quanto attiene alle contraddizioni l'Ufficio ha rilevato che l'interessato avrebbe fornito numerose dichiarazioni evidentemente contraddittorie nel corso delle proprie audizioni tali da rendere il racconto del proprio rapimento non credibile. In particolare, si tratterebbe delle dichiarazioni rese in merito al momento del rapimento, alla descrizione del veicolo dei rapitori, all'arrivo nella stalla in cui sarebbe stato tenuto prigioniero e relativamente al numero delle persone che l'avrebbero picchiato. Del resto, anche la richiedente avrebbe fornito delle dichiarazioni divergenti affermando dapprima di essere stata informata della somma dovuta da suo marito ai rapitori, affermando poi che invece lo avrebbe unicamente intuito. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che le allegazioni dei ricorrenti non sarebbero sufficientemente motivate e dettagliate. Apparirebbe infatti eccessivamente stereotipato che l'istante non abbia potuto fornire alcuna informazione specifica in merito ai propri rapitori. Il racconto del richiedente sarebbe inoltre incompatibile con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire, in quanto egli non avrebbe pensato all'espatrio pur essendo stato minacciato dai propri rapitori, i quali gli avrebbero detto di poterlo trovare ovunque in Afghanistan. Per quanto concerne l'allontanamento, l'UFM è dell'opinione che nella provincia occidentale di C._______ la situazione possa essere considerata fondamentalmente sicura e che, pertanto, l'allontanamento verso questa città sarebbe ragionevolmente esigibile.
D-1932/2011 Pagina 5 4.2 Nel gravame, i ricorrenti asseriscono che la rettifica circa il punto in cui si sarebbe fermata l'auto dei rapitori sarebbe piuttosto da interpretare come una confusione nella verbalizzazione e non come una contraddizione, ritenuto che le due dichiarazione sarebbero all'interno della verbalizzazione della medesima audizione. Ugualmente, nemmeno la spiegazione relativa all'auto dei rapitori potrebbe essere definita contraddittoria in quanto l'insorgente avrebbe descritto sempre lo stesso camioncino bianco, con la sola aggiunta di tre posti dietro nella seconda spiegazione ciò che non rappresenterebbe una contraddizione. A mente degli autori del gravame anche la descrizione all'arrivo nella stalla non potrebbe essere definita incongruente, ma si tratterebbe di un approfondimento rispetto alla prima audizione. Del resto, per quanto riguarda la carente motivazione delle allegazioni, il ricorrente giudica verosimile e giustificabile il fatto di non aver saputo descrivere i propri rapitori, oltre al non aver voluto sapere chi fossero. Inoltre, le allegazioni del ricorrente non sarebbero da ritenere contrarie alla logica dell'agire per quanto riguarda la decisione di fuggire all'estero su unico suggerimento dello suocero. Infine, per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, i ricorrenti contestano di disporre di una solida rete famigliare, considerato che i genitori del ricorrente sarebbero scomparsi e che alcuni fratelli si troverebbero all'estero. Relativamente ai membri della famiglia tuttora in Afghanistan, non sarebbe dato sapere se gli stessi abbiano la possibilità di prendersi a carico i ricorrenti una volta rientrati. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. 5. 5.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente ricono-
D-1932/2011 Pagina 6 scibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5, p. 827 e s.; DTAF 2010/44, consid. 3.3 p. 620). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. sentenza del Tribunale D-6330/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 5.5.2; cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 7 p. 179 e s.). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003, p. 447 e ss.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, p. 69 e ss.; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, p. 44; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pp. 108 e ss.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, p. 126 e 143 e ss.; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, p. 287 e ss.). 5.3 Ad ogni buon conto, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per potere ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
D-1932/2011 Pagina 7 di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 6. 6.1 Nel caso di specie, è d'uopo anzitutto constatare come diverse incongruenze risultino dai racconti degli insorgenti. In particolare, nella descrizione del momento del rapimento all'uscita dalla palestra, il ricorrente ha dichiarato che una macchina si sarebbe fermata, che a lui ed a D._______ è stato messo un sacchetto in testa, che non avrebbe visto nessuno e che quindi ignorerebbe chi e quante fossero queste persone (cfr. verbale 1, p. 6). Sentito successivamente, sul medesimo episodio, l'autore del gravame ha affermato dapprima che la macchina si sarebbe fermata dietro rispetto a loro, che si sarebbero aperte le portiere e ne sarebbero uscite due persone (cfr. verbale 3 D30, p. 6), ma paradossalmente non avrebbe assistito alla scena in questione (cfr. verbale 3 D31, p. 6). L'insorgente a questo punto sembra quindi sapere quante persone lo avrebbero sequestrato e sembra anche aver assistito all'arrivo di dette persone (cfr. anche verbale 3 D29 in fine, p. 6), sebbene abbia dichiarato che la macchina si sarebbe fermata dietro rispetto alla propria. Interrogato su questo dettaglio, egli dichiara, al contrario, che la macchina si sarebbe fermata di fronte e che da dietro sarebbero stati presi ed incappucciati (cfr. verbale 3 D32, p. 6). Egli ha di seguito pure precisato, in completa contraddizione con le risposte date poco prima, che non avrebbe visto nessuno uscire dalla macchina (cfr. verbale 3 D34, p. 6) e di non sapere quanti fossero i sequestratori (cfr. verbale 3 D35, p. 6). Quanto alla descrizione del mezzo di trasporto in questione, il ricorrente lo rappresenta inizialmente come un piccolo camioncino, con soli due posti ed il retro chiuso per il trasporto delle merci (cfr. verbale 3 D33, p. 6), in seguito sarebbe stato invece un pick up con ulteriori tre posti dietro (cfr. verbale 3 D41, p. 7). Seguendo, la contorta descrizione del momento del sequestro, sorge spontaneo però chiedersi quando e come il ricorrente abbia potuto vedere tale mezzo di trasporto e soprattutto lo abbia potuto attribuire ai suoi sequestratori: il furgone bianco infatti (stando all'ultima versione) si sarebbe fermato di fronte ma il ricorrente non ne avrebbe visto scendere i
D-1932/2011 Pagina 8 sequestratori (cfr. verbale 3 D34, p. 6), una volta arrivati alla stalla il copricapo gli sarebbe stato levato unicamente all'interno della stalla (cfr. verbale 1, p. 6; verbale 3 D52, p. 8) ed infine al momento del proprio rilascio sarebbe stato "buio pesto" (cfr. verbale 3 D77, p. 10). Per quanto attiene al momento dell'arrivo alla stalla, anch'esso è stato descritto in maniera diversa nel corso delle due audizioni. Nell'audizione sulle generalità l'insorgente ha riferito che oltre al suo conoscente erano presenti altri due individui armati (cfr. verbale 1, p. 6), mentre nell'audizione successiva egli ha aggiunto la presenza di ulteriori due individui, i quali li avrebbero trattenuti nel frattempo (cfr. verbale 3 D43, p. 7). Del resto, nel suo complesso, il racconto dell'insorgente appare stereotipato, principalmente per la mancanza di dettagli sui rapitori, descritti in maniera sommaria (cfr. verbale 3 D49, p. 8), sia per quanto riguarda il loro aspetto (a prescindere dal fatto che fossero coperti dall'abito tradizionale afghano), sia per la completa assenza di dettagli, non stereotipati, sui dialoghi dei sequestratori fra loro o con le due presunte vittime. Il medesimo discorso va fatto anche per quanto concerne i luoghi in cui l'autore del gravame avrebbe trascorso ben sette giorni. Nondimeno, durante questo periodo, al di là dei momenti del sequestro e del rilascio del medesimo o del conoscente, sbrigativamente a suo dire non sarebbe avvenuto nulla di rilevante (cfr. verbale 1 p. 6; verbale 3 D67, p. 9). Il ricorrente non ha, sorprendentemente, mai nemmeno tentato o perlomeno ipotizzato la fuga. In ultima analisi, ed abbondanzialmente, anche parte dei racconti della ricorrente risultano contraddittori. Ella ha, infatti, dichiarato di aver appreso del marito la sera stessa del suo rientro della necessità di trovare la somma di denaro da consegnare ai rapitori (cfr. verbale 4 D64-D65, p. 8), per poi ritrattare in sede di rilettura asserendo di averlo semplicemente intuito (cfr. verbale 4 D81, p. 10). 6.2 A prescindere da quanto precede, indipendentemente dalla verosimiglianza delle dichiarazioni dei ricorrenti, i motivi a fondamento della loro domanda di asilo non risultano nemmeno essere rilevanti. Pur ammettendo la veridicità del rapimento, non si giungerebbe necessariamente alla conclusione secondo cui i ricorrenti sarebbero vittime di persecuzioni in patria ai sensi dell'art. 3 LAsi. In alte parole, quanto fatto valere non ha alcuna rilevanza dal punto di vista dei motivi in materia di asilo. Il Tribunale ritiene piuttosto che le autorità del Paese di origine sarebbero in grado di garantire la protezione contro l'agire illegittimo di terzi, se opportunamente sollecitate. A questo proposito si rammenti che entrambi gli insorgenti hanno dichiarato di non aver mai avuto alcun problema con le autorità in Patria (cfr. verbale 1, p. 7; verbale 2, p. 6; verbale 3 D104, p. 13 e
D-1932/2011 Pagina 9 D118, p. 14; verbale 4 D20, p. 3) e che il ricorrente ha inizialmente menzionato la possibilità di rivolgersi alla polizia (cfr. verbale 1, p. 6). 6.3 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. 7.1 7.1.1 Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Il ricorrente infatti non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733). 7.1.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 7.2 7.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
D-1932/2011 Pagina 10 trattamenti contrari a detti articoli. Spetta ai ricorrenti rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 7.2.2 Nel caso in disamina, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari alle menzionate disposizioni. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.3 7.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se i ricorrenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione
D-1932/2011 Pagina 11 generale vigente attualmente in Afghanistan, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro. 7.3.2 Nell'ambito di un'analisi del paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i centri urbani e la città Kabul. Dal profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita tanto da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1). La situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave rispetto alle altre parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso la capitale non è quindi generalmente inesigibile, bensì può essere riconosciuta esigibile in presenza di circostanze favorevoli, ciò anche nell'ambito di un'alternativa di soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/7, in particolare consid. 9.9.2). Come a Kabul, anche nella città di Herat le condizioni di sicurezza e la situazione umanitaria sono oggi meno critiche rispetto alle altre regioni dell'Afghanistan. In presenza di condizioni favorevoli (in particolare una solida rete di rapporti sociali, la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni di salute), l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di Herat può essere considerata ragionevolmente esigibile (DTAF 2011/38 consid. 4.3.1– 4.3.3). 7.3.3 Nella fattispecie, quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono nati ed hanno vissuto quasi la totalità della loro vita in Afghanistan ad C._______. Entrambi sono giovani, appartengono ad una famiglia del ceto medio (cfr. verbale 3 D72 e D74, p. 10) e dispongono di una buona rete sociale in Patria, ad C._______, dove risiedono i genitori della ricorrente, nonché suoceri del ricorrente, la di lei sorella, i due fratelli del ricorrente e numerosi zie e zii (cfr. verbale 1, p. 3; verbale 2, p. 4). Non da ultimo, per quanto attiene al loro alloggio in loco, esso è tuttora in uso ai fratelli del ricorrente di modo che la coppia potrà farvi ritorno senza problemi (cfr. verbale 2, pp. 2 e 4). Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici.
D-1932/2011 Pagina 12 7.3.4 Pertanto, alla luce di tutte le circostanze, vi è ragione di concludere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr). 7.4 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, gli autori del gravame, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.5 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata. 8. In virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA). 10. 10.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 133 III 614
D-1932/2011 Pagina 13 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1). 10.2 Nella fattispecie, viste le allegazioni ricorsuali sprovviste di esito favorevole già al momento dell'inoltro del gravame – le quali hanno condotto all'esito negativo della presente procedura –, le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non sono adempiute, di modo che la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta. 10.3 Ne consegue che le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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D-1932/2011 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. La presente sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
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