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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2012 D-1874/2011

June 18, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,616 words·~18 min·4

Summary

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontamento; decisione dell'UFM del 24 febbraio 2011

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1874/2011

Sentenza d e l 1 8 giugno 2012 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Gérald Bovier, cancelliera Nicole Manetti.

Parti

A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), e la figlia C._______, nata il (…), Eritrea, entrambe rappresentate dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontamento; decisione dell'UFM del 24 febbraio 2011 / N (…).

D-1874/2011 Pagina 2

Fatti: A. L'interessata, cittadina eritrea, di religione ortodossa e di etnia tigrina, si è sposata religiosamente nel (…) e nel (…) ha dato alla luce la sua unica figlia. La richiedente è nata ad Asmara, dove ha vissuto fino al giorno del suo espatrio, avvenuto il 4 novembre 2010. Dapprima, accompagnata dal cognato, è giunta in Sudan, dove è rimasta fino al 26 dicembre 2010, quando, tramite un passatore, ha preso un volo da Khartoum (Sudan) per Il Cairo (Egitto), per poi ripartire per l'Europa. Il 27 dicembre 2010 ha raggiunto la Svizzera e, lo stesso giorno, vi ha depositato la sua domanda d'asilo. Ella è fuggita dal suo Paese e giunta in Svizzera assieme alla figlia (cfr. verbale d'audizione del 3 gennaio 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 e 7 seg.). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriata perché in Eritrea sarebbe stata minacciata a causa della presunta diserzione del marito. Dopo avere festeggiato, l'11 settembre 2010, con la famiglia il capodanno eritreo, il marito dell'interessata sarebbe ripartito per il servizio militare, senza tuttavia mai giungervi. A seguito di ciò la richiedente sarebbe poi stata interrogata dalle autorità a due riprese, il (…) e il (…), e minacciata che se non avesse rivelato entro pochi giorni dove si trovasse il marito, sarebbe stata messa in prigione (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale d'audizione del 10 gennaio 2011 [di seguito: verbale 2], pagg. 2 seg.). B. Con decisione del 24 febbraio 2011, notificata alle interessate il 25 febbraio 2011 (cfr. act. A 12/1), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera, ammettendole tuttavia provvisoriamente ritenendo attualmente inammissibile il loro allontanamento verso l'Eritrea. C. Con ricorso del 28 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 marzo 2011), le richiedenti sono insorte contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Hanno altresì presentato, secondo il

D-1874/2011 Pagina 3 senso, una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Con ordinanza dell'8 marzo 2012 il Tribunale ha osservato che l'UFM ha considerato le richiedenti come espatriate dall'Eritrea illegalmente, ma non ha loro riconosciuto la qualità di rifugiato. E. Con decisione del 23 marzo 2012, l'UFM ha riesaminato parzialmente la sua decisione del 24 febbraio 2011 annullando il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, riconoscendo alle interessate la qualità di rifugiato. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della

D-1874/2011 Pagina 4 stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo state le richiedenti poste al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 24 febbraio 2011 ed essendo loro stata riconosciuta la qualità di rifugiato con il riesame parziale del 23 marzo 2012, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

D-1874/2011 Pagina 5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. 5. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'interessata inattendibili, non sufficientemente motivate, contradditorie e pertanto inverosimili. In primo luogo la richiedente durante la seconda audizione avrebbe spiegato di avere risposto a due chiamate telefoniche giunte sul cellulare del marito, che quest'ultimo avrebbe dimenticato a casa al momento della sua partenza da casa dopo le feste. In occasione di queste telefonate persone sconosciute avrebbero chiesto informazioni sul congiunto. La richiedente avrebbe inoltre dichiarato di essere stata informata dalla vicina che il giorno precedente al suo interrogatorio delle persone sarebbero giunte al suo domicilio e che, non trovando nessuno, avrebbero chiesto alla vicina di lei e del marito. Tuttavia durante l'audizione cantonale l'interessata non avrebbe in alcun modo accennato a tali episodi, malgrado questi costituiscano punti essenziali nell'ambito del racconto sui motivi d'asilo da lei addotti. L'autorità inferiore ha inoltre osservato come l'interessata abbia descritto sbrigativamente e superficialmente il suo primo interrogatorio, allegando che le sarebbero state poste molte domande ma riuscendo a ripeterne solo due, nonostante detto interrogatorio sia durato quasi cinque ore. Ella non sarebbe nemmeno stata in grado di fornire precisazioni in merito al luogo in cui sarebbe stata portata, nonostante ci fosse tornata anche una seconda volta e lo stabile si trovasse nella città in cui da sempre ha vissuto. Oltracciò, non sarebbe stata precisa nell'indicare la funzione del marito all'interno dell'esercito, limitandosi dapprima ad affermare, in sede di audizione cantonale, che egli era un ex guerrigliero, per poi dichiarare, durante la seconda audizione, che questi lavorava come "personal" in ufficio. L'UFM ha poi individuato delle discrepanze nella descrizione delle dinamiche antecedenti il primo interrogatorio. Durante la prima audizione avrebbe spiegato di essere stata accompagnata in un locale all'interno

D-1874/2011 Pagina 6 dell'immobile da due persone e che in seguito sarebbe arrivato l'uomo che l'avrebbe interrogata. In sede di audizione federale avrebbe invece dapprima allegato di essere stata lasciata in cortile, per poi dichiarare, in un secondo tempo, di essere stata accompagnata all'interno del locale, dove l'uomo che l'avrebbe interrogata già l'attendeva. Infine l'interessata si sarebbe anche contraddetta circa il momento e il modo in cui il cugino del marito, il quale l'avrebbe aiutata a espatriare, sarebbe stato informato sull'accaduto. Durante l'audizione cantonale, infatti, l'interessata avrebbe spiegato che egli aveva capito, mentre era in visita ad Asmara, che c'erano dei problemi e che lei gli avrebbe in seguito spiegato la situazione telefonicamente. Durante l'audizione federale, invece, ella avrebbe dichiarato che già i suoceri avrebbero accennato al cugino quanto accaduto e che lei stessa gli avrebbe poi raccontato i fatti in occasione della sua visita. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha inoltre osservato che la richiedente sarebbe in età di servizio di leva ma che, tuttavia, ella avrebbe asserito di non essere mai stata convocata dalle relative autorità militari in quanto si sarebbe sposata giovane e sarebbe rimasta incinta. Ella avrebbe peraltro assicurato che anche se fosse rimasta in Eritrea non sarebbe stata chiamata a svolgere il servizio militare nemmeno in futuro. Non sussisterebbero dunque indizi secondo cui la richiedente rischierebbe di dover sopportare misure persecutorie da parte delle autorità eritree a causa del mancato svolgimento del servizio di leva. Di conseguenza la domanda d'asilo delle richiedenti va respinta. 5.2 Nel ricorso, le insorgenti ritengono che la decisione dell'UFM si fonderebbe su un accertamento incompleto dei fatti. Innanzitutto, secondo loro, per giurisprudenza, all'audizione cantonale andrebbe conferita, considerata la brevità della stessa, una forza probatoria ridotta e, per giunta, nel corso di questa prima audizione all'interessata sarebbe stato chiesto di riferire i fatti solo sommariamente. Sarebbe per questa ragione che ella avrebbe riportato solo durante la seconda audizione di avere ricevuto due telefonate sul cellulare dimenticato a casa del marito e che due agenti l'avrebbero cercata al domicilio il giorno prima dell'interrogatorio. Inoltre, in relazione al suo primo interrogatorio, ella ritiene, contrariamente a quando asserito dall'UFM, di avere fornito una descrizione chiara ed esaustiva e, in merito al luogo in cui ciò sarebbe successo, l'interessata tiene a sottolineare di avere precisato il quartiere

D-1874/2011 Pagina 7 in cui sarebbe stata condotta, senza però essere riuscita a memorizzare il luogo in quanto intimorita. Per quanto concerne le dichiarazioni fornite durante le audizioni sul ruolo del marito nell'esercito, ella si giustifica spiegando che le informazioni in suo possesso erano, certo, limitate, ma che ciò sarebbe del tutto normale visto che nel suo Paese, nelle questioni che riguardano gli uomini, la donna avrebbe un ruolo solo marginale. In merito infine a quanto successo al momento dell'arrivo sul posto dell'interrogatorio, nell'atto ricorsuale è riportato un passaggio del verbale dell'audizione federale, secondo cui l'interessata avrebbe dichiarato di essere stata portata in una casa con un grande cortile, che le avrebbero detto di sedersi e che in seguito sarebbe arrivato un signore anziano che avrebbe iniziato a porle delle domande. Secondo le ricorrenti si tratterebbe tuttavia di una verbalizzazione infelice visto che, spiegato in questo modo, sembrerebbe che il signore anziano l'avesse raggiunta nel cortile, dove ella sarebbe stata invitata a sedersi. Tuttavia sarebbe evidente che i due sarebbero poi andati all'interno di un locale, altrimenti non sarebbe possibile che il signore anziano, come a più riprese dichiarato in sede di audizione, fosse uscito più volte nel corso dell'interrogatorio per fumare una sigaretta. Per di più l'interessata avrebbe in seguito precisato che, dopo essere stata lasciata nel cortile, sarebbe stata condotta in un locale, dove sarebbe poi giunto l'uomo che l'avrebbe interrogata. 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'interessata si esauriscono in contradditorie e imprecise affermazioni. In particolare questo Tribunale osserva che ella non ha saputo fornire indicazioni dettagliate e coerenti sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui vi è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Innanzitutto il Tribunale ritiene che, effettivamente, appare quantomeno strano che l'interessata durante la prima, benché breve e sommaria audizione, abbia omesso di riportare fatti come le due telefonate ricevute sul cellulare del marito o l'avvertimento della vicina secondo cui delle persone l'avrebbero cercata al domicilio (cfr. verbale 2, pag. 2). Trattandosi infatti dei primi episodi dell'allegata persecuzione riflessa a causa della diserzione del marito e, manifestamente, non di dettagli, è difficilmente immaginabile che una persona, la quale davvero ha vissuto una tale espe-

D-1874/2011 Pagina 8 rienza, tralasci tali fatti nell'ambito del racconto, seppur in modo sintetico, sui motivi d'asilo. Secondo le dichiarazioni dell'insorgente, ella sarebbe poi stata, il giorno del primo interrogatorio, prelevata da casa da due persone verso mezzogiorno, che l'avrebbero poi lasciata ripartire dopo alcune ore. Ciò significa che l'interrogatorio sarebbe durato l'intero pomeriggio, ma nonostante ciò ella ha saputo riferire solo poche domande che le sarebbero state poste e ha descritto in maniera del tutto vaga le circostanze, senza peraltro essere in grado di precisare cosa fosse il posto in cui sarebbe stata portata (cfr. verbale 2, pagg. 6 seg.). A mente di questo Tribunale, se una persona asserisce di essere stata interrogata, come nella fattispecie, per un intero pomeriggio, questa persona dovrebbe essere in grado di riportare molti più elementi circa le domande poste e di descrivere nei dettagli le circostanze e lo svolgimento di un tale avvenimento. Tuttavia la richiedente si è limitata a fornire dichiarazioni grossolane e approssimative. Inoltre, come osservato dall'UFM, ella si è palesemente contraddetta nella descrizione delle circostanze del momento in cui sarebbe giunta sul luogo dell'interrogatorio. Infatti, seppur si possa ritenere quanto specificato dall'insorgente a questo riguardo nel ricorso, ossia che quando ha spiegato di essere stata condotta in un edificio con un cortile e di essere poi stata invitata a sedersi, intendesse di essere, nel frattempo, già giunta in un locale chiuso, tra le due audizioni vi è comunque una chiara discrepanza circa la posizione dell'uomo che l'avrebbe interrogata al momento dell'arrivo dell'insorgente. Durante la prima audizione, infatti, ha affermato che questo signore sarebbe arrivato quando ella già si trovava nella stanza (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre stando a quanto dichiarato durante la seconda audizione, l'uomo si sarebbe già trovato nella stanza al momento dell'arrivo dell'interessata (cfr. verbale 2, pag. 8). Infine il Tribunale si associa all'UFM per quel che riguarda la contraddizione rilevata circa le modalità secondo cui il cugino del marito sarebbe stato informato su quanto accaduto. Infatti, in occasione della prima audizione, la richiedente ha effettivamente dichiarato che, durante la visita del cugino ad Asmara, egli avrebbe semplicemente capito che c'era qualcosa che non andava e che in un secondo tempo ella gli avrebbe spiegato il problema al telefono (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre, in sede di audizione federale, l'interessata ha asserito che egli sarebbe andato dai suoceri della richiedente per salutarli, che essi gli avrebbero spiegato il problema e che a seguito di ciò egli si sarebbe recato dalla richiedente e vedendola preoccupata le avrebbe detto di stare calma (cfr. verbale 2, pag. 9).

D-1874/2011 Pagina 9 Questo Tribunale tiene a puntualizzare che è vero che l'autorità inferiore, nella sua valutazione della verosimiglianza, è stata in una minima parte eccessivamente puntigliosa, segnatamente per quanto riguarda le imprecisioni individuate nel racconto circa la funzione che ricopriva il marito nell'esercito. Infatti è ben possibile che un membro dell'esercito che lavora come "personal" in ufficio sia anche un ex guerrigliero (cfr. verbale 2, pag. 11). Tuttavia, per le ragioni più in alto esposte, il racconto nel suo insieme risulta approssimativo e poco convincente. In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 6.2 Il Tribunale conferma poi quanto asserito dall'autorità inferiore circa l'assenza di indizi secondo cui l'interessata rischierebbe, nel suo Paese di origine, di essere esposta a pene sproporzionatamente severe per ragioni legate al mancato svolgimento del servizio militare (cfr. a questo riguardo la Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3). Infatti la ricorrente ha esplicitamente dichiarato di non essere mai stata convocata al servizio di leva e che anche se fosse rimasta in Eritrea questo non sarebbe successo in quanto donna sposata (cfr. verbale 2, pag. 10). 6.3 Ne consegue che, a titolo originario, alle richiedenti non può essere riconosciuta la qualità di rifugiato e di conseguenza, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Le interessate non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, sulla questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

D-1874/2011 Pagina 10 8. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata e la decisione di riesame parziale, non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata, per il che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto senza oggetto a seguito della decisione dell'UFM del 23 marzo 2012, deve essere respinto limitatamente alla concessione dell'asilo e alla pronuncia dell'allontanamento. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 10. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA). Nella fattispecie le allegazioni ricorsuali al momento dell'inoltro del ricorso, procedimento il presente che ha peraltro visto questo Tribunale dover intraprendere passi istruttori per correggere una decisione emanata dell'autorità inferiore, malgrado la prassi nell'ambito in narrativa ad essa ben nota, con il risultato di un'inutile ed evitabile dilatazione dei tempi per l'emanazione del giudizio, devono considerarsi presumibilmente provviste d'esito favorevole, ritenuto che le probabilità di successo erano superiori a quelle di rigetto (art. 65 cpv. 1 PA). Considerato che sulla base delle circostanze del caso d'ispecie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va accolta. Di conseguenza non si prelevano spese processuali. 11. Considerato che le insorgenti sono rappresentate in questa sede, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 segg. TS-TAF). In assenza di una nota dettagliata, queste sono fissate d'ufficio in CHF 1'500.– e, considerata la soccombenza sulla questione dell'asilo, vengono ridotte della metà (art. 15 in combinato disposto con art. 5 seconda frase, art. 7 cpv. 2 e art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-

D-1874/2011 Pagina 11 corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1874/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UFM rifonderà alle ricorrenti CHF 750.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Nicole Manetti

Data di spedizione:

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