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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2011 D-1844/2011

April 4, 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,437 words·~17 min·2

Summary

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 18 marzo 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1844/2011 Sentenza del 4 aprile 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Gambia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 18 marzo 2011 / N […].

D-1844/2011 Pagina 2 Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 6 febbraio 2011 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il 6 febbraio 2011 e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 2 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del 18 marzo 2011 (di seguito: verbale 2); il verbale di decisione dell'UFM del 18 marzo 2011, notificato il medesimo giorno all'interessato (cfr. act. A 11/1); il ricorso inoltrato il 25 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato); la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in data 28 marzo 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

D-1844/2011 Pagina 3 che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino gambiano di etnia wolof, nato e con ultimo domicilio a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 1); che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese alla fine del 2008, in quanto discriminato a causa della sua omosessualità; che sarebbe stato insultato e preso a sassate più volte e di aver subito delle percosse nel novembre del 2008, quando sarebbe stato aggredito e malmenato; che ciò l'avrebbe portato ad un ricovero ospedaliero di un mese; che in seguito il cugino di suo padre, presso cui viveva, sarebbe venuto a conoscenza della sua omosessualità e l'avrebbe ripudiato

D-1844/2011 Pagina 4 nonché minacciato di morte; che, inoltre, ha allegato che anche il Presidente del Gambia avrebbe mostrato un atteggiamento ostile nei confronti degli omosessuali (cfr. verbale 1, pagg. 5-7 e verbale 2, pag. 3 segg.); che sarebbe quindi espatriato legalmente, munito di passaporto e di carta d'identità, e recato a C._______ (Senegal) dove sarebbe rimasto per un anno; che, a novembre 2009, sarebbe poi partito alla volta di D._______ (Iran) in aereo, dopo aver ottenuto un visto da una persona; che avrebbe quindi soggiornato da un conoscente del passatore per due mesi per poi recarsi ad E._______ (Turchia) dove avrebbe vissuto per un anno a casa di un uomo con cui avrebbe avuto una relazione omosessuale; che, dopo la rottura della relazione, avrebbe poi deciso di andare in Grecia; che in seguito sarebbe stato fermato dalla polizia ad F._______ in data 11 gennaio 2011 e portato in un campo profughi dove gli avrebbero preso le impronte digitali; che le autorità greche l'avrebbero quindi espulso impartendogli un termine di un mese per lasciare la Grecia; che avrebbe quindi preso un autobus per G._______, da dove si sarebbe dapprima recato in una casa abbandonata a H._______ per poi proseguire per I._______ (Italia) in camion; che, infine, dopo un breve intermezzo a J._______, avrebbe preso il treno per K._______ e poi per L._______ giungendo così in Svizzera in data 6 febbraio 2011 (cfr. verbale 1, pag. 7 seg.); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Gambia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione; che, infatti, egli ribadisce di averli persi e di non essere stato in grado di poter recuperarli (cfr. ricorso, pag. 2); che, inoltre, ha allegato che sarebbe errata la verbalizzazione della prima audizione circa la data del furto, in quanto sarebbe avvenuto nel 2010 e non, come riportato nel verbale, nel 2011 (cfr. ibidem);

D-1844/2011 Pagina 5 che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che l'avrebbero portato all'espatrio; che egli sostiene, in aggiunta, che l'UFM non avrebbe messo in dubbio la sua omosessualità, né avrebbe potuto farlo; che la sola circostanza che lo si riconosca come omosessuale renderebbe inimmaginabile e contraddittoria la decisione di non entrata in merito della sua domanda d'asilo (cfr. ricorso, pag. 3); che, peraltro, ha presentato, a sostegno della sua domanda d'asilo, tre articoli da siti internet (uno del 19 maggio 2008 del sito www.gambianow.com e due del 19 maggio rispettivamente 2 giugno 2008 del sito www.afrik-news.com) i quali dimostrerebbero l'atteggiamento discriminante del governo gambiano nei confronti degli omosessuali (cfr. ibidem); che, infine, egli ritiene che comunque si dovrebbe verificare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera a causa delle persecuzioni per la sua omosessualità a cui andrebbe incontro nel suo Paese; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, qualora non gli fosse accordato l'asilo, l'ammissione provvisoria; che, infine, ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);

D-1844/2011 Pagina 6 che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto e sebbene il 6 febbraio 2011 gli è stato consegnato il formulario relativo all'incombenza di presentare un documento d'identità (cfr. act. A 6/1), il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che egli si è limitato a dichiarare di aver posseduto sia un passaporto sia una carta d'identità, ma che gli sarebbero stati rubati "tra l'Iran e la Turchia", oppure in Turchia da alcuni banditi (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 2); che si è altresì contraddetto circa la data del fatto, affermando che la rapina si sarebbe verificata nel 2009, nel 2010, tra novembre e dicembre del 2010, oppure nel 2011 (cfr. ibidem); che, confrontato con tali divergenze, egli si è soffermato a dichiarare di non riuscire "a ricordare esattamente le date" (cfr. verbale 2, pag. 3); che nel ricorso ha dichiarato che la data corretta sarebbe il 2010 allegando che il riferimento al 2011 sarebbe insensato, ma non si è espresso in merito alle altre due versioni presentate in sede d'audizione (cfr. ricorso, pag. 2); che, inoltre, nella prima audizione non ha saputo indicare né la data di rilascio, né la scadenza della sua carta d'identità, mentre nella seconda audizione ha asserito che la stessa sarebbe stata rilasciata nel 2008 e scadrebbe nel 2018 (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 3); che, peraltro, non avrebbe denunciato il furto, in quanto non avrebbe saputo a chi rivolgersi (cfr. verbale, pag. 4); che tale affermazione non può essere ritenuta, in quanto poteva senz'altro informarsi presso la popolazione locale al fine di poter trovare un posto di polizia per denunciare il furto dei documenti di viaggio; che con tale comportamento egli ha chiaramente segnalato di non volere in alcun modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera identità; che argomentazioni come quelle addotte risultano tutte assolutamente inattendibili; che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa;

D-1844/2011 Pagina 7 che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese, in quanto discriminato a causa della sua omosessualità e per essere stato minacciato di morte da parte del cugino di suo padre; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo, a prescindere della rilevanza, non presenta alcun elemento di verosimiglianza in materia d'asilo; che, circa i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, va innanzitutto ritenuto che egli ha allegato di essere stato aggredito un sabato del novembre 2008 e poi ricoverato per "un mese e qualche giorno" in un ospedale ed infine espatriato dopo altri 15 giorni (cfr. verbale 1, pag. 6 seg.); che tale affermazione risulta del tutto incompatibile con la sua dichiarazione secondo cui sarebbe espatriato tra

D-1844/2011 Pagina 8 novembre e dicembre 2008, in quanto non può di certo aver lasciato il suo Paese a novembre (cfr. verbale 1, pag 2); che, inoltre, non ha saputo indicare con precisione le date dell'aggressione e del suo espatrio; che ciò risulta sorprendente essendo questi dei punti cruciali del suo racconto; che, non di meno, egli ha affermato di aver avuto una relazione omosessuale fin dal 2005 e che sarebbe stato un fatto noto alla popolazione di B._______ (cfr. verbale 1, pag. 5 seg.) per il che avrebbe subito ripetutamente degli insulti ed aggressioni; che nonostante ciò ha continuato a frequentare gli stessi luoghi come pure a dimostrare il suo orientamento sessuale apertamente; che interrogato sulla possibilità di potersi trasferire altrove in Gambia egli si è limitato a dichiarare di non sapere dove andare (cfr. verbale 1, pag. 6); che ritenuto che in tale Paese l'omosessualità può essere punita con una pena di carcere fino a 14 anni (cfr. art. 144 del codice penale del Gambia del 1965) ed il fatto che egli era al corrente dell'atteggiamento ostile del suo governo nei confronti degli omosessuali (cfr. articoli dei siti internet presentati in sede di ricorso), tale comportamento risulta del tutto inattendibile, in quanto doveva aspettarsi di essere denunciato e incarcerato; che, in aggiunta, è completamente contrario ad ogni logica dell'agire che egli abbia aspettato ben tre anni prima di espatriare; che, inoltre, in casu a prescindere dalla rilevanza, l'allegazione ricorsuale secondo cui l'UFM non avrebbe considerato inverosimile l'asserita omosessualità del ricorrente per il che dovrebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo non può essere ritenuta, in quanto detto Ufficio pur non avendolo concluso esplicitamente, l'ha sottinteso dichiarando inverosimile il suo racconto; che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che, infine, la minaccia di morte da parte di suo zio, non costituisce manifestamente un'azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto più che non vi è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Gambia, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti;

D-1844/2011 Pagina 9 che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8; DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Gambia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21);

D-1844/2011 Pagina 10 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, la situazione vigente in Gambia non è attualmente caratterizzata da una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti che egli è ancora giovane, ha una discreta formazione scolastica ed ha un'esperienza professionale quale sarto (cfr. verbale 1, pag. 2); che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, quali suo cugino e uno zio materno a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 3); che, pertanto, anche alla luce del fatto che ha vissuto a B._______ dalla nascita fino all'espatrio, si può partire dal presupposto che disponga ancora di una fitta rete sociale in patria su cui potrà contare per reintegrarsi nella società gambiana; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

D-1844/2011 Pagina 11 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF) ; che è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

D-1844/2011 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:

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