Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-1820/2020
Sentenza d e l 2 0 settembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliera Francesca Bertini.
Parti A._______, nato il (…), Iran, con il figlio B._______, nato il (…), Iraq, (…), ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 25 febbraio 2020 / N (…).
D-1820/2020 Pagina 2
Fatti: A. A.a A._______, cittadino iraniano, insieme al figlio B._______, cittadino iracheno (di seguito: i ricorrenti), hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2019. La moglie rispettivamente la madre, C._______, e la figlia rispettivamnte la sorella, D._______, dei ricorrenti hanno preceduto gli interessati di circa un mese. A.b Il 29 marzo 2019 i ricorrenti hanno conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. A.c Il 1° aprile 2019 A._______ è stato sentito sui dati personali, mentre il 4 aprile 2019 è stato sentito in merito al colloquio personale conformemente all’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; Regolamento Dublino III). In seguito, il 16 aprile 2019 si è svolta la prima audizione secondo l’art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), mentre il 6 maggio 2019 si è svolta una seconda audizione secondo l’art. 29 LAsi. A.d A sostegno della loro domanda d’asilo i richiedenti hanno presentato: - Duplicato del certificato di nascita iraniano di A._______; - Tessera del Partito democratico del Kurdistan (PDK) di A._______; - Tessera del Partito democratico del Kurdistan di C._______ - Certificato di matrimonio del PDK; - Tessera di riconoscimento del figlio B._______ rilasciata dal PDK; - Tessera di riconoscimento della figlia C._______ rilasciata dal PDK - Certificato di nascita iraniano di E._______, padre di C._______ - Diverse fotografie di A._______ con membri del PDK; - Ricevute di pagamento annuali al PDK; - Certificato rilasciato dal PDK, sezione svizzera.
A.e Con decisione incidentale del 13 maggio 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha attribuito i ricorrenti al Canton
D-1820/2020 Pagina 3 F._______ ed il 15 maggio 2019 ha assegnato il trattamento della loro domanda d’asilo alla procedura ampliata. B. B.a Con decisione del 25 febbraio 2020, notificata il 27 febbraio 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati ai richiedenti ed ha respinto le succitate domande d’asilo, pronunciando nel contempo l’allontanamento degli interessati dalla Svizzera. L’autorità di prima istanza ha tuttavia ritenuto inesigibile l’esecuzione di detto provvedimento, da cui la contestuale ammissione provvisoria. B.b Con separata decisione del medesimo giorno la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiate alla moglie ed alla figlia rispettivamente alla madre ed alla sorella dei ricorrenti ed ha respinto le loro domande d’asilo, pronunciando nel contempo l’allontanamento dalla Svizzera. L’autorità di prima istanza ha tuttavia ritenuto anche per loro inesigibile l’esecuzione del provvedimento e le ha poste al beneficio dell’ammissione provvisoria. C. Il 30 marzo 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata 1° aprile 2020), A._______, a nome di tutta la famiglia, è insorto contro le suddette decisioni con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l’annullamento delle decisioni impugnate, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Altresì, egli ha presentato un’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria – nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo – e del gratuito patrocinio, il tutto con protestate tasse e spese. Al ricorso egli ha allegato l’attestato di indigenza rilasciato dal Canton F._______. D. Con scritto del 10 agosto 2021 i ricorrenti hanno richiesto al Tribunale di trattare il loro incarto con priorità. E. E.a Con decisione incidentale del 6 settembre 2021, la giudice dell’istruzione ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e nel contempo ha respinto la domanda d’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in quanto le conclusioni del ricorso apparivano
D-1820/2020 Pagina 4 prive di possibilità di successo. Altresì, ha invitato i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali. Gli interessati hanno tempestivamente corrisposto la somma richiesta con valuta al 9 settembre 2021. E.b In stessa data, con separata decisione incidentale, la giudice dell’istruzione ha autorizzato la moglie e la figlia rispettivamente la madre e la sorella dei ricorrenti (incarto D-1822/2020) a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e nel contempo ha respinto la domanda d’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in quanto le conclusioni del ricorso apparivano prive di possibilità di successo. Altresì, le ha invitate a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali. Con sentenza del 6 dicembre 2021, il Tribunale ha pronunciato l’inammissibilità del loro ricorso a causa del mancato pagamento della totalità dell’anticipo richiesto. F. Con scritto del 29 aprile 2022 i ricorrenti hanno domandato al Tribunale aggiornamenti sullo stato della procedura. Il Tribunale ha loro risposto in data 19 maggio 2022. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
D-1820/2020 Pagina 5 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4.2 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. Preliminarmente il Tribunale osserva che la presente causa e la causa D-1822/2020 relativa alla moglie ed alla figlia rispettivamente alla madre ed alla sorella dei ricorrenti sono state trattate separatamente in quanto le domande d’asilo di quest’ultime sono precedenti al 1° marzo 2019 e dunque non sottostanno al medesimo diritto di procedura. 6. 6.1 Per quanto riguarda i motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere cittadino iraniano, di etnia curda e di essere nato e cresciuto nella città di G._______, di essere rimasto orfano di padre all’età di due anni e mezzo e di essere stato affidato al nonno, in quanto la madre sarebbe stata allontanata e data in sposa ad un altro uomo. All’età di cinque/sei anni il nonno sarebbe venuto a mancare ed egli sarebbe stato affidato agli zii, i quali l’avrebbero maltrattato. All’età di quindici/sedici anni l’interessato avrebbe colto l’occasione dell’assenza
D-1820/2020 Pagina 6 di quest’ultimi per fuggire ed espatriare in Iraq. Egli si sarebbe diretto a H._______, dove avrebbe aderito al PDK e dove avrebbe svolto diversi tipi di lavori manuali fino al 2007. Durante questo periodo egli avrebbe ricevuto una tessera che limitava i suoi spostamenti alla regione del Partito. Nel 2007, a seguito delle nozze con C._______, avrebbe ottenuto un permesso dalle autorità di I._______ e si sarebbe spostato a J._______, dove avrebbe dedicato il suo tempo prevalentemente alla famiglia e in misura minore alle attività del Partito. Inoltre, l’interessato ha asserito che nel 2007 avrebbe anche acquistato un telefono cellulare e da quel momento avrebbe iniziato a ricevere delle telefonate minatorie e pressioni per ritornare in Iran da parte di uno zio, il quale sarebbe stato un sostenitore del regime iraniano. Anche la madre, a dire del richiedente, avrebbe subito delle pressioni affinché egli tornasse in Iran. Egli a causa del timore di subire rappresaglie da parte del Governo iraniano o per tramite dello zio, a seguito dell’ennesima telefonata, si sarebbe attivato per lasciare l’Iraq (cfr. atti SEM 18/19 e 22/18). 6.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha in primo luogo osservato che le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall’art. 3 LAsi. Il fatto che egli avrebbe lasciato il Nord dell’Iraq, luogo in cui avrebbe vissuto da anni e dove sarebbe stato politicamente attivo a favore del PDK, a causa dell’insicurezza che vigerebbe in tale regione e della sempre più marcata presenza e influenza del Governo iraniano, non sarebbe rilevante ai sensi della LAsi. La SEM ha sottolineato come l’interessato avrebbe svolto unicamente del lavoro di tipo manuale al servizio del PDK. Inoltre, a partire dal 2007, anno in cui l’interessato si sarebbe sposato e trasferito a J._______, avrebbe dedicato il suo tempo prevalentemente alla famiglia e ai suoi bisogni. Altresì, l’autorità di prima istanza ha rilevato come egli non sarebbe partito dall’Iraq conseguentemente ad un episodio che lo avrebbe toccato personalmente e direttamente ma piuttosto per timore di subire delle rappresaglie. Tuttavia, a dire della SEM, il richiedente non avrebbe saputo sostanziare con riscontri oggettivi tali timori. Infine, l’autorità inferiore ha prescisso di esaminare la rilevanza della partenza dall’Iran del ricorrente in quanto sarebbe stata dettata da motivi familiari e sarebbe incorsa molto tempo addietro.
In secondo luogo, l’autorità di prima istanza ha ritenuto non verosimili alcune dichiarazioni del richiedente. In particolare, ha ritenuto vaghe e non corroborate da alcun elemento probatorio le affermazioni relative alle minacce telefoniche da parte dello zio paterno – il quale sarebbe stato al servizio del Governo iraniano come Sepah Passdaran – a partire dalla fine del
D-1820/2020 Pagina 7 2007. Altresì, ha considerato poco credibile anche il fatto che gli zii del ricorrente potessero essere dei membri del Sepah Passdaran. Infine, la SEM ha osservato come pure risulterebbero contraddittorie le dichiarazioni dell’interessato in merito ai vari luoghi di residenza durante la permanenza in Iraq. 6.3 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto la valutazione dell'autorità inferiore in merito alla sua attività politica all’infuori dell’Iran. Egli asserisce di aver vissuto circa dal 1996 presso i Peshmerga in Iraq e di essere stato particolarmente attivo fino al 2007. In seguito, sottolinea come avrebbe continuato a sostenere finanziariamente il partito. Pertanto, ritiene di essersi esposto in modo considerevole, in particolare considerando la persecuzione da parte degli zii paterni, i quali sarebbero dei membri del Sepah Passdaran. Egli sostiene che uno zio avrebbe particolare potere e lo perseguiterebbe sia personalmente, che in veste di funzionario. Di conseguenza, in caso di rientro in Iran, egli verrebbe considerato come persona nemica del regime. A suo dire, avrebbe così un fondato timore d’essere esposto ad una persecuzione e dovrebbe essergli pertanto riconosciuta la qualità di rifugiato. Quest’ultima sarebbe inoltre da riconoscere anche agli altri membri della sua famiglia i quali avrebbero un fondato timore di una persecuzione riflessa. Successivamente, il ricorrente obietta le considerazioni della SEM in merito alla verosimiglianza delle sue dichiarazioni. Egli precisa di non aver mai detto di aver sempre abitato allo stesso indirizzo dopo il suo trasferimento nel 2007 a J._______. Infatti, avrebbe dovuto cambiare circa quindici volte indirizzo all’interno della predetta città. Tale incomprensione sarebbe da ricondurre al fatto che l’interprete avrebbe parlato farsi e non la sua lingua madre. Egli afferma che a causa della barriera linguistica non avrebbe potuto esprimersi in modo chiaro e dettagliato. Inoltre, non sarebbe nemmeno stato messo a verbale che lo zio avrebbe rotto la mano alla madre a seguito di pressioni presso la sua casa. Altresì, l’insorgente afferma che in caso di rientro in Iran, lo zio, quale membro di lunga data dei Sepah, avrebbe completo potere su di lui e sulla sua famiglia. Dipoi, rimprovera alla SEM di aver valutato la situazione di minaccia in Iraq al momento dell’espatrio, mentre avrebbe dovuto valutare il pericolo a cui sarebbe sottoposto in caso di rientro in Iran. Sebbene egli sarebbe minacciato anche in Iraq, la persecuzione non sarebbe rilevante per la qualità di rifugiato, mentre lo sarebbe, per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in caso di un ipotetico rientro in Iran. Infine, visto la sua qualità di rifugiato e
D-1820/2020 Pagina 8 quella della sua famiglia, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe da ritenersi inammissibile e sarebbe da accordare l’ammissione provvisoria. 7. 7.1 In primo luogo occorre chinarsi sulla censura formale sollevata dai ricorrenti relativa alle incomprensioni dovute dalla lingua di audizione, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata. 7.2 Per constante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2). 7.3 Nella fattispecie, il Tribunale osserva che le censurate incomprensioni dovute alla lingua di audizione – effettuata in farsi mentre la lingua madre del ricorrente sarebbe il curdo sorani – sono infondate. Sia nel corso della prima audizione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LAsi, sia nell'audizione sui motivi d'asilo A._______ ha riferito di capire bene, rispettivamente perfettamente l'interprete (cfr. atti SEM 18/19 D1 e 22/18 D1). Inoltre, in tale occasione l'insorgente ha dichiarato di capire e parlare perfettamente il farsi (cfr. atto SEM 22/18 D1-D3). Altresì, si constata come né il ricorrente né la rappresentante legale abbiano, in nessuna occasione nel corso delle audizioni, sollevato problemi di comprensione e/o di espressione. Invero, l’interessato ha sottoscritto entrambi i verbali, confermando che questi gli erano stati letti e tradotti in una lingua di sua comprensione, oltre ad essere completi e a corrispondere alle dichiarazioni da lui fatte liberamente. 7.4 Ne discende, quindi, che la censura formale mossa dai richiedenti risulta infondata e va conseguentemente respinta.
D-1820/2020 Pagina 9 8. 8.1 Il Tribunale osserva che nella decisione impugnata, l’autorità di prima istanza ha ritenuto che visti l'insieme delle circostanze e gli atti contenuti nell'incarto (lunga permanenza fuori dal Paese di origine [Iran], assenza di una stretta rete familiare e sociale e di un documento valido per il soggiorno in Iraq) l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso il Paese d'origine o di provenienza oppure verso un Paese terzo non sarebbe ragionevolmente esigibile e gli ha posti al beneficio dell’ammissione provvisoria. Le condizioni prescritte dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) sono di natura alternativa. Oggetto del litigio in questa sede risulta, dunque, essere il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento. Le censure ricorsuali volte all’ottenimento dell’ammissione provvisoria sono, perciò, inammissibili. 8.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 8.3 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 8.4 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 8.5 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano
D-1820/2020 Pagina 10 soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 8.6 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 9. 9.1 Innanzitutto, si osserva che il ricorrente avrebbe deciso di fuggire dall’Iran e di recarsi in Nord Iraq nel 1996, e quindi all’età di 16 anni, a causa delle dure condizioni di vita, in particolare dei lavori forzati ai quali sarebbe stato sottoposto da parte degli zii paterni. Spinto dall’interesse per la causa curda, egli, infatti, si sarebbe recato a H._______ ed avrebbe subito aderito al PDK (cfr. atto SEM 18/19 D85). Pertanto, oltre a non essere rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, il nesso temporale tra l’espatrio e la presente domanda d’asilo è chiaramente interrotto. 9.2 Per quanto invece concerne i fatti intercorsi più recentemente e che avrebbero condotto i ricorrenti a lasciare l’Iraq, il Tribunale ritiene che l’interessato non è riuscito a rendere verosimili le dichiarazioni relative alle minacce subite dagli zii, le quali sono poco concrete e dettagliate. A tal proposito si rinvia a quanto già motivato rettamente dall'autorità inferiore nella decisione avversata. Oltre a ciò, mal si comprende il motivo per il quale gli zii non lo avrebbero contattato per dieci anni per poi invece iniziare a minacciarlo nel 2007 (cfr. atto SEM 22/18 D89-94). Inoltre, non ha saputo sostanziare come mai quest’ultimi, se fossero davvero dei Sepah Pasdaran e dunque influenti, si sarebbero limitati a delle minacce telefoniche
D-1820/2020 Pagina 11 (cfr. atto SEM 22/18 D96). Altresì, il comportamento dell'insorgente relativo agli asseriti spostamenti all’interno della città di J._______ risulta contrario alla logica di agire. Invero, egli ha dichiarato di aver cambiato casa quindici volte a seguito delle minacce ricevute (cfr. atto SEM 22/18 D99), ma non di aver cercato di cambiare numero di telefono. Per di più, si osserva che tale affermazione è in contraddizione con quanto dichiarato inizialmente, ovvero che avrebbe vissuto al medesimo indirizzo a J._______ dal 2007 fino all'espatrio (cfr. atto SEM 18/19 D32-33). Come già osservato in precedenza, l’obiezione che la contraddizione sarebbe dovuta a un problema di lingua dell’audizione, non può essere accettata (cfr. supra consid. 7.3). Infine, si riscontra che anche le allegazioni in merito alla frequenza delle minacce sono molto vaghe (cfr. atto SEM 22/18 D77). Ad ogni modo, non vi sono elementi per ritenere che tali minacce si avvereranno, rispettivamente che gli zii dall'Iran perseguiteranno il ricorrente ed i suoi familiari non avendolo fatto fino all’espatrio. 9.3 In seguito, il Tribunale osserva come i motivi d’asilo fatti valere dal ricorrente non adempiono – come rettamente rilevato dall’autorità inferiore nell’impugnato giudizio, cui può essere rimandato – neppure le condizioni di rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. Ora, a quest'ultimo proposito, pur avendo l'insorgente lavorato per diversi anni in favore del PDK, le mansioni da lui svolte sarebbero state unicamente di tipo manuale e non politico/militare (cfr. atto SEM 22/18 D49-53). Ad ogni modo, si constata che egli non ha ricoperto un ruolo di particolare importanza, né risulta che egli fosse pubblicamente identificabile in ragione delle sue attività. Di conseguenza, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre che l'interessato rischi di subire delle persecuzioni future, non essendo neppure riscontrabili delle persecuzioni anteriori. Oltre ciò, come giustamente osservato anche dall’autorità inferiore, le situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato (cfr. atto SEM 18/19 D87) non costituiscono una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi. 9.4 Infine, nemmeno i mezzi di prova presentati, sono atti a dimostrare un fondato timore di persecuzione in caso di rientro in Iran o in Iraq, visto che quest’ultimi sono atti solamente a confermare l’identità dei ricorrenti e l’appartenenza e il sostegno elargito al PDK ma non a rendere verosimile alcun (timore di) serio pregiudizio. 9.5 Di conseguenza, non si riconosce nemmeno un fondato timore di persecuzione riflessa per il figlio B._______.
D-1820/2020 Pagina 12 10. Nel complesso è dunque a giusto titolo che l’autorità di prima istanza non ha riconosciuto lo statuto di rifugiati ed ha negato l’asilo agli interessati. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). 11.2 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. Tuttavia, si osserva che gli interessati, come pure la moglie e la figlia rispettivamente la madre e la sorella dei ricorrenti, sono stati posti al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. 12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto. 13. Visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’ anticipo spese di medesimo importo versato dai ricorrenti il 9 settembre 2021. 14. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
http://links.weblaw.ch/BVGE-2013/37 http://links.weblaw.ch/BVGE-2011/24
D-1820/2020 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 9 settembre 2021 dai ricorrenti. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione: