Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-1817/2010
Sentenza d e l 1 ° marzo 2012 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Gérald Bovier, cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…), Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 febbraio 2010 / N [...].
D-1817/2010 Pagina 2
Fatti: A. Il (…), l'interessato – cittadino iracheno di etnia curda – ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle due audizioni avvenute entrambe al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso, il 12 agosto 2009, rispettivamente il 28 gennaio 2010, il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 12 agosto 2009 [di seguito: verbale 1] e del 28 gennaio 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere nato ed originario di B._______, da dove lui e la sua famiglia sarebbero fuggiti a causa delle ripetute minacce proferitegli da sconosciuti curdi, dopo la scomparsa nel 2002/2003 di suo padre, il quale avrebbe funto da informatore, consegnando dei guerriglieri curdi al governo centrale di C._______. Di conseguenza, nel 2004, il richiedente sarebbe stato espulso da scuola e, successivamente, lui e la sua famiglia sarebbero stati attaccati al loro domicilio e derubati delle loro cose e di quelle del padre, nonché sarebbero stati costretti a trasferirsi prima presso i vicini per alcune settimane e poi presso l'abitazione dello zio materno a D._______ (nelle vicinanze di E._______, provincia di Suleimaniya). Anche in questa località l'interessato e la famiglia avrebbero ricevuto regolarmente delle visite da parte di sconosciuti curdi che li avrebbero insultati, facendo riferimento alle attività del padre. Dopo l'ultima visita, avvenuta nel 2008, su consiglio e aiuto dello zio, per il timore di fare la fine di suo padre, il richiedente avrebbe lasciato illegalmente e definitivamente il Paese di origine nel (...). A sostegno della sua domanda di asilo, l'interessato ha prodotto due documenti presentati come la sua carta di identità e il suo certificato di nazionalità in originale. B. In data 28 settembre 2009, l'UFM ha emanato la decisione di ripartizione dell'interessato al Canton F._______ per il 28 settembre 2010 (cfr. atto A18/6). L'interessato, inizialmente riconosciuto come minorenne dall'UFM, è divenuto maggiorenne il (...). C. Con decisione del 18 febbraio 2010 in lingua italiana, l'UFM ha respinto la citata domanda di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dell'interessato, nonché l'esecuzione del medesimo verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile. Tale decisione è stata notificata al richiedente il 20 febbraio 2010 presso il suo recapito a G._______ (cfr. atto A31/1).
D-1817/2010 Pagina 3 D. Il 22 marzo 2010, l'insorgente ha inoltrato ricorso in lingua italiana dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, in quanto si fonderebbe su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti per la sua domanda di asilo. Il ricorrente ha, inoltre, allegato tre nuovi mezzi di prova in originale in lingua araba, ossia una lettera della scuola elementare di H._______ del (...), un buono per il ritiro di beni alimentari al centro di distribuzione di B._______ del (...) e la carta d'identità del padre scaduta il (...), dei quali in seguito ha prodotto la traduzione in lingua italiana. Ha infine presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. In data 25 marzo 2010, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, giusta l'art. 42 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). F. Con decisione incidentale del 15 ottobre 2010, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. G. Sempre in data 15 ottobre 2010, lo stesso Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi circa la lingua di procedura scelta, più precisamente a precisare i motivi che l'avrebbero portata a scostarsi dall'art 16 cpv. 2 LAsi, nonché a presentare eventuali misure correttive (art. 57 PA). Nel contempo, ha invitato l'Ufficio a inoltrare una risposta al ricorso interposto dall'insorgente. H. Tramite risposta del 12 novembre 2010, l'UFM ha inoltrato la traduzione in lingua tedesca della decisione impugnata ed ha proposto la reiezione del gravame. I. Il 23 agosto 2011, il ricorrente ha presentato l'atto di replica alle osservazioni del'UFM, promettendo l'inoltro di ulteriore documentazione a com-
D-1817/2010 Pagina 4 prova della sua provenienza. Il Tribunale ha trasmesso le suddette osservazioni per informazione all'autorità inferiore. J. In data 27 settembre 2011, il ricorrente ha inviato al Tribunale tre nuovi mezzi di prova in originale con la relativa traduzione in lingua italiana, presentati come un preavviso della Polizia del quartiere di I._______ a B._______ del (...), un reclamo contro ignoti, della medesima data e presso il medesimo posto di polizia, nonché un estratto del registro civile di B._______ inerente la famiglia dell'insorgente, emesso il (...). K. Il 24 novembre 2011 l'autorità inferiore ha preso posizione circa gli ultimi mezzi di prova presentati dal ricorrente proponendo la reiezione del gravame. L. In data 8 dicembre 2011 il Tribunale ha invitato il autore del gravame a prendere ulteriormente posizione. Quest'ultimo è rimasto silente.
Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
D-1817/2010 Pagina 5 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Preliminarmente, va rilevato che, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura dinanzi all'UFM si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente. Tuttavia, conformemente all'art. 4 dell'ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l’UFM può scostarsi eccezionalmente dalla regola primaria della suddetta norma se il richiedente di asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua ufficiale (lett. a), se in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b), o se il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l’articolo 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale (lett. c). Secondo la giurisprudenza relativa alla lingua del procedimento, l'applicazione delle eccezioni previste all'art. 4 lett. b e c OAsi 1 è ammessa, solo nella misura in cui il richiedente l'asilo è patrocinato da un rappresentante professionale. In caso contrario, l'autorità inferiore può avvalersi di una delle eccezioni menzionate, a condizione che essa indichi in modo facilmente comprensibile perché si è avvalsa di una delle suddette eccezioni, in ossequio all'obbligo di motivazione di cui all'art. 35 PA, come pure che la decisione sia accompagnata da misure correttive, che tutelino i diritti ad un ricorso effettivo ed all'equo processo. Tra le possibili misure correttive, è compresa quella della tra-
D-1817/2010 Pagina 6 duzione da parte dell'UFM della decisione resa in una lingua conosciuta del richiedente l'asilo. In tutti gli altri casi, il vizio di procedura è sanzionato con la cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/56 consid. 3.2 e relativi riferimenti). Se un richiedente di asilo è attribuito ad un Cantone bilingue, la lingua di procedura applicabile dall'UFM in osservanza dell'art. 16 cpv. 2 LAsi è determinata in base alle disposizioni cantonali relative al luogo di residenza del richiedente (cfr. ibidem). 5.2. Nella fattispecie, al momento della notifica della decisione dell'UFM, il ricorrente risiedeva a G._______ nel Cantone F._______ e non era rappresentato da alcun mandatario professionale. Secondo l'art. 3 della Costituzione del Cantone F._______ del 18 maggio 2003, le lingue ufficiali di F._______ sono il tedesco, il romancio e l'italiano (cpv. 1). Inoltre, i comuni ed i circoli determinano le loro lingue ufficiali nel quadro delle loro competenze ed in collaborazione con il Cantone (cpv. 3). Pertanto, essendo G._______ una città di lingua tedesca, la decisione dell'UFM doveva essere emanata in lingua tedesca. Per contro, l'UFM ha reso una decisione in lingua italiana, senza menzionare in alcun modo le motivazioni alla base dell'utilizzo di tale lingua e senza adottare eventuali misure correttive. In seguito, anche su esplicita richiesta del Tribunale ad esprimersi in tal senso, richiamata la giurisprudenza, l'UFM ha continuato a non fornire alcuna motivazione riguardo al fatto di essersi scostata dalla regola primaria dell'art. 16 cpv. 2 LAsi, provvedendo unicamente ad eseguire una traduzione scritta della decisione impugnata dalla lingua italiana a quella tedesca. Ad ogni buon conto, il ricorrente ha sostenuto due audizioni in italiano e, sebbene si trovasse già a G._______, ha spontaneamente inoltrato il gravame in lingua italiana e fatto tradurre i mezzi di prova a sua disposizione sempre in suddetta lingua. Ritenuto che egli non conosce nessuno degli idiomi ufficiali e che nel ricorso non lamenta la violazione di alcun diritto in tal senso, la cassazione della decisione impugnata risulterebbe una misura eccessiva (cfr. Giurisprudenza della Commissione svizzera in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 22 consid. 3.2 p. 207) alle circostanze attuali, stabilito il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'insorgente, quali il diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo. Per questi motivi, il vizio di procedura è da ritenersi sanato. 6. Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che l'esame linguistico dell'11 settembre 2009 (di seguito: esame LINGUA) smentirebbe le allegazioni del ricorrente relative alla sua provenienza. In particola-
D-1817/2010 Pagina 7 re, la parlata dell'insorgente sarebbe riconducibile ad un ambiente curdo, ma non a B._______, ritenuto che egli non utilizzerebbe espressioni dialettali tipiche della cittadina. Inoltre, ha rilevato che il ricorrente, pur essendo stato in grado di nominare alcuni dei monumenti importanti di B._______, non ha saputo indicare i luoghi geografici più importanti come pure menzionare la religione maggioritaria. In aggiunta, l'esame relativo alla carta d'identità ed al certificato di nazionalità consegnati dal richiedente ha rivelato che la prima presenterebbe una numerazione non conforme, mentre il secondo porterebbe un timbro falso. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha qualificato come non sufficientemente motivate le dichiarazioni del ricorrente, in quanto vaghe e poco dettagliate. Di conseguenza, tali allegazioni darebbero l'impressione che gli eventi addotti non siano stati vissuti personalmente dall'insorgente. Segnatamente, quest'ultimo avrebbe dichiarato che, durante i cinque anni trascorsi a D._______, la propria famiglia avrebbe ricevuto cinque o sei visite da parte di sconosciuti curdi che chiedevano del padre, senza fissare queste visite in un contesto temporale preciso o fornire alcuna informazione circa al numero di persone e alla loro identità. Inoltre, il medesimo non sarebbe riuscito a creare alcun nesso causale fra le citate visite, l'ultima nel (...), ed il suo espatrio nel (...). Avrebbe altresì reso dichiarazioni non circostanziate in merito ad ulteriori episodi personali, quali l'espulsione da scuola nel (...) a B._______ e gli insulti da parte di persone curde per strada ad D._______. Infine, l'autorità inferiore rende attenti sul fatto che il ricorrente non sarebbe stato in grado di specificare il tema centrale della vicenda personale, ovvero le attività del padre. Egli, nel corso delle due audizioni, avrebbe fornito racconti vaghi e dichiarato di non essersi mai informato circa tali attività. Sorprenderebbe, inoltre, il fatto che l'autore del gravame risulti incerto sull'anno di scomparsa del genitore. In conclusione, l'autorità inferiore ha considerato non adempiute le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, di conseguenza non ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato, respingendone la domanda di asilo. L'UFM, in ultima analisi, ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 7. Nel gravame, l'insorgente, afferma che i mezzi di prova inoltrati dimostrerebbero la sua provenienza da B._______, segnatamente che egli avrebbe studiato in detta città. 8. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'Ufficio ha al-
D-1817/2010 Pagina 8 tresì rilevato che una parte dei documenti consegnati al Tribunale e cioè la tessera di approvvigionamento alimentare e la lettera della scuola di B._______, non potrebbero essere considerati come documenti d'identità o di viaggio ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Mentre che, per quanto concerne il documento intestato a colui che si presume il padre del ricorrente, l'autorità inferiore sottolinea il trattarsi di documento non rilasciato a quest'ultimo, al di là della dubbia autenticità dello stesso. 9. In replica, l'insorgente ha osservato che, al contrario di quanto afferma l'autorità inferiore, il documento del padre sarebbe perfettamente originale e che tali allegati avrebbero lo scopo di dimostrare la propria provenienza dalla città di B._______. 10. In merito all'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, l'UFM non rileva alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. In aggiunta, l'autorità inferiore osserva che, in ogni caso, in Iraq documenti di questo tipo possono venire facilmente acquistati. 11. 11.1. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 11.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque chiede asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Tale qualità è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare sono inverosimili le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova fal-
D-1817/2010 Pagina 9 si o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei citati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente di asilo, occorre che le stesse abbiano un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, cosicché quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto tra loro e nemmeno con gli altri dati o elementi certi. Ad ogni buon conto, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23). 11.3. Le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni, non corroborate da elementi consistenti. Infatti, l'insorgente con riferimento ai fatti evocati si è limitato ad una descrizione sommaria e poco circostanziata, sebbene gli episodi narrati sarebbero tali da segnare un'esistenza umana. A titolo di esempio, egli non è stato in grado di descrivere in nessun modo le persone che avrebbero reso visita al suo domicilio, di B._______ prima e di D._______ poi, delle quali non conosce né i nomi, né il gruppo a cui apparterebbero e di cui peraltro non se né sarebbe mai interessato, benché egli si ritenga minacciato, in caso di rientro in patria (cfr. verbale 1, p. 5 e 6; verbale 2, R84 p. 9). Quello che sorprende maggiormente è la totale mancanza di informazioni circa i motivi delle persecuzioni che hanno portato il ricorrente all'espatrio (cfr. verbale 1, p. 5 i.f. e 6.; verbale 2, R26, R30, R31 p. 4). Sebbene sia stato lo zio a suggerire la fuga dal Paese, quest'ultimo come pure la madre ignorerebbero, inverosimilmente, quali siano state le attività del padre come pure le ragioni della sua scomparsa (cfr. verbale 2, R58 e R59 p. 6). Dato che sarebbe stato lo zio a consigliare l'espatrio, dicendo al ricorrente "[…] così sarai al sicuro e non finirai come tuo padre che è scomparso" (cfr. verbale 2, R22 p. 3), come pure ad organizzare il viaggio (cfr. ibidem), è ancora più inverosimile che quest'ultimo non sappia nulla sulle attività del padre, né sulle sue sorti. In aggiunta, dato che nel 2004 lo zio si sarebbe ritrovato ad accogliere in casa l'intera famiglia della sorella a causa della scomparsa del marito (cfr. verbale 1 p. 5), quest'ultimo non può essere rimasto indifferente e all'oscuro della situazione. In merito alle dichiarazioni dell'autore del gravame secondo le quali egli non avrebbe mai avuto l'esigenza di raccogliere informazioni sul pa-
D-1817/2010 Pagina 10 dre (cfr. verbale 1 p. 5 e 6), risulta pure alquanto inverosimile che un giovane uomo, in procinto di raggiungere la maggiore età, la cui esistenza sarebbe segnata da episodi riconducibili alle attività ed alle frequentazioni del genitore, non sia determinato a saperne di più in proposito. Non da ultimo, il ricorrente si è contraddetto sull'anno di sparizione del padre, asserendo durante la prima audizione trattarsi del (...) (verbale 1 p. 3), diversamente dalla seconda nella quale collocava l'evento nel (...) (verbale 2, R22 p. 3 e R24 p. 4). Come rettamente osservato dall'autorità inferiore, tale data dovrebbe essere di centrale importanza nella vicenda personale del ricorrente, stupisce quindi che quest'ultimo si confonda proprio su questo punto. Infine, a titolo abbondanziale il Tribunale evidenzia che, sebbene il ricorrente nei suoi racconti lasci intendere che il padre sarebbe stato fatto sparire da alcuni curdi (cfr. verbale 1, p. 6; verbale 2, R84 p. 9) e lo zio gli avrebbe detto che avrebbe fatto la fine del padre (verbale 1, p. 5; verbale 2, R22 p. 3), nei medesimi racconti narra che dei curdi avrebbero chiesto dove si trovi il padre stesso (verbale 2, R41 p. 5). Peraltro, il ricorrente nel proprio gravame, non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella dell'impugnata decisione. Vi è totale assenza di allegazioni decisive in materia di asilo. Infatti, il medesimo non fa riferimento né al suo vissuto, né ai motivi che l'avrebbero portato a fuggire dal proprio Paese. In particolare, le ulteriori prove presentate dal autore del gravame, se anche considerate autentiche, non conducano il Tribunale a scostarsi dalla valutazione dell'UFM. Infatti, ritenuta l'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente, i mezzi di prova allegati - ovvero un preavviso della Polizia di I._______ a B._______, un reclamo contro ignoti al medesimo posto di polizia, un estratto del registro civile di B._______ inerente la famiglia dell'insorgente, una lettera della scuola elementare di H._______, un buono per il ritiro di beni alimentari al centro di distribuzione di B._______ e la carta d'identità del padre - non possono soccorrerlo circa l'insussistenza dei motivi di asilo invocati, rispettivamente, come rilevato dall'autorità di prime cure, tali documenti risultano di dubbia autenticità oltre che facilmente acquistabili, nonché smentiti dall'esame LINGUA e dall'esigua conoscenza della cittadina dimostrata dal ricorrente anche nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2, R77-R81 p. 8). Abbondanzialmente, il Tribunale rileva che il ricorrente ha dichiarato (cfr. verbale 2, R60 e R61 p. 7) di non avere alcun documento relativo alla denuncia sporta dalla madre dopo lo sfratto dalla casa di B._______, per poi produrre tale documento a mezzo di prova in data 28 settembre 2011. Per concludere, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art 7 cpv. 3 LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
D-1817/2010 Pagina 11 11.4. In considerazione di quanto precede, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela alcuna e la decisione dell'UFM va confermata. 12. 12.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 12.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 pag. 733 consid. 9). 13. 13.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 13.2. 13.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 11 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dal ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
D-1817/2010 Pagina 12 quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, in caso di ritorno nel suo Paese di origine, in particolare nella regione di Suleimaniya. 13.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 13.3. 13.3.1. Quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, nelle tre province curde del nord iracheno (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stesso stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alla zone a sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Per i curdi originari di una regione a dominazione curda al di fuori delle tre provincie di Duhok, Erbil e Suleimaniya (segnatamente di B._______ o J._______) va esaminato di caso in caso se gli stessi abbiano un diritto di risiedere nelle citate province e se l'esecuzione dell'allontanamento sia esigibile, sulla base delle condizioni suesposte (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8, nonché relativi riferimenti). 13.3.2. Nel caso di specie, a prescindere da quanto asserito dal ricorrente relativamente alla propria origine di B._______, argomento peraltro smentito dall'esame LINGUA, oltre che dall'esigua conoscenza della cittadina dimostrata dal medesimo anche nel corso della seconda audizione
D-1817/2010 Pagina 13 (cfr. verbale 2, R77-R80 p. 8), quest'ultimo ha vissuto dal (...) e fino al suo espatrio ad D._______ nei pressi di E._______, nella provincia di Suleimaniya (nord dell'Iraq). Egli è giovane, celibe con esperienza professionale nel commercio di (…), attività svolta nel negozio dello zio materno dai 14 ai quasi 18 anni, sino al momento della sua uscita dal Paese nel (…). In Iraq, ad D._______, si trovano ancora la madre, i fratelli più piccoli, oltre alla famiglia dello zio materno, con il quale egli intrattiene buoni rapporti (cfr. verbale 1 p. 3; verbale 2, R5 e R9 p. 2). Inoltre, parte della famiglia dell'autore del gravame vive oramai da due generazioni nella sopraccitata cittadina (cfr. verbale 2, R19 p. 3), in una grande casa e con un attività indipendente avviata nella regione, per cui non risultano neppure problemi di natura economica (cfr. verbale 2, R6 e R7 p. 2). Infine, il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un adeguato reinserimento sociale in Iraq, nella provincia di Suleimaniya. 13.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515). 14. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate nel considerando 13 del presente giudizio. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 15. Visto l'esito della procedura e tenuto conto di quanto espresso al considerando 5, il Tribunale rinuncia a porre a carico del ricorrente le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). (dispositivo alla pagina seguente)
D-1817/2010 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono percepite spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il Presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
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