Corte IV D-1800/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 21 marzo 2007 Composizione: Giudici Valenti, Haefeli e Schmid Cancelliere Egloff A._______, Mongolia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 9 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Ritenuto in fatto: A. L'8 gennaio 2007, l'’interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 31 gennaio e 27 febbraio 2007), d'essere stato ingaggiato quale camionista da un imprenditore (e ispettore della [...]) per trasportare dell'alluminio. Si sarebbe poi accorto che per il quinto carico non si sarebbe trattato d'alluminio, ma di rame arricchito con oro, anche se avvolto d'alluminio. Avrebbe nutrito dei dubbi sulla legalità dell'operazione, si sarebbe anche rivolto alla polizia, ma sarebbe stato minacciato di morte, o d'incarcerazione per 10 anni, dal menzionato ispettore se si fosse rifiutato di continuare a trasportare la sua merce. Avrebbe però colto la prima occasione per fuggire ed espatriare. B. Il 9 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo nonché, subordinatamente, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è altresì motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Giusta l’art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 3.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 3.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3
3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria. Le sue allegazioni decisive sono state qualificate d'inattendibili poiché vaghe e discordanti, segnatamente sul numero e sulle date dei trasporti effettuati, sul giorno in cui si sarebbe rivolto alla polizia e sul fatto se conoscesse o meno la professione svolta dalla persona per cui avrebbe effettuato i trasporti in questione. 5. Nel ricorso, l'insorgente allega che il fatto che la Mongolia sia stata dichiarata come Paese sicuro dal Consiglio federale non esclude che possano nondimeno esservi delle "persecuzioni da parte di persone poco affidabili" quali l'imprenditore (e poliziotto) per cui avrebbe effettuato i citati trasporti. Sostiene altresì d'aver chiesto aiuto alla polizia, ma senza esito, ritenuta la complicità della stessa con quest'ultimo. Fa valere, inoltre, d'aver presentato un racconto esaustivo e dettagliato di quanto accadutogli, che l'UFM ha fondato il proprio giudizio su contraddizioni di poco conto e che si giustificano degli ulteriori accertamenti e dunque l'entrata nel merito della sua domanda. Sostiene, infine, che in caso di rimpatrio sarebbe gettato in una situazione disperata non avendo più un appartamento ed essendo esposto alle persecuzioni dell'evocato imprenditore e poliziotto. 6. Il TAF osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 6.1 Contrariamente a quanto implicitamente preteso nel gravame dal ricorrente, egli non è però riuscito, per quanto attiene al suo caso specifico, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, le sue allegazioni decisive s'esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nella decisione impugnata. Non lo soccorre altresì la generica censura secondo la quale l'UFM avrebbe fondato il proprio giudizio su divergenze di poco conto, non potendosi definire tale la conoscenza, o meno, da parte sua dell'attività di poliziotto svolta dall'imprenditore che gli avrebbe affidato i citati incarichi. Inoltre, l'insorgente si limita a semplici congetture, senza alcun fondamento oggettivo, sull'assenza di volontà da parte dell'intero corpo di polizia d'agire nei confronti di un collega dedito ad attività illecite rispettivamente ad accordare all'insorgente stesso, se necessario, un'appropriata protezione. Inoltre, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, avrebbe anche potuto, e dovuto, rivolgersi alle autorità superiori o alla procura se una denuncia in polizia, peraltro mai presentata, non avesse dato esito. Non v'è, altresì, motivo di presumere l'inefficacia di una simile iniziativa. 6.2 Inoltre, la nota situazione generale esistente in Mongolia - che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - non costituisce un elemento che
4 giustifichi di per sé l'entrata nel merito della domanda d'asilo in esame. 6.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) e l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano. 6.4 In siffatte circostanze, non soccorre il ricorrente la generica ed immotivata allegazione della rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del 27 febbraio 2007, secondo cui il ricorrente ha fatto valere degli indizi di persecuzione che giustificano un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. 7. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente ha una buona formazione ed esperienza professionale. Non ha, peraltro, fatto valere in sede di ricorso dei problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24) né la loro esistenza emerge da un esame d'ufficio degli atti di causa. Dagli stessi risulta unicamente che il ricorrente è stato curato in Svizzera per dei foruncoli infetti (v. atto A6/2 dell'incarto dell'autorità inferiore), circostanza che comunque manifestamente non costituirebbe una problematica ostativa alla pronuncia del rimpatrio. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Mongolia, dove peraltro vivrebbero tuttora, secondo le sue stesse dichiarazioni, suo figlio e sua sorella. 9.2 Infine, considerato che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile.
5 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. 11.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 11.2 Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a B._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione: