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Bundesverwaltungsgericht 11.04.2012 D-1797/2012

April 11, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,379 words·~12 min·2

Summary

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1797/2012

Sentenza dell ' 11 aprile 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Pietro Angeli-Busi; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), e la figlia C._______, nata il (…), Serbia, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2012 / N […].

D-1797/2012 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 14 dicembre 2011 in Svizzera; i verbali di audizione del 23 dicembre 2011 (di seguito: verbale 1 [verbale di A._______ ] e verbale 2 [verbale di B._______ ]) e del 15 marzo 2012 (di seguito: verbale 3 [verbale di A._______ ] e verbale 4 [verbale di B._______ ); la decisione del 23 marzo 2012 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM), notificata ai richiedenti il 26 marzo 2011 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo degli interessati in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il loro allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 2 aprile 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 aprile 2012); l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) 3 aprile 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);

D-1797/2012 Pagina 3 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, i richiedenti hanno indicato di essere cittadini serbi di etnia rom e di religione islamica, con ultimo domicilio a D._______ (Serbia) e di essere espatriati in quanto sarebbero stati importunati da un gruppo neonazista (cfr. verbale 1 e 2, pagg. 1, 3 seg. e 7); che, nella decisione, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del 6 marzo 2009, la Serbia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai ricorrenti sarebbero inverosimili e che le minoranze in Serbia potrebbero ottenere un'effettiva protezione se debitamente sollecitata; che, pertanto, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dei ricorrenti a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, i ricorrenti fanno valere che la situazione dei rom in Serbia sarebbe peggiore di quanto avrebbe ritenuto l'UFM e che l'accesso a molteplici servizi dello Stato non gli sarebbero garantiti; che le discrimina-

D-1797/2012 Pagina 4 zioni da loro subite sarebbero rilevanti in materia d'asilo ed andrebbero esaminate ed approfondite in una decisione materiale; che, infine, allegano che in caso di ritorno, non gli sarebbe garantita la sicurezza, per il che dovrebbe esser loro concessa l'ammissione provvisoria; che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c.aa, GICRA 2003 n. 20 consid. 3c, GICRA 2003 n. 19 consid. 3c, GICRA 2003 n. 18); che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35); che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6 marzo 2009, la Serbia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, gli insorgenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti

D-1797/2012 Pagina 5 di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, i ricorrenti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in affermazioni non corroborate da alcun elemento, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, quo alla presenza di neonazisti nel loro villaggio, va innanzitutto osservato che gli insorgenti hanno fornito date imprecise e contraddittorie; che il ricorrente ha dapprima dichiarato che dall'estate 2011 fino all'espatrio i neonazisti si sarebbe recati quasi ogni notte al loro villaggio per bere, drogarsi e lanciare delle pietre alle loro finestre intimandoli di lasciare il villaggio (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 3, pag. 4), per poi ritrattare e riconfermare quanto detto in precedenza (cfr. verbale 3, pag. 6); che la ricorrente, invece, ha asserito che i neonazisti si sarebbero recati al villaggio per la prima volta 30-40 giorni prima dell'audizione sommaria, ossia nel mese di novembre (cfr. verbale 2, pag. 7), mentre in seconda audizione ha dichiarato che sarebbero stati importunati dai neonazisti durante tutta l'estate (cfr. verbale 4, pag. 3); che, interrogata sul tali divergenze e quelle riscontrate con il marito, ella non ha saputo fornire una risposta chiara atta a stabilire l'inizio e la durata di tale evento (cfr. verbale 4, pag. 5); che, peraltro, dalle carte processuali si evince che i ricorrenti non hanno sollecitato alcuna protezione da parte della autorità atta a porre un termine alle suddette molestie da parte di tali neonazisti (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 7; verbale 3, pag. 5 e verbale 4, pag. 4); che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti; che, in aggiunta, non hanno fornito alcun dettaglio concreto in merito al loro racconto, oppure atto a chiarire le contraddizioni sollevate dall'UFM in sede di ricorso; che, inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre gli insor-

D-1797/2012 Pagina 6 genti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che i ricorrenti non adempiono alle condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale degli insorgenti; che, infatti, sono giovani ed in buona salute; che, altresì, il ricorrente ha occasionalmente lavorato come musicista e contadino (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 3, pag. 3); che, inoltre, i genitori della ricorrente vivono a tutt'ora nel Paese d'origine (cfr. verbale 2, pag. 5 e verbale 2, pag. 2); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbiano una discreta rete sociale in patria; che, vista la breve durata del soggiorno svizzero, per la figlia, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità dell'allontanamento, ritenuto, inoltre, che ella è totalmente dipendente dai suoi genitori; che, in aggiunta, gli insorgenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione

D-1797/2012 Pagina 7 provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che gli insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

D-1797/2012 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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