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Bundesverwaltungsgericht 11.04.2023 D-1787/2023

April 11, 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,251 words·~21 min·4

Summary

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 23 marzo 2023

Full text

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Corte IV D-1787/2023

Sentenza dell ’ 11 aprile 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Adriano Alari.

Parti 1. A._______, nata il (…), Georgia, 2. B._______, nato il (…), Georgia, entrambi patrocinati dall'avv. Ugo Di Nisio, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 23 marzo 2023.

D-1787/2023 Pagina 2

Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) febbraio 2023. A.b Il (…) marzo 2023 con i richiedenti si è svolta l’audizione ex art. 29 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31). In tale contesto, il richiedente 2 ha sostanzialmente riferito di esse georgiano e provenire da C._______. Egli avrebbe lasciato il proprio paese per accompagnare la moglie (richiedente 1) con lo scopo di ottenere delle cure mediche costose. A sua volta, il richiedente 2 soffre di tossicodipendenza, oltre che di problemi d’udito, alla vista e di vene varicose. Parte di tali problematiche sono state causate da trattamenti medici errati durante la sua carcerazione tra il (…) ed il (…). Egli non teme il ritorno in Georgia, ma vorrebbe risolvere i problemi di salute suoi e della moglie. La richiedente 1, invece, ha riferito di aver lasciato il proprio Paese con il marito, al fine di ottenere delle cure mediche in Svizzera. Ella soffrirebbe infatti di problemi ai reni che la costringono a sottoporsi a dialisi 3 volte la settimana, oltre che problemi alla vista, problemi di ipertensione arteriosa ed un’infezione in corso causata dal catetere. In caso di ritorno in Georgia ella teme per la propria salute. A.c Con parere del (…) marzo 2023, gli interessati hanno potuto presentare le loro osservazioni al progetto di decisione negativo della SEM del (…) marzo 2023. B. Per il tramite della decisione del (…) marzo 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atti SEM n. [{…}]-41/10 e 42/1), la SEM non è entrata nel merito delle domande d’asilo degli interessati in quanto non hanno espresso la volontà di cercare protezione contro le persecuzioni (art. 31a cpv. 3 LAsi e art. 18 LAsi), pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione della medesima misura. C. Con ricorso del (…) marzo 2023, gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avversando la succitata decisione, chiedendone l’annullamento ed a titolo principale la concessione dell’ammissione provvisoria ed in subordine la restituzione degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per completamento istruttorio. Hanno altresì presentato istanza di esenzione dal

D-1787/2023 Pagina 3 versamento delle spese processuali e del relativo anticipo e protestato tasse e ripetibili. Al ricorso, quale nuova documentazione, gli insorgenti hanno annesso, oltre che copia della decisione impugnata e delle procure, un estratto di un rapporto della World Health Organization. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1 Oggetto del ricorso, nel caso in parola, risulta essere esclusivamente la questione dell’esecuzione dell’allontanamento. Gli insorgenti infatti, nel

D-1787/2023 Pagina 4 loro ricorso, non sollevano alcun argomento che sarebbe atto a contestare la non entrata nel merito delle loro domande d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM, essendo, infatti, che nello stesso essi contestano unicamente l’esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia in ragione del loro stato di salute. 5.2 Nel loro gravame, gli insorgenti si prevalgono di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore in relazione al loro stato di salute e all’accesso delle cure mediche in Georgia. Tuttavia, appare dalle motivazioni contenute nel ricorso, che gli interessati in realtà vogliano rimettere in causa l’apprezzamento svolto dalla SEM nel loro caso specifico, ciò che costituisce in realtà una questione materiale, e come tale verrà quindi trattata dal Tribunale direttamente nel merito. 6. 6.1 Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 7. 7.1 Nel proprio provvedimento, l’autorità inferiore ha dapprima concluso che nelle fattispecie non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Inoltre non sussisterebbero agli atti, indizi tali da ritenere che un loro rientro in patria li esporrebbe concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall’art. 3 CEDU. Anche dal profilo dell’esigibilità della misura di allontanamento, non sarebbero ravvisabili degli ostacoli, in particolare riguardo al loro stato di salute ed alla situazione economica. Difatti essi, ora come già in passato, potrebbero avere accesso in Georgia alle cure adeguate per i loro problemi medici. Il ricorrente 2 sarebbe inoltre stato attivo

D-1787/2023 Pagina 5 lavorativamente percependo un reddito nonostante i problemi di salute che lo affliggono, mentre la ricorrente 1 percepisce una pensione oltre che un sussidio da parte del governo. I coniugi, inoltre, dispongono di un appartamento in locazione con una pigione moderata. Per di più, l’esecuzione del loro allontanamento verso il precitato Stato, sarebbe pure possibile. 7.2 Dal canto loro, nell’impugnativa, gli insorgenti contestano tali conclusioni della SEM, ritenendo come l’autorità inferiore abbia accertato i fatti giuridicamente rilevanti in modo incompleto ed inesatto ed abbia violato il diritto federale con particolare riferimento allo stato di salute della ricorrente 1 ed alle possibilità di accesso per quest’ultima alle cure mediche in Georgia ed al loro finanziamento, oltre che alla loro situazione economica. 8. 8.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. per la portata di detta norma la DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito delle loro domande d’asilo, i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.3 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità, ciò che però, come si vedrà di seguito sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. infra consid. 9) non rientra nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). 8.4 Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio avversato, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti non risulta trasgredire alcun obbligo della

D-1787/2023 Pagina 6 Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all’art. 44 LAsi). 9. 9.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2 Anzitutto, la Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali i ricorrenti non provengono – è uno Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro (“safe country”) con effetto al 1° ottobre 2019, ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Ciò significa che un ritorno dei richiedenti l’asilo in Georgia risulta in principio esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI). 9.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece, non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 9.4 Tenuto conto di quanto sopra, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, il sistema sanitario in Georgia permette il trattamento della maggior

D-1787/2023 Pagina 7 parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri e le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano di un’assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1; D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d’incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla “Referral Service Commission”, che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall’“Universal Health Care Program” (UHCP), in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell’UHCP. Da luglio 2017, il governo georgiano ha inoltre introdotto un programma di sovvenzione dei medicamenti per delle malattie croniche – tra i quali i problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, il diabete (tipo 2) e problematiche alla tiroide ne fanno parte – in favore di persone socialmente vulnerabili. Da luglio 2019, l’accesso a tale programma è aperto alle persone con handicap così come ai pensionati (cfr. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020, pag. 13; sentenza del Tribunale E-3753/2022 succitata consid. 4.5.1). 9.5 9.5.1 Tornando ora al caso in disamina, va anzitutto rilevato che dal ricorso degli insorgenti, appare che essi vorrebbero rimanere in Svizzera soprattutto per sottoporre la ricorrente 1 ad un operazione che le permetterebbe, a mente sua, di risolvere le problematiche alla vista e ai reni che la affliggono. Queste cure sarebbero infatti troppo costose nel loro paese di origine. 9.5.2 Dalla documentazione medica agli atti, risulta che la ricorrente 1, soffre di problematiche ai reni dovute ad un intervento errato in Georgia per le quali deve sottoporsi 3 volte la settimana a dialisi. Nel dicembre 2022, in Georgia le è stato altresì sostituito il precedente catetere (cfr. MdP n. 4, atto SEM n. 21/2). Inoltre, da quando si trova in Svizzera, la ricorrente 1 soffre di ipertensione arteriosa (cfr. atto SEM n. 33/3). A livello farmacologico, la terapia impostata prevede ad oggi l’assunzione di Amlodipin (che già assumeva in Georgia al bisogno, cfr. atto SEM n. 33/3), Pramipezol 0.25 (cfr. atto SEM n. 21/2), acetato di calcio (cfr. atto SEM n. 38/12 D24), Micardi (cfr. atto SEM n. 38/12 D24), Parikine 0.25 (che già assumeva in Georgia, cfr. atto SEM n. 38/12 D24). La ricorrente si è altresì sottoposta in data (…) marzo 2023 ad una visita ginecologica da cui non sono emerse

D-1787/2023 Pagina 8 urgenze ginecologiche in atto ed il controllo è risultato nella norma (cfr. atto SEM n. 36/2). Ulteriori diagnosi e patologie non sono state evidenziate dalle visite mediche effettuate, e per le stesse problematiche di cui soffre ad eccezione dell’ipertensione - appare dalle allegazioni dell’insorgente, che ella ne fosse già a conoscenza e fossero già trattate nel suo Paese d’origine (cfr. atto SEM n. 38/12, D7 segg., pag. 2 e segg.). L’incarto della SEM, pertanto, conteneva già copiosa documentazione riguardante lo stato di salute della ricorrente 1 al momento dell’emissione della decisione impugnata. Le diagnosi, invero, sono rimaste invariate rispetto a quelle poste in Georgia. Dipoi, non vi è traccia agli atti che gli interventi chirurgici ventilati dai ricorrenti volti alla risoluzione delle varie problematiche mediche ai reni ed agli occhi siano necessari ed essenziali per garantire le condizioni minime di esistenza. Ciò è altresì confermato dal fatto per cui la ricorrente 1 ha convissuto per anni in Georgia con gli stessi problemi medici e non ha invero lamentato un mancato accesso alle cure necessarie alla sua sopravvivenza. Pertanto, lo stato di salute della ricorrente 1 risultava già sufficientemente acclarato e non ostativo all’esecuzione del suo allontanamento, contrariamente a quanto censurato dai ricorrenti. 9.5.3 Per quanto attiene al ricorrente 2, egli risulta essere tossicodipendente in cura metadonica, già impostata in Georgia. Egli è inoltre affetto da Epatite C ed ha problemi alla vista, all’udito e le vene varicose e per tutte queste problematiche era già in cura in Georgia (cfr. atto SEM n. 37/12 D5 e segg.). A livello farmacologico la cura impostata è Metadone 80mg quale terapia sostitutiva alla tossicodipendenza (cfr. atto SEM n. 22/2), Daflon 500 e calze elastiche di tipo 2 per trattare le vene varicose (cfr. atto SEM n. 28/2) e Maviret per il trattamento dell’epatite C (cfr. atto SEM n. 46/4). Il ricorrente è inoltre stato sottoposto a cure dentarie, terminate con successo (cfr. atto SEM n. 29/3). Da una successiva visita medica, è emerso che le cure impostate per le vene varicose hanno comportato un netto miglioramento delle problematiche in quanto il ricorrente 1 non lamenterebbe più dolore e pesantezza all’arto (cfr. atto SEM n. 34/2). L’incarto della SEM, pertanto, conteneva già copiosa documentazione riguardante lo stato di salute del ricorrente 2 al momento dell’emissione della decisione impugnata. 9.5.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, agli occhi del Tribunale, non vi è alcuna ragione di ritenere, come invece a torto osservato dagli insorgenti nel loro ricorso, che essi non possano essere adeguatamente trattati in Georgia, dove in passato erano già state poste loro le diagnosi principali – confermate in Svizzera, e per quanto riguarda le problematiche di ipertensione arteriosa della ricorrente 1 pure una diagnosi è stata posta – ed

D-1787/2023 Pagina 9 hanno ottenuto tutte le cure ed i medicamenti necessari per le patologie di cui soffrono. Ciò che potranno pure sollecitare in futuro in patria. Pur considerando con la dovuta attenzione il loro stato di salute, che risulta essere stato sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, dalla documentazione medica agli atti, non si evince la necessità per gli insorgenti di rimanere in Svizzera. Ciò in quanto le cure prodigate in Svizzera tendono al mantenimento della loro condizione, ma non alla loro guarigione. Peraltro, le cure desiderate dalla ricorrente 1 – essendo delle cure mediche specializzate – non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli di ordine medico all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati). Inoltre, un programma d’aiuto sociale per il loro finanziamento esiste in Georgia, cosicché può loro essere assicurata una vita dignitosa. Invero, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti nel loro gravame, alla luce di quanto già sopra visto (cfr. supra consid. 9.4), nonché dalle loro stesse allegazioni (cfr. atto SEM n. 38/12, D27, pag. 5; D33, pag. 6; atto SEM n. 37/12 D15, pag. 3, D31-32, pag. 4), essi potranno sollecitare dallo Stato georgiano gli aiuti per la presa in carico medica e dei trattamenti a loro necessari. A tal proposito, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre agli insorgenti di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel loro Stato d’origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.). A ciò si aggiunge che i ricorrenti potranno costituirsi una riserva di medicamenti prima della partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. Tale aiuto dovrebbe in particolare lasciare il tempo alla ricorrente 1 di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, tra i quali la “Refferal Service Commission”, per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall’UHC e per attivare anche

D-1787/2023 Pagina 10 il sostegno sociale per l’aiuto finanziario, per assicurare il loro minimo vitale. Pertanto, non si può seguire i ricorrenti nella loro censura circa la reperibilità dei medicinali in Georgia ed il loro finanziamento, in quanto i trattamenti essenziali erano già somministrati in modo gratuito ai ricorrenti, tra cui la cura sostitutiva al metadone e la dialisi, come confermato dai ricorrenti stessi durante le loro audizioni. I ricorrenti non hanno invece indicato di aver richiesto l’accesso ai programmi d’aiuto sociale indicati sub consid. 9.4. Toccherà pertanto agli stessi attivarsi per accedervi al loro ritorno al Paese d’origine. Invece, per quanto concerne la reperibilità dei medicinali essenziali, si osserva che i ricorrenti fossero già in cura in Georgia prima dell’espatrio per le stesse patologie principali diagnosticate in Svizzera e pertanto i farmaci necessari sono disponibili anche in tale Paese. Nel caso specifico dell’accessibilità economica all’acetato di calcio, la stessa ricorrente 1, nella propria audizione, ha indicato che un farmaco che svolge la stessa funzione le era fornito gratuitamente (cfr. atto SEM n. 38/12 D33). Pertanto, non possono essere seguite neppure tali censure sollevate dai ricorrenti nel proprio allegato ricorsuale, con particolare riferimento all’asserzione secondo cui i ricorrenti non potrebbero permettersi i farmaci salvavita in Georgia. 9.5.5 Il ricorrente 2 vanta diverse esperienze lavorative ed era attivo professionalmente sino a pochi mesi prima dell’espatrio. Dal momento che le sue condizioni di salute sono migliorate (cfr. supra consid. 9.5.3) e se egli seguirà con continuità le cure per la propria tossicodipendenza, egli potrà riprendere un’attività lavorativa consona al proprio stato di salute (cfr. atto SEM n. 37/12, D61-63, pagg. 6 – 7). La ricorrente 1, percepisce attualmente una pensione pari a 300 lari mensili, oltre che un sussidio di 30 lari. Il Tribunale osserva inoltre che, nonostante quanto dichiarato dai ricorrenti e sostenuto nella propria impugnativa, gli stessi hanno avuto modo, con il loro reddito, di risparmiare un importo sufficiente per finanziare il proprio espatrio (cfr. atto SEM n. 37/12 D86, pag. 8). 9.5.6 Per finire, va osservato che la SEM valuterà in modo definitivo se i ricorrenti sono suscettibili di essere trasferiti in Georgia in funzione del loro stato di salute poco prima dell’allontanamento. Pertanto, anche la censura sollevata dai ricorrenti circa l’impossibilità pratica dell’allontanamento della ricorrente 1 alla luce dell’insufficienza renale cronica risulta infondata.

D-1787/2023 Pagina 11 9.5.7 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 10. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto i ricorrenti dispongono di un passaporto tutt’ora validi e potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-1787/2023 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

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