Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 26.03.2007 D-1745/2007

March 26, 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,155 words·~11 min·6

Summary

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 6 marzo 2007 in materia di non en...

Full text

Corte IV D-1745/2007 {T 0/2} Sentenza del 26 marzo 2007 Composizione: Giudici Valenti, Schmid e Haefeli Cancelliere Poretti A._______, _______, Azerbaigian, _______, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 6 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 28 dicembre 2006. Ha affermato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 17 gennaio e del 27 febbraio 2007), d'essere cittadino dell'Azerbaigian e d'aver lasciato B._______, località russa (C._______) nella quale si sarebbe stabilito nel 1989, per evitare un'incarcerazione da 7 a 12 anni per "attentato grave alla salute". Nel corso di un litigio avrebbe ferito un ufficiale di polizia. Quest'ultimo avrebbe denunciato l'accaduto ed egli sarebbe stato incarcerato. Sarebbe stato liberato dopo due mesi, ma per due o tre volte avrebbe dovuto presentarsi "al sesto reparto" dove avrebbero voluto che firmasse dei documenti in bianco o delle confessioni, ma egli si sarebbe rifiutato. Avrebbe quindi deciso di lasciare la Russia, ma non sarebbe rientrato in Azerbaigian perché non vi avrebbe nessuno e perché sarebbe cristiano. Sarebbe giunto in Svizzera con il fratello (N _______). B. Il 6 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 7 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre ritenuto che in base alle audizioni non è accertata la qualità di rifugiato dell'interessato. Lo stesso avrebbe, in effetti, reso delle dichiarazioni inconsistenti

3 su punti decisivi, segnatamente sul fatto se i suoi problemi siano sorti circa un mese e mezzo prima di chiedere asilo, nel corso dell'estate 2006 o tra maggio e aprile 2006 e se l'ufficiale ferito abbia, o meno, ritirato la denuncia. Secondo l'autorità inferiore non sarebbero inoltre necessari degli ulteriori chiarimenti per appurare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non possedere documenti d'identità perché non ne avrebbe mai avuto bisogno. Non sarebbe dunque ragionevole pretendere che ne chieda ora, ritenuto che è in fuga dal proprio Paese e che ha chiesto asilo. Allega che le sue dichiarazioni sono dettagliate e prive di contraddizioni, dimodoché è necessario effettuare ulteriori accertamenti. Infine, la situazione vigente in Russia, unitamente a quanto accadutogli, renderebbe illecita ed inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 28 dicembre 2006. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti. Non v’è, infatti, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Non lo soccorre, pertanto, l'allegazione giusta la quale non avrebbe mai richiesto, dunque posseduto, alcun tipo di documento, salvo il titolo di soggiorno che avrebbe poi distrutto, fermo restando che detta allegazione s'esaurisce in mera affermazione di parte non corroborata da alcun elemento della benché minima consistenza. Inoltre, se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Preliminarmente, si constata che le invocate persecuzioni subite in Russia, peraltro fondate su dichiarazioni inconsistenti per i motivi indicati nella decisione impugnata, sono irrilevanti, conto tenuto del fatto che il ricorrente s'è dichiarato cittadino azero e

4 che la protezione internazionale è sussidiaria a quella nazionale. Non soccorre pertanto il ricorrente la generica argomentazione secondo la quale avrebbe fornito un racconto dettagliato e privo di contraddizioni, considerato altresì che non ha indicato le ragioni per cui l'apprezzamento dei fatti da parte dell'UFM sarebbe errato. Per quanto attiene all'Azerbaigian, giova osservare che l'insorgente si è limitato a dichiarare dinanzi all'UFM di non volervi fare ritorno perché non vi ha più nessuno e perché cristiano (in un Paese a maggioranza musulmana). Questo Tribunale osserva che l'assenza di una di rete sociale nel Paese d'origine non costituisce manifestamente un motivo suscettibile di giustificare l'entrata nel merito di una domanda d'asilo. Il ricorrente non ha peraltro evocato in modo chiaro le ragioni per cui un cristiano non dovrebbe potere rientrare in Azerbaigian, fermo restando che è noto che in detto Paese le varie comunità religiose convivono di principio pacificamente (v. U.S. Department of State, International religious freedom Report 2006). Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto inconsistenti le allegazioni dell'insorgente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 6.3 6.3.1 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non v'è necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 6.3.2 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente possa violare gli art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.2). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 6.3.4 Premesso ciò, con riferimento agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che – contrariamente a quanto genericamente sostenuto dall'insorgente – in Azerbaigian non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente

5 è giovane, celibe, ha dell’esperienza professionale e delle sufficienti conoscenze linguistiche (russo bene, nonché azero ed armeno). Peraltro, non emerge dagli atti di causa che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Azerbaigian. 6.3.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6.3.6 Infine, il ricorrente non ha indicato in cosa dovrebbero consistere gli accertamenti richiesti a pagina due del gravame e perché non avrebbe potuto fornire di moto proprio gli ulteriori elementi utili ai fini del giudizio. Basti ancora rilevare che alcun accertamento complementare è necessario in relazione all'evocato "fratello" del ricorrente (pure richiedente l'asilo), già per il fatto che il vantato legame di parentela non è stato dimostrato. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, benché sia stata effettuata un'analisi lingua, basata su una conversazione del 30 gennaio 2007 con il ricorrente. In effetti, e di per sé, il rapporto relativo a tale analisi non legittima una conclusione sulla cittadinanza dell'insorgente in contrasto con le indicazioni che quest'ultimo ha fornito. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 6.3. 10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure sprovvisto di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______ ) - al D._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione:

D-1745/2007 — Bundesverwaltungsgericht 26.03.2007 D-1745/2007 — Swissrulings