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Corte IV D-1585/2012
Sentenza d e l 2 7 marzo 2012 Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach, cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), Etiopia, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito ed allontanamento); decisione dell'UFM del 15 marzo 2012 / N[…]
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Visto: la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso alla richiedente e mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento di identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione del 20 giugno 2011 (di seguito: verbale 1) e del 6 marzo 2012 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 15 marzo 2012, notificata alla ricorrente il 16 marzo 2012 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 22 marzo 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il giorno seguente, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il 23 marzo 2012, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
D-1585/2012 Pagina 3 cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, la ricorrente ha dichiarato di essere cittadina etiope, originaria di C._______ (Etiopia), che ha affermato dapprima di essere espatriata per migliorare la propria situazione economica, per studiare e per non pesare sui propri genitori (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 6); che nel corso della seconda audizione ha aggiunto di avere lasciato l'Etiopia anche perché non avrebbe goduto dell'amore dei propri famigliari, i quali sarebbero stati ostili nei suoi confronti a causa di suo padre, di religione musulmana (cfr. verbale 2, pag. 4, D34, pag. 6, D62 e pag. 8, D85), che l'interessata ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese il 21 settembre 2007 in aereo e di essere atterrata a D._______ (Libano) munita del proprio passaporto e di un visto per il Libano; che avrebbe vissuto in tale città per due anni, lavorando come domestica alle dipendenze di una famiglia privata; che, in seguito, priva di documenti, avrebbe raggiunto la Siria a piedi e da qui avrebbe viaggiato in automobile sino ad E._______ (Turchia), dove si sarebbe fermata per due settimane; che da questa città avrebbe raggiunto F._______ (Grecia) in gommone, dove sarebbe stata fermata dalle autorità locali e trasferita ad G._______ (Grecia), città in cui avrebbe vissuto per un mese al beneficio di un permesso di soggiorno e per oltre un anno illegalmente; che in Grecia sarebbe stata ospitata da sua sorella; che da G._______ avrebbe raggiunto H._______ (Italia), viaggiando su una nave chiamata (…); che avrebbe soggiornato dieci giorni a H._______ prima di raggiungere I._______; che da quest'ultimo luogo avrebbe raggiunto J._______ in treno (cfr. verbale 1, pag. 6-8), che, nella decisione del 15 marzo 2012, l'UFM ha considerato, da un lato, che la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo un documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie,
D-1585/2012 Pagina 4 che, nel ricorso, la ricorrente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, perché segnatamente avrebbe lasciato il proprio passaporto in Libano nell'abitazione presso cui lavorava, in quanto non avrebbe fatto in tempo a prenderlo; che la carta di identità sarebbe invece stata smarrita durante il viaggio in Turchia; che, aggiunge, avrebbe viaggiato tra la Grecia e l'Italia con un passaporto falso comprato in Grecia da un passatore, tuttavia tale documento le sarebbe stato ritirato dallo stesso passatore una volta giunta in Italia; che non avrebbe riferito quest'ultimo fatto in sede di audizione per timore, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6, pagg. 69-70), che, nel caso concreto, la ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri,
D-1585/2012 Pagina 5 che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che all'inizio della prima audizione, alla domanda circa cosa avesse fatto per procurarsi i suoi documenti, l'insorgente ha risposto di non aver fatto niente, ma che avrebbe fatto il possibile per fare pervenire i suoi documenti di identità (cfr. verbale 1, pag. 5), che, inoltre, non soccorrono la ricorrente le vaghe e stereotipate allegazioni circa il possesso dei suoi documenti; che, infatti, in merito alla sua carta di identità, si è contraddetta, dichiarando, in un primo tempo, che la stessa si troverebbe in Libano con il proprio passaporto (cfr. verbale 1, pag. 5) e, in un secondo tempo, ha invece dichiarato di avere perso i propri documenti nel viaggio intrapreso da D._______ per arrivare in Grecia, segnatamente in Turchia, senza peraltro sapere indicare le circostanze concrete (cfr. verbale 2: pag, 2-3, D8-13); che, infine, ha affermato di avere perso in Turchia unicamente la carta di identità e di avere invece lasciato il passaporto in Libano (cfr. verbale 2, pag. 3, D14-17), che, d'altronde, quanto al suo viaggio di espatrio, la ricorrente ha reso dichiarazioni illogiche e contraddittorie; che, infatti, non è verosimile che essa abbia viaggiato dal Libano alla Svizzera, attraversando cinque Stati, priva di documenti; che, in particolare, non è credibile che essa abbia viaggiato su una nave di linea tra la Grecia e l'Italia con il solo biglietto di viaggio (cfr. verbale 1, pag. 7); che non soccorre l'insorgente la generica affermazione ricorsuale secondo cui avrebbe utilizzato, tra la Grecia e l'Italia, un passaporto falso poi ritiratole da un passatore, tanto più che, nel corso delle audizioni non ha mai citato tale circostanza, che, per di più, la ricorrente ha fornito, al momento dell'entrata in Svizzera, un'identità diversa da quella indicata in seguito nell'ambito delle audizioni; che ha giustificato tale comportamento sostenendo, di avere avuto paura di essere espulsa o imprigionata (cfr. verbale 1, pag. 1); che tale attitudine non può che confermare la scarsa disponibilità dell'insorgente a creare trasparenza in merito alla propria identità, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni della ricorrente circa il possesso dei documenti di identità, vi è ragione di concludere che la ricorrente dissimuli i suoi documenti di identità per i bisogni della causa, che la ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti di identità,
D-1585/2012 Pagina 6 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5, pagg. 89 - 91), che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, la ricorrente, nella prima audizione ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese per migliorare la sua situazione economica, per studiare e per non pesare sui genitori (cfr. verbale 1, pag. 5); che alla domanda se vi fossero altri motivi ha affermato di avere espresso tutti i motivi e, in particolare, ha ribadito di essere espatriata solo per motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 5); che l'insorgente ha dichiarato che, nel caso avesse avuto un buon lavoro in Etiopia, non sarebbe espatriata (cfr. verbale 1, pag. 5); che solo nel corso della seconda audizione ha aggiunto di essere espatriata anche in ragione della mancanza di affetto dimostratale dai propri famigliari (cfr. verbale 2, pag. 8, D85); che ha, infine, negato di avere avuto problemi con le autorità del proprio Pae-
D-1585/2012 Pagina 7 se o con terze persone nel proprio Paese di origine (cfr. verbale 1, pag. 6), che le motivazioni adotte in sede di audizione dalla ricorrente, ovvero di essere espatriata per ragioni economiche o per mancanza di affetto da parte dei propri famigliari, sono irrilevanti in materia di asilo; che, segnatamente, i problemi di ordine economico e professionali, legati all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alle difficoltà economiche non costituiscono manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, d'altronde, sono irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi anche i fatti narrati come accaduti in Libano, ovvero le violenze sessuali subite, giacché in tale sede è rilevante unicamente la posizione della ricorrente nei confronti del Paese di origine; che, peraltro, i motivi aggiuntivi presentati nell'ambito dell'audizione federale circa il suo vissuto in Etiopia e nemmeno minimamente accennati in occasione dell'audizione sulle generalità sono già per tale ragione palesemente inverosimili, che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili e irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesima, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8, pag. 725-733), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della conven-
D-1585/2012 Pagina 8 zione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 7 33), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Etiopia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane, nubile senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di base, avendo frequentato la scuola fino alla (…) e frequentato (…) presso un'altra scuola ottenendo un diploma come (…) (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di una rete sociale, ritenuto che vi risiedono un fratello, una zia e tre zii materni (cfr. verbale 1, pag. 3); che, ritenuta l'inverosimiglianza del racconto dell'insorgente, non vi è ragione di ritenere che la medesima non possa contare sul loro appoggio in vista del reinserimento nel Paese di origine; che, infine, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici,
D-1585/2012 Pagina 9 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1585/2012 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola
Data di spedizione: