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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2009 D-1584/2009

March 18, 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,528 words·~13 min·3

Summary

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Full text

Corte IV D-1584/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 marzo 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1584/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 27 gennaio 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessato del 3 e del 23 febbraio 2009, la decisione dell'UFM del 9 marzo 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall'interessato) il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 marzo 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2

D-1584/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere di etnia B._______ (mongolo) e di essere nato e vissuto ad C._______ (Mongolia), che il medesimo ha affermato di essere espatriato, nel gennaio 2009, per il timore della vendetta da parte della famiglia della sua fidanzata di origine D._______ - la quale sarebbe rimasta incinta dell'interessato nel giugno rispetivamente luglio 2008 e successivamente, nel dicembre 2008, sarebbe deceduta a causa di un'infiammazione rispettivamente di un tumore al collo dell'utero. L'interessato sarebbe stato oggetto delle minacce di tutti i parenti rispettivamente dei genitori della sua fidanzata, il giorno del decesso della stessa nonché tre giorni dopo. In particolare, il di lei padre avrebbe minacciato di uccidere l'interessato dopo (...) giorni dalla morte della stessa. L'interessato avrebbe lasciato il suo Paese, giungendo legalmente in treno a E._______ (Russia), da dove avrebbe poi continuato il viaggio in auto con due passatori fino ad arrivare in Svizzera senza documenti e senza controlli, che, nella decisione del 9 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente non sono plausibili siccome contraddittorie, vaghe e illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente contesta che non emergerebbero indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione materiale nel suo caso, per le ragioni ritenute dall'UFM. In particolare, egli sottolinea che la differenza tra le date indicate circa l'anno in cui avrebbe conosciuto la sua ragazza sarebbero dovute a semplice confusione o all'errata trascrizione nel verbale, mentre che non vi sarebbe alcuna Pagina 3

D-1584/2009 contraddizione quanto alla causa della morte della sua ragazza. Infine, egli adduce che sarebbe possibile che la tradizione dell'attesa dei (...) giorni sia anche seguita da una famiglia che rispetta le regole del luogo in cui vive - sebbene di origine musulmana, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, codesto Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive Pagina 4

D-1584/2009 in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che codesto Tribunale osserva che - sebbene si possa ammettere che quanto alla causa della morte della sua ragazza il ricorrente non si sia contraddetto bensì abbia specificato che si trattasse di un tumore piuttosto che di un'infiammazione - egli si è tuttavia palesemente contraddetto sulla data in cui avrebbe conosciuto la sua ragazza, sbagliando di ben due anni (cfr. verbali d'audizione (1) del 3 febbraio 2009 pag. 6 e del 23 febbraio 2009 pag. 4) e senza alcuna valida giustificazione (cfr. ricorso pag. 2). Non soccorre infatti il medesimo l'allegazione ricorsuale secondo cui un tale errore possa essere dovuto a confusione o - in maniera totalmente contraddittoria - sia imputabile ad un errore di verbalizzazione (cfr. ibidem). V'è pertanto ragione di ritenere che la vicenda resa dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo legata alla sua ragazza - che sia per la sua morte o per la sua differente etnia (cfr. verbale d'audizione del 23 febbraio 2009 pag. 10) - è inverosimile. Inoltre, altrettanto inconsistenti risultano le asserite minacce di morte di cui sarebbe oggetto il ricorrene a seguito dell'addotta morte della fidanzata, come rettamente evidenziato dall'UFM. Infatti, se da un lato, il ricorrente ha dichiarato di essere sempre oggetto di minacce da parte dei genitori della stessa (cfr. verbale d'audizione (1) del 3 febbraio 2009 pag. 6) d'altra parte, è emerso dalle sue dichiarazioni che egli è stato minacciato da quest'ultimi soltanto in due occasioni, ovvero durante i due incontri in ospedale, il giorno stesso del decesso e tre giorni dopo, quando era presente anche il fratello della fidanzata e soltanto in quel caso di averci creduto (cfr. verbale d'audizione (1) del 3 febbraio 2009 pag. 7). Per contro, nel corso della seconda audizione del 23 febbraio 2009, egli si è inizialmente contraddetto affermando che "tutta la famiglia della ragazza, tutti i parenti hanno cominciato a fare delle minacce [...] e a causa di queste minacce continue [...]" (pag. 4), allorquando tuttavia ha risposto di non aver avuto nessun contatto con altri familiari della ragazza (cfr. ibidem pag. 5). Egli non ha, altresì, accennato alla presenza del fratello della sua fidanzata (cfr. verbale d'audizione del 23 febbraio 2009 pag. 6) in occasione delle uniche minacce che ha poi ribadito aver ricevuto soltanto in due occasioni (cfr. ibidem pag. 7). D'altronde, l'asserita minaccia di morte da parte del padre della Pagina 5

D-1584/2009 fidanzata, secondo cui quest'ultimo avrebbe minacciato il ricorrente di ucciderlo dopo (...) giorni è inverosimile, tanto più che, contrariamente a quanto asserito dall'insorgente in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2), il padre della stessa non avrebbe avuto alcun interesse a rispettare tale attesa e quindi la tradizione dell'etnia opposta buddista del Paese in cui vive. Infine, mal si comprende che, se tali fossero state le minacce proferitegli, il ricorrente avrebbe aspettato a casa sua, semplicemente limitandosi a stare a casa ed a non uscire molto (cfr. verbale d'audizione del 23 febbraio 2009 pag. 8). V'é quindi ragione di concludere che se le minacce di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto fossero reali, esse sarebbero avvenute secondo modalità ed in circostanze diverse. In tale contesto, e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della vicenda resa dall'insorgente, non appare motivo per ritenere che - contrariamente a quanto ha dichiarato in corso di procedura con semplici e mere affermazioni di parte (cfr. verbali d'audizione (1) del 3 febbraio 2009 pag. 7 e del 23 febbraio 2009 pag. 11) - egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, Pagina 6

D-1584/2009 che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che codesto Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente. Egli è giovane, gode di una formazione scolastica obbligatoria di 10 anni, oltre a due anni di colleggio (...), nonché ha alle spalle un'esperienza professionale di oltre 10 anni. Egli è stato infatti proprietario di una (...), che gli permetteva di guadagnare circa (...) euro al mese e che ora sarebbe rimasta alla madre (cfr. verbale d'audizione (1) del 3 febbraio 2009 pag. 2 e 3). Il ricorrente dispone inoltre di un'importante rete sociale in patria, ritenuto che la sua famiglia, tra cui principalmente - i suoi genitori, sua sorella, nonché sua figlia avuta da un primo matrimonio - si trovano ancora in loco (cfr. verbale d'audizione (1) del 3 febbraio 2009 pag. 3 e 4). L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 7

D-1584/2009 che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole (art. 65 PA), la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta, che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-1584/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 3. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 9

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