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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2010 D-1583/2010

March 18, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,019 words·~15 min·4

Summary

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Full text

Corte IV D-1583/2010/cac {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 marzo 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con approvazione del Giudice Markus König, Cancelliere Federico Pestoni; A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 8 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1583/2010 Visti: la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (...); la decisione del 25 marzo 2009 dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera; la sentenza del 29 aprile 2009 del Tribunale amministrativo federale (TAF) che ha dichiarato il ricorso inammissibile; la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (...); i verbali d'audizione del 18 gennaio 2010 e del 19 febbraio 2010; la decisione dell'UFM del 8 marzo 2010, notificata all'interessato il 10 marzo 2010 (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta); il ricorso inoltrato dall'insorgente il 15 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata16 marzo 2010); i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi), che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; Pagina 2

D-1583/2010 che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti;, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che egli ha dichiarato di essere originario di F._______, Georgia; di aver lasciato il territorio svizzero in maggio o giugno 2009, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera e di aver dapprima provato, invano, ad andare in Germania ed in un secondo tempo in Italia, dove è rimasto un mese; che si sarebbe poi imbarcato su una nave a Bari (Italia) in direzione della Grecia, dove ha raggiunto Atene in autobus; che, in seguito, da lì ha proseguito il viaggio, facendo autostop ed infine a piedi, attraverso la Turchia fino in Georgia (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 pag. 4), dove sarebbe arrivato, a seconda delle versioni rilasciate, tra (...) e (...) (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 3) rispettivamente in ottobre 2009 (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 pag. 2); che nel mese di (...), l'interessato avrebbe avuto uno scontro con degli amici di G._______, deceduto a causa dell'interessato; che in questa occasione egli ha avuto un diverbio con cinque persone, nel corso del quale sarebbe stato brutalmente malmenato e minacciato di morte; che a seguito di quella circostanza, il ricorrente è stato curato da alcune persone; che nel frattempo egli sarebbe stato ricercato da un gruppo di persone all'interno del suo villaggio (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 pag. 5; verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pagg. 5,6 e 7); che a causa di ciò e dei diversi problemi di salute causati dal pestaggio di cui si è detto, in data (...), dopo essere stato due giorni H._______, è espatriato giungendo in Svizzera il (...) (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 pagg. 6 e 7; verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 3); che il ricorrente dichiara di essere partito il (...) dalla Georgia; che dopo aver passato qualche giorno a H._______, è espatriato in Turchia in autostop; che di lì ha proseguito in autobus dapprima ed ancora in autostop poi, fino a giungere in Grecia; che da una città portuale non Pagina 3

D-1583/2010 meglio specificata si è imbarcato, nascosto in un Tir, su di una nave diretta a Bari (Italia); che in Italia si è fermato qualche giorno a Bari e poi si è trasferito in treno a Milano, dove è rimasto dieci giorni, prima di raggiungere la Svizzera (a Chiasso) in treno (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 pagg. 6 e 7; verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 3); che, con decisione del 8 marzo 2010, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile; che nel gravame, l'insorgente fa valere che - dopo la prima procedura d'asilo che risale al 2009 e dopo il suo rientro in patria, sempre nel 2009 - sarebbero intervenuti fatti completamente nuovi rispetto a quelli posti a fondamento della prima procedura d'asilo in Svizzera; che tali fatti sono propri a motivare la sua qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, e per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, inoltre, il ricorrente ritiene di aver fornito sufficienti indizi atti a dimostrare l'esistenza di fatti propri volti alla concessione della qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, infine, il ricorrente ha ribadito di avere diversi problemi di salute che non potrebbe curare adeguatamente nel suo paese d'origine e per i quali sono in corso degli accertamenti presso dei medici nel Cantone Ticino e che saranno dimostrati con la produzione, il più presto possibile, di un certificato medico; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; Pagina 4

D-1583/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 25 marzo 2009, a seguito decisione del Tribunale amministrativo federale D-2062/2009 del 29 aprile 2009 che ha dichiarato il ricorso inammissibile; che, questo Tribunale ritiene che, nella presente come nella precedente procedura, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che codesto Tribunale tiene a sottolineare che - sebbene il ricorrente sostiene che i motivi d'asilo addotti nella presente procedura si riferiscano ad avvenimenti accaduti dopo il suo rientro in patria nella seconda metà del (...) e sarebbero nuovi e completamente distinti da quelli addotti nella prima procedura (cfr. ricorso pag. 2) - v'è ragione di ammettere che tali motivi sono manifestamente correlati a quelli della prima domanda d'asilo, ovvero sostanzialmente all'uccisione di due persone da parte del padre del ricorrente, come egli stesso ha dichiarato (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 pag. 6; cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 4, D24); che, alla luce dell'inverosimiglianza già determinata dei motivi d'asilo presentati nella prima procedura ed in considerazione della netta correlazione tra i motivi d'asilo addotti nelle due rispettive procedure, si può fin d'ora concludere all'inverosimiglianza dei motivi asseriti nella presente procedura, e ritenere - tra l'altro - che il gravame del ricorrente rasenta l'abuso processuale; che, comunque, a titolo d'esempio circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo della presente procedura, basti ancora rilevare che - Pagina 5

D-1583/2010 oltre a quanto rettamente già evidenziato dall'autorità inferiore - il ricorrente avrebbe riferito di essere stato aggredito (...), senza saper indicare la data precisa dell'aggressione, la quale tra l'altro sarebbe avvenuta circa tre mesi dopo il suo rientro in patria (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 5); che l'insorgente non ha saputo nemmeno dare una descrizione dettagliata dei suoi aggressori (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 5), di cui in un primo tempo ha dichiarato di conoscerne uno di vista, ma di non conoscere gli altri quattro (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 pag. 5), mentre in un secondo momento ha riferito di conoscerne tre di loro di vista e non conoscere gli altri due (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 5); che numerose altre affermazioni rilasciate dal ricorrente in sede di audizione sono costellate di incongruenze e contraddizioni, basti a tal proposito rilevare che, egli ha dapprima detto di essere ritornato in Georgia nel mese di (...) (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 pag. 4) per poi dichiarare di averlo fatto già in (...) (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 4), inoltre egli ha detto di essere stato aggredito dalle stesse persone che da cui era già fuggito la prima volta (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 4), salvo poi contraddirsi dicendo che è stato picchiato dagli amici del G._______ che sarebbe morto proprio a causa della sua prima fuga (cfr. ibidem); ulteriore inverosimiglianza è data dal fatto che il ricorrente non si è fatto visitare da un medico in patria poiché, a suo dire, era tutto rotto e non aveva le forze per andarci, salvo poi riuscire ad intraprendere il viaggio dalla Georgia alla Svizzera; che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria; che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; Pagina 6

D-1583/2010 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, quo alla liceità, dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso; che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile; che quo alla situazione in Georgia, il TAF ritiene in particolare che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale e che inoltre, a fine novembre 2008, hanno preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia. A tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite, Stati Uniti, UE e Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anche rappresentanti delle due regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud; Pagina 7

D-1583/2010 che, quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF rileva che egli è giovane, gode di una buona formazione scolastica avendo dichiarato di aver fatto la maturità (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 2); e che pur non avendo mai lavorato, egli è sempre stato autosufficiente coltivando l'orto di casa (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 2); che, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici; che infatti, per quanto concerne gli allegati disturbi da parte del ricorrente (dolori alle costole, pressione alta, disturbi ai reni ed al fegato, cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 9), giova rilevare che, di principio, incombe al ricorrente medesimo di dimostrare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di un'ammissione provvisoria in Svizzera, fermo restando che non compete all'autorità di ricorso d'assumere d'ufficio quegli elementi, come fra l'altro un certificato medico, che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto produrre di moto proprio (GICRA 1995 n. 23); che peraltro, detti motivi di salute sono stati già stati evocati dal ricorrente durante l'audizione breve avvenuta il 18 gennaio 2010; che in due mesi di tempo egli non ha mai prodotto alcuna prova a sostegno di quanto asserito, senza nemmeno prodigarsi in tal senso in sede di ricorso; che già i problemi di salute, quali in particolari la malattia peptica di cui il ricorrente aveva già preteso soffrire in sede di primo procedimento con scritto (...) alla luce dell'allegato certificato del servizio emergenza e pronto soccorso del (...) - non appaiono suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento; che, non v'è, altresì, ragione di ritenere che, se del caso, il ricorrente non possa ottenere in patria le cure ed i medicamenti eventualmente a lui occorrenti; che non emergono neppure elementi che possano fare escludere che il ricorrente non disponga in patria di una rete sociale; Pagina 8

D-1583/2010 che sulla base di queste considerazioni, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-1583/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia, con allegata copia del ricorso del 15 marzo 2010); - I._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 10

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