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Bundesverwaltungsgericht 24.03.2020 D-1552/2020

March 24, 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,775 words·~19 min·12

Summary

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento; decisione della SEM del 10 marzo 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1552/2020

Sentenza d e l 2 4 marzo 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), Siria, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento; decisione della SEM del 10 marzo 2020.

D-1552/2020 Pagina 2

Fatti: A. L’interessato, cittadino siriano di etnia araba, è entrato in Svizzera il 10 febbraio 2020 presentandovi una domanda d’asilo l’11 febbraio 2020 (cfr. atto n. […]-6/2). A supporto della stessa, egli ha presentato in originale una carta d’identità siriana, una carta d’identità svedese (scadente il 27 febbraio 2022), un permesso di soggiorno svedese nonché un titolo di viaggio emesso dalla Svezia, entrambi scaduti il 10 febbraio 2020. B. Dai riscontri dattiloscopici nella banca dati “EURODAC”, risulta che il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svezia il 20 ottobre 2015, e che ivi a ottenuto una protezione in data 10 febbraio 2017 (cfr. atto n. […]- 12/1). C. Il 18 febbraio 2020, l’interessato è stato sentito in merito ai suoi dati personali, ove ha segnatamente riferito di essere entrato legalmente in Svizzera per il tramite del passaporto e del permesso di soggiorno svedese (cfr. atto n. […]-16/10, pag. 5, punto 5.04). D. Il 21 febbraio 2020, il richiedente ha sostenuto il colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentito circa i motivi ostativi ad un suo ritorno in Svezia (cfr. atto n. […]-22/2). E. In medesima data, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inviato alle autorità svedesi competenti una richiesta di riammissione del richiedente, basata sull’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia sulla riammissione di persone del 10 dicembre 2002 (RS 0.142.117.149) e la Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 recante norme e procedure comuni

D-1552/2020 Pagina 3 applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: Direttiva rimpatrio) (cfr. atto n. [...]-27/3). F. In occasione dell’esercizio del diritto di essere sentito e nell’ambito della presa di posizione per iscritto relativa ad un eventuale allontanamento verso la Svezia, l’insorgente ha indicato di non voler essere trasferito in tale Paese poiché dalla carenza di luce nei mesi invernali discenderebbe la depressione del quale egli sarebbe afflitto, patologia per la quale egli sarebbe del resto in cura psichiatrica (cfr. atto n. [...]-30/1). G. A fronte delle segnalate problematiche mediche, il richiedente è stato visitato da un medico il 25 febbraio 2020, il quale ha riportato le sue osservazioni inerenti la visita medica effettuata, tramite un formulario F2 datato 27 febbraio 2020 (cfr. atto n. [...]-32/2). H. Le autorità svedesi hanno risposto alla precitata richiesta il 2 marzo 2020, accettando la riammissione dell’interessato in Svezia, ove al richiedente sarebbe stata riconosciuta la qualità di rifugiato oltre ad essergli stato attribuito un permesso di soggiorno valevole sino al 10 febbraio 2020 (cfr. atto n. [...]-34/1). I. Per il tramite della sua rappresentante legale, l’interessato ha presentato il 9 marzo 2020 un parere (cfr. atto n. [...]-39/4) nei confronti del progetto di decisione del 2 marzo 2020 della SEM (cfr. atto n. [...]-38/12). J. Con decisione del 10 marzo 2020, notificata in medesima data (cfr. n. [...]- 42/9), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera verso la Svezia, ordinando nel contempo l’esecuzione dell’allontanamento medesimo. K. Il 17 marzo 2020, l’interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), avverso il suddetto provvedimento, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e la ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame.

D-1552/2020 Pagina 4 L. In data 18 marzo 2020, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in via supercautelare (cfr. risultanze processuali). M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisitivi relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 3. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

D-1552/2020 Pagina 5 4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha dapprima constatato che la Svezia è stata designata quale Stato terzo sicuro dal Consiglio federale, che nella fattispecie il richiedente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato nel predetto Paese, e che le autorità svedesi avrebbero acconsentito alla sua riammissione il 2 marzo 2020. In seguito l’autorità inferiore ha preso posizione in merito a quanto sollevato nel parere del 9 marzo 2020 dalla rappresentante legale. In tale contesto, l’autorità in parola ha anzitutto respinto l’asserzione secondo cui lo stato psicologico dell’interessato non sarebbe stato vagliato in maniera approfondita; il richiedente sarebbe stato oggetto di una visita medica nell’ambito della quale il medico, ponderato quanto riferitogli, avrebbe diagnosticato le patologie determinando nel contempo un trattamento medicamentoso. In tal senso, le contestazioni dell’insorgente sarebbero inconsistenti, tanto più se considerato che quest’ultimo sarebbe stato libero di presentare eventuali certificati medici in ogni momento. Parimenti, l’allegazione secondo cui prima di prendere una decisione, la SEM avrebbe dovuto attendere la compilazione di un rapporto relativo al consulto medico avvenuto il 5 marzo 2020, neppure permetterebbe diversa conclusione giacché per la visita in questione, (…) non prevedrebbe la stesura di un resoconto. Pertanto, posto anche che non sarebbero previste ulteriori consultazioni mediche, il quadro clinico del richiedente sarebbe da ritenersi assodato. Infine, avendo la Svezia concesso al richiedente la protezione contro le persecuzioni, egli vi potrebbe fare ritorno senza temere un respingimento in violazione del principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv.1 LAsi. Di conseguenza la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d’asilo.

D-1552/2020 Pagina 6 Successivamente, l’autorità inferiore, ha ritenuto non vi siano degli ostacoli individuali ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato. Segnatamente, riguardo al suo stato di salute, ha aggiunto che non vi sarebbero delle patologie particolari oltre quelle già riscontrate ed in trattamento. Oltracciò, in Svezia l’insorgente avrebbe accesso – quale beneficiario dello statuto di rifugiato – ad un’infrastruttura sanitaria capace di curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche. Ne conseguirebbe che un suo trasferimento in Svezia non costituirebbe una violazione ai sensi dell’art. 3 CEDU. In ogni caso, la SEM terrebbe conto del suo stato valetudinario al momento del trasferimento, e se necessario informerebbe dello stesso le autorità svedesi. A titolo abbondanziale, comunque, l’assenza di luce e la possibile depressione che ne deriverebbe, parrebbe essere a mente dell’autorità di prima istanza, una problematica conosciuta al governo svedese e con la quale tutti i cittadini di tale Paese sarebbero confrontati, così che quanto fatto valere si ridurrebbe ad una ragione personale che non potrebbe in casu essere presa in considerazione. Vieppiù, l’autorità in parola ha osservato che anche l’intenzione di rendere visita alla sorella a Cipro non osterebbe al suo trasferimento in Svezia, giacché egli non avrebbe che da chiedere in quest’ultimo Paese il rinnovo del permesso di soggiorno nonché del titolo di viaggio; d’altra parte, tale procedere sarebbe in precedenza stato adottato dal medesimo al fine di affrontare i periodi invernali. Da ultimo, l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe pure possibile, avendo la Svezia accordato il suo consenso. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente ha contestato tali conclusioni. In Svezia, la depressione cagionata dall’assenza di luce durante il periodo invernale condurrebbe al suicidio, il cui tasso sarebbe particolarmente alto in tale Paese. A suo dire, egli avrebbe riferito alla SEM di voler essere visitato da uno psichiatra, il quale avrebbe avuto modo di giudicare la sua condizione. Il disturbo stagionale in parola, sarebbe del resto apparentabile alla guerra vigente in Siria, ove egli avrebbe operato attività umanitarie, così che la sua vita sarebbe da ritenersi in pericolo. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro

D-1552/2020 Pagina 7 secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Svezia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "nonrefoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). 6.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Svezia e che egli è stato messo al beneficio di un permesso di soggiorno valido sino al 10 febbraio 2020 (cfr. atto n. [...]- 33/1). Altresì, la Svezia, in data 2 marzo 2020, ha dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. ibidem). 6.3 L'insorgente non contesta di avere ricevuto la protezione sussidiaria in Svezia e non riferisce nemmeno di rischiare di venire allontanato in Siria. 6.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44

D-1552/2020 Pagina 8 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell’allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8.1 Nella propria decisione, la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 8.2 Nel gravame, l’insorgente avversa implicitamente anche tale assunto. A suo dire, l’allontanamento verso la Svezia lo esporrebbe ad un elevato rischio di suicidio in ragione dello stato depressivo cagionato dalla carenza di luce nei mesi invernali. 8.3 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l’insorgente conclude a giusta ragione o meno all’esistenza di un motivo ostativo all’esecuzione dell’allontanamento. 9. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli

D-1552/2020 Pagina 9 correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.1 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 9.2 Come detto, il ricorrente con il suo gravame parrebbe voler fare intendere che le sue condizioni di salute costituiscono un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Nel corso del colloquio Dublino, così come nella propria impugnativa, egli ha dichiarato di soffrire di problemi depressivi legati all’assenza di luce che caratterizza il periodo invernale svedese (cfr. atto n. [...]-22/2). 9.2.1 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute

D-1552/2020 Pagina 10 comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193). 9.2.2 Orbene, dagli atti all’inserto risulta che all'insorgente è stata prescritta una terapia antidepressiva (cfr. F2 del 27 febbraio 2020, atto n. [...]-32/2), senza tuttavia che le condizioni di salute del ricorrente, appaiano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza precitata. In particolare, da una parte, la sua malattia non risulta essere ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. D’altro lato, non risultano neppure dei seri motivi di considerare che egli sarà confrontato ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Invero, è notorio che la Svezia disponga di strutture mediche sufficienti e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere i trattamenti medici adeguati, tanto più che egli stesso ha dichiarato di aver beneficiato di consulti medici oltreché di cure farmacologiche (cfr. atto n. [...]-22/2). 9.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Svezia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019). 10.1 Nel caso in disamina, l'insorgente non è però riuscito in tale intento. Invero, le problematiche mediche, peraltro già trattate sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento.

D-1552/2020 Pagina 11 10.2 Segnatamente, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta comunque essere il caso nella fattispecie (cfr. supra consid. 9.2.2). 10.3 Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile. 11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità svedesi hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti. 12. Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 14. Con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 18 marzo 2020 sono revocate, 15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-

D-1552/2020 Pagina 12 nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1552/2020 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le misure supercautelari pronunciate il 18 marzo 2020 sono revocate 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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