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Bundesverwaltungsgericht 15.03.2010 D-1418/2010

March 15, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,806 words·~14 min·4

Summary

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Full text

Corte IV D-1418/2010/cac {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 marzo 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Carlo Monti; A._______, nato il 21 ottobre 1980, B._______, nato il 21 ottobre 1982, Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 8 marzo 2010/ N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1418/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 10 febbraio e del 1° marzo 2010; il rapporto medico del 24 febbraio 2010 (doc. A11/1); la decisione dell'UFM del 8 marzo 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso dell'8 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 9 marzo 2010); gli atti dell'UFM trasmessi per fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 9 marzo 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; Pagina 2

D-1418/2010 che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e art. 108 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti; che nei citati limiti occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino di etnia araba, nato e cresciuto a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 10 febbraio 2010, pagg.1 e 2); che il richiedente ha allegato in una prima versione di aver lasciato la Tunisia poiché desideroso di essere aiutato nelle cure ospedaliere che necessiterebbe per i propri problemi di salute dovuti ad un incidente Pagina 3

D-1418/2010 avvenuto cinque anni fa, e per timore di essere arrestato per aver percosso con un bastone un funzionario pubblico (cfr. verbale d'audizione del 10 febbraio 2010, pag. 7); che egli ha successivamente dichiarato di essere espatriato dalla Tunisia per un "problema esclusivamente economico" (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 9), aggiungendo di poter tranquillamente risolvere i propri problemi in Tunisia, sia di salute che giudiziari (cfr. ibidem); che il richiedente si sarebbe recato a D._______, ove avrebbe vissuto per circa un mese, per poi partire per la Libia giungendo a E._______ alla fine di (...), da cui, dopo una decina di giorni, si sarebbe imbarcato su una nave mercantile giungendo in Sicilia; che egli dalla Sicilia si sarebbe recato a Milano, ove si sarebbe trattenuto per circa due settimane, prima di andare a Como, ove sarebbe rimasto per quattro o cinque mesi, per poi giungere infine in Svizzera in data (...) (cfr. verbale d'audizione del 10 febbraio 2010, pagg. 7 e 8); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non avere avuto a disposizione un telefono per poter contattare qualcuno in patria, e siccome egli non avrebbe previsto la possibilità di essere invitato ad una seconda audizione, non avrebbe più pensato ai propri documenti (cfr. ricorso, pag. 2); che egli considera dunque scusabili i motivi della mancata presentazione di documenti; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della Pagina 4

D-1418/2010 sua domanda d'asilo; la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che peraltro, egli si è limitato a dichiarare di aver ritenuto il termine di 48 ore per poter produrre dei documenti validi "molto ristretto" (cfr. verbale d'audizione del 1 marzo 2010, pag. 2) visti i suoi problemi di salute, ed inoltre di non essere stato in grado di contattare nessuno in patria poiché sprovvisto di telefono, ed infine di non aver previsto di dover presenziare ad una seconda audizione (cfr. ibidem); Pagina 5

D-1418/2010 che, a mente di questo Tribunale, come ritenuto dall'autorità inferiore, quelle addotte dal ricorrente non possono essere ritenute valide ragioni per non presentare tempestivamente i documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge; che di seguito, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dapprima dichiarando di essersi imbarcato su una nave mercantile (cfr. verbale d'audizione del 10 febbraio 2010, pag. 8), per poi dichiarare, durante la seconda audizione, ciò essere avvenuto su di un gommone (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 3); che egli ha dichiarato di aver preso un treno dalla Sicilia che l'avrebbe portato "in una specie di isola" (cfr. ibidem) e che da lì avrebbe preso una nave che l'avrebbe portato a Roma (cfr. ibidem); che già, a tutt'oggi, varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, non è privo di difficoltà; che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ha ragione di considerare che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte per il che v'è regione di ritenere che egli dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna Pagina 6

D-1418/2010 dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato espressamente di essere espatriato dalla Tunisia per un "problema esclusivamente economico" (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 9), ammettendo inoltre che egli potrebbe tranquillamente risolvere i propri problemi in Tunisia, sia di salute che giudiziari, e di essere "venuto in Svizzera per prendere tempo, magari trovare il modo di guadagnare dei soldi per poi tornare in Tunisia" (cfr. ibidem); che, in sunto, il TAF rileva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi) non rientrando i motivi esposti a sostegno della sua domanda d'asilo nel quadro delle condizioni d'applicazione dell'art. 3 LAsi e pertanto rettamente ritenuti irrilevanti dall'autorità inferiore, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non si impone a questo Tribunale la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi); Pagina 7

D-1418/2010 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]); che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane possiede una buona formazione scolastica, in quanto ha frequentato le elementari, le medie, il liceo ed una scuola professionale (cfr. verbale d'audizione del 10 febbraio 2010, pag. 3), ed ha esperienza come responsabile del controllo qualità in una ditta tessile ed in una ditta di mobili (cfr. ibidem); che, inoltre, dispone di una rete sociale a C._______, infatti, oltre ad avervi trascorso tutta la vita, l'insorgente fino all'espatrio vi ha abitato con i genitori, la sorella ed il fratello, i quali vivono ancora in loco; Pagina 8

D-1418/2010 che, quo ai problemi di salute addotti, a mente di questo Tribunale, non v'è ragione di credere che, per stessa ammissione del ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 9) e peraltro non urgenti (cfr. rapporto medico del 24 febbraio 2010), non possano ottenere le cure mediche necessarie nel suo paese d'origine, avendo egli, tra l'altro già usufruito di dette cure (cfr. verbale d'audizione del 10 febbraio 2010, pag. 6; cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr) potendo egli, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che, da quanto precede, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che ne discende che anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); Pagina 9

D-1418/2010 che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-1418/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di F._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - G._______ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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