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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2010 D-1391/2010

March 11, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,555 words·~18 min·4

Summary

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Full text

Corte IV D-1391/2010/cac {T 0/2} Sentenza dell ' 1 1 marzo 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con approvazione del Giudice Martin Zoller, Cancelliere Federico Pestoni; A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1391/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 7 febbraio 2010 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 18 febbraio e del 5 marzo 2010; la decisione dell'UFM del 5 marzo 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 5 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 8 marzo 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) per fax in data 8 marzo 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-1391/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono soddisfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 segg. PA); che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che il gravame può ritenersi inequivocabilmente completo sia in fatto che in diritto per il che la presente sentenza può essere resa decorrendo il termine ricorsuale; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, nato ad B._______, e di aver avuto ultima residenza ad C._______, nel D._______, fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010, pagg. 1 e 2); che il richiedente, di professione venditore di ortaggi, avrebbe lasciato la Nigeria il (...) poiché ricercato dalle autorità locali e dai combattenti mussulmani per aver ucciso delle persone, tra cui dei militari, durante gli scontri intercorsi nella sua regione, tra mussulmani e cristiani, durante il mese di (...); che egli avrebbe preso parte a detti scontri tra le fila dei cristiani; che a seguito dei citati combattimenti, in data (...), il padre e la sorella del richiedente sarebbero stati uccisi e la sua casa bruciata; Pagina 3

D-1391/2010 che il richiedente, sarebbe partito a piedi da C._______ la mattina del (...) e, dopo aver camminato tutto il giorno, avrebbe incontrato una donna cristiana che gli ha offerto un alloggio per la notte ed il mattino seguente lo avrebbe trasportato per un tratto nel bagagliaio della sua macchina per poi proseguire a bordo di un'altra vettura, con altre persone, senza attraversare altri Stati, fino in Togo, dove sarebbe entrato la mattina del (...) a bordo di un mezzo pubblico (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pag. 6 e 7), che dopo alcuni giorni passati in Togo, il 2 febbraio 2010 ha proseguito il viaggio per tre giorni, in auto, con l'ausilio di un passatore, per poi percorrere un ulteriore e non meglio precisato tratto a piedi fino ad una stazione ferroviaria in Francia, che di qui ha proseguito il viaggio in treno fino in Svizzera dove è giunto, a Chiasso, in data (...) (cfr. ibidem); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non possedere alcun documento d'identità poiché la sua carta di identità, che peraltro sarebbe scaduta nel 2008 dopo un solo anno di emissione, sarebbe andata distrutta (unitamente ad altri documenti come ad es. l'attestato della scuola e la tesserina scolastica) nell'incendio che ha devastato la propria abitazione e di non poter richiedere il rilascio di documenti alle autorità nigeriane in quanto queste lo starebbero cercando; che, inoltre, l'insorgente ha riferito di non possedere più alcun contatto in patria per riuscire a procurarsela ora, ritenendo dunque di avere motivi scusabili e verosimili; che i suoi motivi d'asilo oltre che veri sono anche verosimili; che, infine, ha contestato l'esigibilità dell'allontanamento verso la Nigeria; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di Pagina 4

D-1391/2010 causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali; che nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le citate condizioni d'ammissibilità; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; Pagina 5

D-1391/2010 che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non mai aver avuto un passaporto, e che la carta d'identità nazionale ottenuta nel 2008 (e scaduta lo stesso anno) è andata distrutta nel rogo della sua casa (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pagg. 3 e 4); che in merito alla distruzione della carta d'identità, il ricorrente ha in un primo tempo affermato che essa sarebbe bruciata nel rogo della casa in data 20 gennaio 2010 (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pag. 4), salvo poi contraddirsi al momento della seconda audizione dicendo che la casa è bruciata il 26 gennaio 2010 (cfr. verbale d'audizione del 5 marzo 2010, pag. 6); che in sede di ricorso l'insorgente ha giustificato la confusione sulla cronologia degli eventi con la cattiva comprensione dell'interprete (cfr. ricorso, pag. 2); che alla luce di quanto emerge dai verbali di audizione del 18 febbraio 2010 rispettivamente 5 marzo 2010, liberamente espressi e sottoscritti dall'insorgente medesimo, secondo cui, in entrambe le circostanze, egli ha sempre capito bene quanto tradottogli, la motivazione postulata dal ricorrente al riguardo è priva di qualsiasi fondamento; che, inoltre, egli dichiara di non avere più nessuno in patria al quale rivolgersi per ottenere i documenti necessari (cfr. verbale d'audizione del 5 marzo 2010, pag. 2), contraddicendosi però quando afferma di avere ancora dei parenti nel paese d'origine, e meglio la madre ed una zia materna (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pag. 3) e, quando confrontato con tale contraddizione, egli avrebbe dichiarato che una volta lasciata la Nigeria non ha avuto più notizie di sua madre e non sa se è ancora viva o è stata uccisa (cfr. verbale d'audizione del 5 marzo 2010, pag. 3); che tale affermazione non può essere ritenuta sufficiente posto che il ricorrente basa le proprie affermazioni su mere supposizioni e che, sia come sia, egli non ha mai nemmeno tentato di contattare la madre e/o la zia materna, le quali per propria ammissione, si trovano, ancora oggi, in Nigeria; che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato di aver raggiunto il Togo direttamente dalla Nigeria senza passare da altri Paesi (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pag. 6); che partito la mattina del (...) da C._______, dopo due giorni di viaggio, è giunto in Togo la mattina presto del (...) (cfr. ibidem); che nello stesso verbale egli ha dichiarato dapprima di essere entrato in Togo con un trasporto pubblico, salvo poi affermare poco oltre di esservi entrato in auto (cfr. ibidem); che l'insorgente afferma di essere partito dal Togo e di aver raggiunto la Francia in tre giorni di viaggio con l'auto, peraltro Pagina 6

D-1391/2010 senza essere in grado di riferire circa la località esatta e senza specificare null'altro o fornire dettagli che possano donare credibilità al proprio racconto (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pag. 7); che, più in generale, il ricorrente afferma di aver raggiunto la Svizzera, via Francia e partendo dalla Nigeria, per mezzo di auto e treno, percorrendo alcuni tratti a piedi (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pagg. 6 e 7); argomentazioni, queste, tutte assolutamente inattendibili alle quali si aggiunge la dichiarazione, invero assai improbabile, del ricorrente secondo cui egli si sarebbe fatto pagare una parte del viaggio da una signora che ha incontrato lungo il percorso e che, oltretutto, gli avrebbe dato un passaggio ed offerto un rifugio per la notte (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pag. 6); che, infine, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza aver mai subito alcun tipo di controllo; che, a titolo abbondanziale ed a prescindere dalle allegazioni palesemente fantasiose di cui sopra, varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; Pagina 7

D-1391/2010 che, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria poiché sarebbe ricercato dalle autorità e dai combattenti mussulmani; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado di descrivere il luogo nel quale avrebbe preso parte all'addestramento, oltre a non saper quantificare, nemmeno indicativamente, il numero di persone presenti al campo di addestramento rispettivamente il numero di persone da lui uccise negli scontri (cfr. verbale d'audizione del 5 marzo 2010, pag. 6); che quanto precede risulta alquanto inverosimile e contrario alla comune esperienza, non essendosi egli, per esempio, neppure premurato di scoprire se la madre fosse ancora in vita prima di lasciare il proprio Paese, e ciò malgrado egli fosse tornato a casa e avesse trovato i cadaveri di suo padre e sua sorella; che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato di sapere di essere ricercato dalle autorità locali e dai combattenti mussulmani, avendolo saputo da tale E._______, informatore del gruppo di combattenti cristiani Pagina 8

D-1391/2010 del quale faceva parte, che tuttavia si è contraddetto sulla data in cui lo avrebbe saputo dicendo in un primo tempo che gli è stato comunicato in data 27 gennaio 2010 (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2010, pag. 6) mentre in sede di seconda audizione ha dichiarato di averlo saputo in data 28 gennaio 2010 (cfr. verbale d'audizione del 5 marzo 2010, pag. 10); che tali discordanti affermazioni non risultano verosimili a codesto Tribunale; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi); che se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione Pagina 9

D-1391/2010 provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]); che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha un'esperienza professionale quale venditore di ortaggi e possiede una base scolastica, in quanto ha studiato fino al 2008 nel est della Nigeria; che, inoltre, si può partire dal presupposto che, essendosi trasferito a C._______ nel 2008 dove dovrebbe vivere ancora la madre, egli possa disporre di una rete sociale in loco; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); Pagina 10

D-1391/2010 che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-1391/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di F._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; con allegata copia del ricorso del 5 marzo 2010); - G._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 12

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