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Corte IV D-1339/2023
Sentenza d e l 1 6 marzo 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliere Demis Mirarchi.
Parti A._______, nata il (…), Georgia, patrocinata dall’avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas (…), 6830 Chiasso, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino [Italia] - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 27 febbraio 2023 / N (…).
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Visto: la domanda d’asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera il (…) novembre 2022, l’estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (…) novembre 2022, da cui si evince che l’interessata è entrata in Italia in data (…) dicembre 2021, la richiesta di ripresa in carico del (…) novembre 2022 fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità italiane (cfr. atto SEM n. […]-14/1), il verbale del colloquio Dublino del (…) novembre 2022 (cfr. atto SEM n. 20/3), l’assenza di risposta da parte delle autorità italiane alla richiesta di ripresa in carico (cfr. atto n. SEM 35/1), la decisione della SEM del (…) febbraio 2023, notificata il (…) marzo 2023 (cfr. atto SEM n. 40/1), di non entrata nel merito giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell’interessata verso l’Italia, il ricorso dell’8 marzo 2023 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), entrato in data 9 marzo 2023, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
D-1339/2023 Pagina 3 che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l’interessata ha dichiarato di avere dei problemi ai reni, alla vescica e di sentire dei forti dolori alle gambe; che ella ha affermato di non voler essere rinviata in Italia, perché le autorità italiane non l’avrebbero aiutata in nessun modo, che l’autorità inferiore ha escluso che in Italia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l’applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l’insorgente rimprovera alla SEM di non aver accertato i fatti giuridicamente rilevanti in maniera esatta e esaustiva; che, anche alla luce del sovraccarico delle strutture di accoglienza italiane, l’autorità inferiore avrebbe dovuto approfondire la situazione della ricorrente prima di decidere in merito al trasferimento; che la SEM avrebbe dovuto richiedere alle competenti autorità italiane delle garanzie sull’accoglimento della ricorrente, che occorre anzitutto chinarsi sulle censure formali; che le allegazioni sollevate dalla ricorrente circa una valutazione parziale dei fatti giuridicamente rilevanti si mischiano in realtà con il merito della vertenza; che esse, in altre parole, riguardano piuttosto l’apprezzamento della SEM; che, in quanto tali, verranno trattate nei considerandi seguenti, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che, tacitamente (art. 25 par. 2 RD III), l’Italia ha riconosciuto la propria competenza, derivante dall’art. 13 par. 1 RD III, per la trattazione della domanda d’asilo in questione, che, di conseguenza, la competenza dell’Italia è di principio data,
D-1339/2023 Pagina 4 che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Italia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.2); che la presunzione secondo cui l’Italia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dalla ricorrente, che quandanche l’argomentazione della SEM sia su questo punto esageratamente sintetica, nondimeno l’autorità inferiore conclude, implicitamente e a giusto titolo, che la richiesta di garanzie alle competenti autorità italiane non è necessaria, dato che le patologie della ricorrente non possono essere qualificate come gravi ai sensi della vigente giurisprudenza (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3), che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che il trasferimento verso l’Italia della ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 9/2, 19/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/3, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 38/2 e 42/2), che l’Italia è pertanto tenuta a riprendere in carico la ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, sia le richieste di provvedimento supercautelare sia di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, come pure d’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dalla ricorrente, sono divenute senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente,
D-1339/2023 Pagina 5 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Demis Mirarchi
Data di spedizione: