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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2010 D-1222/2010

March 5, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,426 words·~17 min·4

Summary

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Full text

Corte IV D-1222/2010/cac {T 0/2} Sentenza d e l 5 marzo 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Carlo Monti; A._______ dichiaratosi (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 febbraio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1222/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 15 gennaio 2010 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; il verbale d'audizione dell'interessato del 22 gennaio 2010, in occasione del quale al richiedente, tra l'altro, è stato conferito il diritto di essere sentito sulla sua maggior età e sulla rinuncia ad assegnargli una persona di fiducia; l'esame osseo della radiografia alla mano a cui il richiedente è stato sottoposto in data 26 gennaio 2010 ed il relativo rapporto; il verbale d'audizione del 15 febbraio 2010; la decisione dell'UFM del 25 febbraio 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 26 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 1° marzo 2010); la copia degli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) tramite FAX in data 1° marzo 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu- Pagina 2

D-1222/2010 gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, nei citati limiti, v'è modo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato ad B._______, nello stato di C._______, dove avrebbe vissuto dalla nascita fino al suo espatrio a dicembre, oppure nella prima settimana di dicembre 2009 (cfr. verbali d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 1, 2 e 9 nonché del 15 febbraio 2010, pag. 2); Pagina 3

D-1222/2010 che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere ucciso da un gruppo denominato “D._______” per aver minacciato di morte uno dei loro membri ed ex socio d'affari di suo fratello, il quale sarebbe stata la causa dell'uccisione di quest'ultimo; che il richiedente sarebbe fuggito a E._______ il 13 settembre 2009, oppure ad ottobre 2009, dove sarebbe rimasto per meno di un mese, o fino a dicembre 2009, dopo che il gruppo "D._______" l'avrebbe cercato per due volte a casa sua; che, siccome girovagava è non avrebbe avuto alcun aiuto, avrebbe raggiunto “un posto dove ci sono le navi” di cui ignora il nome; che, in tale luogo, avrebbe parlato con un uomo che ci lavorava e gli avrebbe raccontato la sua storia, ragione per cui quest'ultimo l'avrebbe fatto entrare in una nave e gli avrebbe altresì dato del cibo; che sarebbe quindi giunto in Svizzera, dopo un viaggio di due o tre settimane, a bordo di suddetta nave, oppure sarebbe sbarcato in una località a lui sconosciuta per poi prendere un treno che lo avrebbe portato a F._______in data 15 gennaio 2010; (cfr. verbali d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 2 e 9 nonché del 15 febbraio 2010, pag. 3); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che intendeva allegare di essere nel suo sedicesimo anno di età, in quanto in Nigeria vi sarebbe l'abitudine di indicare l'anno della vita che si sta vivendo; che, inoltre, l'esame osseo sarebbe viziato dal fatto che la vita dura della sua regione lo renderebbe fisicamente più adulto di quanto sarebbe realmente; che, peraltro, non avrebbe mai presentato né un passaporto, né una carta d'identità, siccome non ne Pagina 4

D-1222/2010 avrebbe mai posseduti; che avrebbe soltanto un certificato di nascita che starebbe tentando di farsi spedire; che, infine, le contraddizioni rilevate dall'UFM in merito ai suoi motivi d'asilo sarebbero dovute ai problemi con l'interprete il quale non gli avrebbe dato l'opportunità di spiegarsi al meglio in sede d'audizione; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minore età (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1); che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che segnatamente - come rettamente rilevato dall'autorità inferiore - egli non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità; che, d'altronde, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 5-6); che, inoltre, egli ha reso dichiarazioni inattendibili circa la sua biografia indicando di esser andato a vivere da suo fratello nel 1990 nonostante abbia dichiarato di essere nato nel 1994; che, peraltro, ha asserito di aver cominciato a frequentare la scuola primaria alla tenera età di due anni (cfr. ibidem, pag. 3); Pagina 5

D-1222/2010 che, nel caso concreto, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare l'asserita minore età; che, in siffatto contesto, aggiungasi altresì che dall'esame radiologico effettuato il 26 gennaio 2010 (cfr. A10/1) risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età di 16 anni e due mesi, peraltro in contraddizione con la data di nascita allegata (cfr. ibidem, pag. 1); che, pertanto, conto tenuto delle circostanze sopra evocate del caso di specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali presentati dal ricorrente (cfr. ricorso, pag. 2) ed all'inesistenza di qualsivoglia mezzo di prova, v'è ragione di concludere alla maggiore età dell'autore del gravame e di confermare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); Pagina 6

D-1222/2010 che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, inoltre, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non avere mai posseduto né un passaporto, né una carta d'identità, allegando addirittura allegato di non sapere cosa sia una carta d'identità e di non sapere come si identificava innanzi all'autorità in loco (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pag. 6); che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, egli non ha saputo indicare con precisione la durata del viaggio, dichiarando di aver viaggiato per due o tre settimane; che tale durata non combacia neanche con la data d'entrata in Svizzera, ossia il 15 gennaio 2010, in quanto egli ha asserito, in una delle sue versioni, di esser espatriato la prima settimana di dicembre 2009; che, inoltre, ha allegato di non aver pagato nulla per il tragitto in nave e di esser sbarcato in un luogo a lui sconosciuto (cfr. ibidem, pag. 9); che, oltre a ciò, non ha saputo indicare né il nome della nave, né a quale nazione apparteneva, né cosa trasportava, (cfr. ibidem, pag. 10); che, in aggiunta, il ricorrente ha asserito in maniera vagha di non sapere quali Paesi avrebbe attraversato ed ha altresì affermato di non aver subito alcun controllo, nonostante abbia varcato il confine Schengen (cfr. ibidem, pagg. 9-10); che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio (cfr. ricorso); che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli Pagina 7

D-1222/2010 stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di esser ucciso da parte di terzi; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, basti rilevare, che egli non ha saputo indicare il nome del socio di suo fratello, nonostante abbia convissuto con quest'ultimo (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pag. 2); che, inoltre, ha addirittura dichiarato che il suddetto socio l'avrebbe cercato a casa sua ad agosto 2009, malgrado avesse allegato che suo fratello sarebbe morto il 13 settembre 2009, oppure di non saper tale data (cfr. ibidem, pagg. 5 e 8 nonché verbale d'audizione del 15 febbraio 2010, pag. 3); che, premesso ciò, oltre all'apprezzamento sull'inverosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente svolto dall'UFM, al quale codesto Tribunale rimanda pienamente, v'è modo di rilevare che il racconto addotto è palesemente irrilevante in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, trattandosi di persecuzioni da parte di terzi, ovvero del socio di suo fratello come pure del gruppo “D._______”; che, inoltre, ha categoricamente negato la possibilità di poter ottenere una protezione dalle autorità nigeriane, senza averla neanche richiesta; che, in tale ambito, non v'è motivo di Pagina 8

D-1222/2010 ritenere che egli non possa ricevere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, infine, non soccorre il ricorrente l'allegazione ricorsuale secondo cui le contraddizioni rilevate dall'UFM in merito ai suoi motivi d'asilo sarebbero dovute ai problemi che avrebbe avuto con l'interprete, il quale non gli avrebbe dato l'opportunità di spiegarsi al meglio in sede d'audizione, in quanto entrambi i verbali d'audizione gli sono stati tradotti e gli è stata data la possibilità di modificarli prima di firmali (cfr. verbali d'audizione del 22 gennaio 2010, pag. 11 e del 15 febbraio 2010, pag. 8); che, di conseguenza, a mente di questo Tribunale, i motivi d'asilo evocati sono irrilevanti e sono altresì stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto Pagina 9

D-1222/2010 il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile; che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha un'esperienza professionale quale assistente muratore; che, inoltre, dispone di una rete sociale intatta in patria, segnatamente suo zio e, avendo sempre vissuto in loco fino al suo espatrio, presumibilmente molti amici e conoscenti su cui contare per reinserirsi nella società (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2010, pagg. 3-5); che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, peraltro, da un esame d'ufficio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, anche da questo punto di vista, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile; Pagina 10

D-1222/2010 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, sulla base di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-1222/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento e formulario di ricevuta) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ (via fax, per l'incarto N 536 522, con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - G._______ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 12

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