Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1174/2011 Sentenza del 1° marzo 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 febbraio 2011 / N […].
D-1174/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 1° febbraio 2011 e del 16 febbraio 2011; il verbale di decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 16 febbraio 2011, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dal ricorrente il 18 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato); copia dell'incarto dell'UFM trasmesso tramite fax a codesto Tribunale in data 21 febbraio 2011; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (de seguito: il Tribunale), in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF;
D-1174/2011 Pagina 3 che l’UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e vissuto a B._______ fino al (…) e trasferitosi poi a C._______, ove sarebbe rimasto sino al momento del suo espatrio (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pagg. 1 e seg.); che egli sarebbe fuggito dal suo Paese il mese di (…), a seguito della morte del padre e della madre, la quale sarebbe stata uccisa nell'ambito della crisi interreligiosa, e non avendo di conseguenza più nessuno in Nigeria (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pagg. 5 segg. e verbale d'audizione del 16 febbraio 2011, pagg. 4 segg.); che il ricorrente sarebbe partito da C._______, recandosi a D._______ e successivamente in E._______, ove sarebbe rimasto (…) settimane prima di dirigersi in F._______ e in G._______, giungendo infine a H._______ (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pag. 7); che, nella decisione del 16 febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità; che, dall'altro lato, detto Ufficio
D-1174/2011 Pagina 4 ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera verso la Nigeria, nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l’insorgente ha, per quanto concerne la mancata consegna di documenti d’identità, rimandato a quanto già affermato nei verbali di audizione, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni per la mancata consegna dei documenti richiesti; che egli ha confermato di non avere mai avuto un passaporto ma di avere per contro posseduto una carta di identità nazionale, la quale sarebbe tuttavia rimasta a C._______ a causa delle circostanze della sua fuga; che egli ritiene altresì che, nel suo caso, vi sarebbe quantomeno la necessità di ulteriore chiarimenti in relazione alla qualità di rifugiato ed all'esecuzione dell'allontanamento; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell’ammissione provvisoria, presentando contestualmente domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento del pagamento anticipato delle spese di giudizio; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
D-1174/2011 Pagina 5 che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dall'inoltro della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è limitato inizialmente ad affermare di non aver mai posseduto o richiesto un passaporto e/o una carta d'identità, dichiarando addirittura di non conoscere neppure il concetto stesso di carta d'identità, come pure che non avrebbe fatto nulla per ottenere un tale documento dopo essere venuto a conoscenza dell'obbligo di presentare un documento d'identità o di viaggio entro le 48 ore dall'inoltro della domanda d'asilo, poiché non avrebbe mai posseduto un documento (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pagg. 4 seg.); che, successivamente, egli ha per contro dichiarato di aver avuto a sua diposizione in Nigeria la "National ID", ma di non averla con sé (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2011, pag. 2); che, confrontato alla contraddizione delle sue dichiarazioni circa i documenti d'identità, egli ha semplicemente risposto che non avrebbe considerato la suesposta carta quale reale documento e che non saprebbe comunque dove questa si trovi attualmente, non avendola presa con se durante l'espatrio (cfr. ibid.); che, oltre a ciò, egli è stato alquanto generico e ben poco credibile in merito al suo viaggio d'espatrio, dichiarando di aver attraversato il E._______, la F._______ e l'G._______ senza nessun documento e senza mai essere stato controllato dalle autorità italiane, come pure fornendo scarsi ed insufficienti dettagli circa i paesi attraversati (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pag. 7 e verbale d'audizione del 16 febbraio 2011, pag. 3); che, peraltro, egli ha affermato in sede di prima audizione di essersi recato dalla F._______ sino in G._______ a bordo di una jeep, limitandosi a confermare, confrontato a tale idiozia, che quello era il modo in cui aveva viaggiato (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2011, pag. 7); che, per contro, egli ha rettificato quanto dichiarato soltanto in occasione della seconda audizione, raccontando di
D-1174/2011 Pagina 6 essere arrivato via mare in G._______ (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2011, pag. 1); che, in aggiunta, l'insorgente non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, pertanto, quanto precede porta a credere che il ricorrente non possa aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto, con l’art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell’ambito della quale è statuito sull’adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d’asilo quando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l’asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare, fra l’altro, sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla palese irrilevanza dei motivi d’asilo addotti (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l’insorgente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese dopo essere rimasto solo a seguito dell'uccisione dei suoi; che egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
D-1174/2011 Pagina 7 di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, segnatamente, basti ricordare che in occasione della prima audizione l'insorgente si è contraddetto circa gli indirizzi delle sue precedenti abitazioni, non riuscendo a fornire spiegazioni plausibili al riguardo (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pagg. 1 e seg.); che, inoltre, egli non ha saputo indicare qualsivoglia particolare in relazione a C._______ - dichiarando nientemeno che C._______ sarebbe uno degli Stati della Nigeria - sia esso geografico o in relazione ai conflitti interreligiosi ivi avvenuti e benché l'insorgente medesimo abbia dichiarato di aver vissuto in detto luogo per ben (…) anni, e meglio dall'età di vent'anni (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pagg. 2 e 6); che, oltre alle già illustrate scarse dichiarazioni, viene ad aggiungersi il racconto impreciso e contradditorio circa gli asseriti omicidi dei suoi famigliari; che, infatti ed a guisa d'esempio, il ricorrente non è stato in grado di indicare la data esatta della morte del padre, affermando in un primo tempo che sarebbe deceduto nel (…) mentre svolgeva la sua funzione di poliziotto e, in un secondo tempo, nel (…) (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pag. 3 e verbale d'audizione del 16 febbraio 2011, pag. 3); che l'insorgente, confrontato a detta contraddizione, ha semplicemente risposto che nessuno è immune da errori (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2011, pag. 6); che, infine, egli non è riuscito a fornire particolari credibili in relazione all'attacco in occasione del quale la madre sarebbe stata uccisa da (…) uomini con un machete, come ad esempio la chiesa nella quale si sarebbe nascosto dopo essere fuggito, per miracolo, dalla finestra (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2011, pagg. 7 seg.); che, nondimeno e considerato quanto precede, la censura ricorsuale secondo cui l'errore circa la data della morte del padre sarebbe da considerare comprensibile alla luce di una situazione di tensione quale quella vissuta dal ricorrente non merita tutela; che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente;
D-1174/2011 Pagina 8 che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8; DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142 311]; GICRA 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
D-1174/2011 Pagina 9 che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione dell'integralità del territorio nigeriano; che, quo alla situazione personale del ricorrente, egli è ancora giovane e, rispetto a quanto dichiarato, vanta di una formazione a livello universitario (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pag. 2); che, inoltre, avendo vissuto nel suo Paese sin dalla nascita, segnatamente a B._______ e/o a C._______, si può partire dal presupposto che egli abbia una rete sociale in loco, precisando che il ricorrente stesso ha dichiarato che vi sarebbero ancora dei parenti paterni e/o materni a B._______ (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio 2011, pag. 4 e verbale d'audizione del 16 febbraio 2011, pag. 4); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che, da un esame d'ufficio degli atti di causa, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34); che di conseguenza, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, alla luce di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
D-1174/2011 Pagina 10 inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
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D-1174/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: