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Bundesverwaltungsgericht 17.12.2020 D-1151/2019

December 17, 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,363 words·~22 min·5

Summary

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 gennaio 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1151/2019

Sentenza d e l 1 7 dicembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), Sri Lanka, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 gennaio 2019 / N (…).

D-1151/2019 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil originario di una località sita nel Segretariato divisionale di Mutthur (Distretto di Trincomalee, Provincia Orientale), ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 4 gennaio 2017. Nel corso degli anni egli avrebbe risieduto in diversi luoghi, tutti localizzati nel Distretto di Trincomalee (cfr. atto A7). A.b Sentito approfonditamente sui motivi alla base della domanda il 31 gennaio 2018, l’interessato ha asserito essere figlio di un esponente politico tamil assassinato nel 2007. Nel corso del medesimo anno, il richiedente l’asilo sarebbe stato a sua volta astretto ad unirsi al gruppo separatista Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), i cui membri avrebbero voluto ch’egli prendesse parte ad un addestramento militare. Sarebbe però stato rilasciato senza conseguenze particolari grazie all’intercessione di uno zio. Sennonché, nel 2016 alcuni esponenti del Criminal Investigation Department (CID) si sarebbero presentati al suo domicilio lasciando detto alla madre di comparire presso i loro uffici. L’interessato si sarebbe quindi recato in loco accompagnato dal padre di un amico, venendo sottoposto ad un interrogatorio nel corso del quale gli sarebbero segnatamente state poste questioni sul periodo passato nelle LTTE e richiesto di fornire le generalità dello zio che avrebbe contribuito alla sua liberazione. Dipoi, il richiedente l’asilo si sarebbe avvicinato ad un movimento politico, con ogni probabilità l’”Illankai Tamil Arasu Kachchi” (ITAK), integrante la coalizione Tamil National Alliance (TNA), a cui nei verbali è fatto riferimento in vari modi: Tamil Arsu Katchchi, TNA, ARDS. Tale compagine gli avrebbe proposto di candidarsi per le locali elezioni. Non è chiaro s’egli abbia o meno accettato. Ciò non di meno, nell’agosto del 2016 il conoscente che già lo aveva seguito in occasione del precedente interrogatorio, lo avrebbe convocato presso di lui. Giunto sul posto, l’interessato si sarebbe trovato di fronte degli agenti del CID che gli avrebbero a loro volta proposto di aderire ad un altro partito politico minacciandolo di rappresaglie se non si fosse conformato a tale dettame. Avrebbe così deciso di lasciare il Paese (cfr. atto A14). A.c Nel corso della procedura di prima istanza, l’interessato ha versato agli atti la sua carta d’identità in originale ed una copia tradotta in inglese del certificato di nascita (cfr. atto A15). B. Con decisione del 31 gennaio 2019, notificata il 4 febbraio 2019 (cfr. atto

D-1151/2019 Pagina 3 A19), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente asilo dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione di tale misura. C. Il 6 marzo 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera. In via subordinata di essere ammesso provvisoriamente per causa di inammissibilità ed inesigibilità. Contestualmente e con pretestate spese e ripetibili, di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Il 7 marzo 2019 il Tribunale ha accusato ricezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

D-1151/2019 Pagina 4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Si rinuncia allo scambio scritti ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Secondo l’autorità di prima istanza durante la narrazione degli eventi il ricorrente sarebbe incappato in contraddizioni a tal punto importanti da inficiarne la credibilità. Esse riguarderebbero diversi aspetti del suo racconto, e segnatamente il momento in cui avrebbero avuto luogo i primi problemi con il CID, la concreta estensione del suo ruolo politico ed i successivi interessamenti da parte delle autorità. Secondo la SEM, l’insorgente nemmeno potrebbe avvalersi di fattori di rischio tali da fondare un timore d’essere esposto a seri pregiudizi nel caso di un rientro in Patria. 4.2 Nel proprio gravame, il ricorrente censura la valutazione dell’autorità inferiore. Dopo aver ripercorso i fatti alla base della sua domanda, egli sottolinea innanzitutto come verosimiglianza e coerenza siano da valutarsi da un punto di vista globale. Con riferimento alle incongruenze contestategli dalla SEM, l’interessato precisa di aver dichiarato di essere stato prescelto per rappresentare il partito pur non avendo alcun ruolo ufficiale in esso. La presunta contraddizione sarebbe quindi da imputarsi alla traduzione del termine “auserwählt” che potrebbe lasciar intendere sia la sua elezione che il solo fatto d’essere stato selezionato. D’altro canto, l’insorgente è dell’opinione che la versione da lui fornita in relazione agli incontri con il CID risulti coerente, atteso che il primo contatto sarebbe avvenuto nel marzo del 2016 ed il secondo nell’agosto dello stesso anno, mentre che i restanti si sarebbero svolti in sua assenza, cosa che giustificherebbe eventuali imprecisioni. I riferimenti a maggio ed ottobre 2016 sarebbero d’altro canto da contestualizzare rispetto alla data delle

D-1151/2019 Pagina 5 elezioni, le quali avrebbero dovuto tenersi in maggio salvo essere posticipate ad ottobre. In assenza di divergenze, sarebbe pertanto errato ritenere che il ricorrente abbia ricoperto un ruolo politico non definito. Anche dopo aver rifiutato di candidarsi, il ricorrente avrebbe potuto cambiare idea. Inoltre, le pressioni finalizzate a farlo iscrivere in un altro partito sarebbero state finalizzate ad eradicare una tale possibilità. Oltre a ciò, il richiedente asilo in passato avrebbe avuto un ruolo nelle LTTE. Ebbene, sarebbe notorio che a causa delle brutalità con cui agirebbero le autorità srilankesi nei confronti delle persone sospettate di voler riaccendere la causa separatista tamil, i rischi di fermo e tortura risulterebbero evidenti. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza

D-1151/2019 Pagina 6 motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. 6.1 In specie, il Tribunale constata come le allegazioni dell’insorgente contengano effettivamente diversi indicatori di inverosimiglianza. In primo luogo, questi ha inizialmente asserito che i primi problemi con il CID sarebbero iniziati nel 2015, e meglio successivamente al suo ritorno al villaggio (cfr. atto A7, D7.01). In seguito egli ha però escluso l’esistenza di qualsivoglia vicissitudine con le autorità prima del marzo 2016 (cfr. atto A14, D57). Tale palese incongruenza non può però essere ricondotta al fatto che l’insorgente sarebbe stato presente unicamente in occasione dei contatti avvenuti a marzo ed agosto 2016, posto che nella prima audizione egli ha lasciato intendere che gli incontri antecedenti al 2015 e non al 2016 si sarebbero svolti in sua assenza (cfr. atto 7, pag. 7: “2015 als ich in mein Dorf kam […] vorher sind sie zu meiner Mutter gegangen”). D’altro canto, e sempre nel contesto degli incontri con le forze di sicurezza, la versione fornita non convince questo Tribunale su ulteriori aspetti. Nel corso del primo rilevamento l’interessato ha infatti lasciato intendere di aver ricevuto la visita di sconosciuti, che lo avrebbero minacciato allo stesso titolo dei membri del CID in presenza della madre e della sorella (cfr. atto A7, D7.03). Di tale evenienza non v’è però alcuna traccia nella successiva audizione sui motivi d’asilo, che menziona al contrario un incontro al domicilio sempre nell’agosto del 2016, salvo questa volta accennare alla presenza di alcuni membri del partito a cui le autorità avrebbero voluto aderisse (cfr. atto A14, D52). 6.2 Da rilevare poi, come anche le dichiarazioni riguardanti il preteso impegno politico presentino aspetti inconciliabili. Inizialmente l’insorgente ha infatti affermato di essere stato eletto, rispettivamente “prescelto”, dagli abitanti del suo villaggio per rappresentarli allo Urban Council in seno al partito ITAK (cfr. atto A7, D7.01). Nella successiva audizione egli ha però

D-1151/2019 Pagina 7 asserito che durante l’interrogatorio cui sarebbe stato sottoposto nell’agosto 2016, avrebbe dichiarato di aver sì ricevuto una richiesta di candidarsi per la coalizione TNA, ma di non aver accettato in quanto non intenzionato ad impegnarsi politicamente (cfr. atto A14, D52). Più avanti e senza riguardo alla circostanza degli interrogatori, l’insorgente, a fronte della richiesta di indicare se avesse svolto attività politiche nel Paese d’origine, ha dipoi affermato di aver contribuito unicamente all’organizzazione di riunioni per il partito “Governo Tamil” in cui militava lo zio, accompagnando di tanto in tanto i suoi dignitari (cfr. atto A14, D63). Ha inoltre precisato di non aver ricoperto alcuna funzione pubblica limitandosi sostanzialmente a compiti organizzativi (cfr. atto A14, D64 e D65). Ebbene, di primo acchito le dichiarazioni dell’insorgente quanto al fatto di essere stato eletto o meno paiono contradditorie. Tale circostanza era già stata ritenuta meritevole di precisazioni dall’autorità di prima istanza, che sul finire dell’audizione sui fatti, ha posto l’interessato dinanzi all’incongruenza. Il richiedente l’asilo ha quindi tenuto a precisare di aver voluto dire che sarebbe stato il padre ad essere stato eletto e non lui medesimo (cfr. atto A14, D88). Ora, ciò nulla ha a che vedere con la giustificazione proposta in sede ricorsuale e secondo la quale l’apparente diversità delle risposte sarebbe da ricondurre alla duplice accezione in cui può essere inteso il termine “auserwählt”. Resta poi il fatto che già solo la questione dell’effettiva candidatura alle elezioni non è del tutto intellegibile. In sede ricorsuale l’insorgente ha invero espressamente ribadito di non aver accettato la richiesta di mettersi a disposizione presentatagli dalla TNA (cfr. ricorso, pag. 3), cosa che corrisponde a ciò che avrebbe spiegato al CID nel corso dell’interrogatorio precitato. Questa stessa precisazione, oltre che comunque in contrasto con il contenuto del verbale relativo al rilevamento delle generalità, non è pero congruente con quanto affermato nell’ultima fase dell’audizione sui motivi, laddove l’interessato ha ribadito di essersi iscritto come candidato (cfr. atto A14, D88). Su tali presupposti, si può ritenere che l’autorità inferiore abbia a giusto titolo rimesso in discussione la credibilità dell’intero complesso di allegazioni dell’insorgente.

7. Per il resto, la sola appartenenza all’etnia Tamil e il deposito di una domanda d’asilo all’estero non sono elementi di rischio sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Inoltre, nonostante quanto censurato nel gravame, non si può partire

D-1151/2019 Pagina 8 dall’assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 4.3.1). Nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l’esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1) né si deduce dagli atti che l’interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.3 e 8.5.2; cfr. anche: sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). In buona sostanza, non appare che l’insorgente possa essere percepito come una minaccia per l’unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche: sentenza E- 350/2017 consid. 4.4). Certo, il fatto che egli sia di etnia tamil come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il suo eventuale rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettono di escludere ch’egli possa attirare su di sé l’attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]). Ciò non permette però di riconoscere il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell’art. 3 LAsi. Pertanto il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un’alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Questa valutazione è tanto più giustificata dal fatto che il ricorrente ha lasciato lo Sri Lanka nel settembre del 2016, ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l’esercito regolare (cfr. sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 5.2). 8. In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. 9.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontanamento del richiedente, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

D-1151/2019 Pagina 9 9.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto. Atteso ch’egli avrebbe la qualità di rifugiato, si applicherebbe il principio del non respingimento. L’esecuzione dell’allontanamento andrebbe considerata all’ora attuale non ammissibile né esigibile. Il rischio di esposizione a trattamenti contrari ai sensi dell’art. 3 CEDU sarebbe d’altro canto altissimo. La SEM non avrebbe del resto tenuto conto della crisi istituzionale in essere nel Paese. 10. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell’allontanamento va confermata. 11. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 12. 12.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto

D-1151/2019 Pagina 10 internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 12.2 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha stabilito di avere il profilo di una persona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno, né l’esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento vietato dalle disposizioni succitate nell’eventualità di un suo rimpatrio. 12.3 Del resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è ad essa sola a tal punto compromessa da rendere inammissibile l’esecuzione dell’allontanamento. La stessa Corte Edu ha affrontato ripetutamente la questione escludendo che si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all’art. 3 CEDU (cfr. Corte Edu, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, n. 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, n. 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, n. 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, n. 54705/08). La recente evoluzione congiunturale susseguente all’elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa – nonostante possa di principio implicare una possibile accentuazione della situazione di rischio per le persone che possono avvalersi di un determinato profilo – non permette del resto di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di persecuzioni. In tale contesto è invece necessario determinare se sussistano legami personali con le elezioni presidenziali del 16 novembre 2019 o con le conseguenze delle stesse, evenienza, quest’ultima, che manifestamente non ricorre nel caso in esame (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). L’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è pertanto in concreto ammissibile. 13. 13.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/eddc4ea5-1065-4aad-aa7b-5ff005425730/fc6cfec2-3fa0-431b-8b5f-c337b1753da9?source=document-link&SP=5%7Czpixhk https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/9dcf644c-8e05-49f0-80ec-96058ef72196?citationId=8fc92d9b-d745-4328-8362-0f6c8d48a370&source=document-link&SP=5%7Czpixhk

D-1151/2019 Pagina 11 lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Entrano altresì in linea di conto i motivi personali, segnatamente medici, che possono esporre a pericolo concreto il richiedente l’asilo (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7). 13.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 13.3 E’ notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015). Ciò anche volendo considerare la recente evoluzione congiunturale dettata dall’elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa cui ha fatto seguito la diffusione di episodi di violenza e la decretazione dello stato di emergenza (cfr. sentenza del Tribunale D- 2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). In tale contesto il Tribunale ha altresì proceduto all’attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24 ed ha confermato che l’esecuzione dell’allontanamento verso le provincie Settentrionale e Orientale ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) è ragionevolmente esigibile qualora i criteri individuali di esigibilità siano dati (in particolare l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari

D-1151/2019 Pagina 12 [sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]; recentemente anche sentenza del Tribunale D-883/2018 del 20 ottobre 2020 consid. 6.3.2). 13.4 Nel caso specifico, il ricorrente proviene dalla provincia Orientale e meglio, dal Distretto di Trincomalee. Egli è giovane, istruito e dispone di una certa esperienza lavorativa. Nel Paese d’origine può contare su una solida rete famigliare che dispone anche dei necessari mezzi di sussistenza. In riscontro alla giurisprudenza citata, il ritorno in Sri Lanka dell’insorgente è da considerarsi ragionevolmente esigibile. 14. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile. 15. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 16. 16.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito dell’istanza, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del Tribunale D-4419/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 10). 16.2 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti-bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall’assunto che l’insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v’è luogo di accogliere la

D-1151/2019 Pagina 13 domanda di assistenza giudiziaria e non sono prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1151/2019 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

D-1151/2019 — Bundesverwaltungsgericht 17.12.2020 D-1151/2019 — Swissrulings